Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10379 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 10/06/2016, dep.27/04/2017),  n. 10379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28118-2013 proposto da:

ALMA SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Ing.

B.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

F., giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

A.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato FERRERI;

udito l’Avvocato MORBINATI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 19187/2008 rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento – per omesso pagamento del canone mensile di Euro 3.000,00 – del contratto di locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo, stipulato in data 30.12.2003 tra la locatrice A.E. e la conduttrice ALMA s.r.l., nonchè le domande riconvenzionali proposte dalla conduttrice volte a riconoscere, sul presupposto della vigenza del diverso contratto stipulato il 31.12.2003, il minore canone di Euro 1.500,00 mensili pattuito nel contratto registrato, e l’indebito versamento della integrazione di Euro 1.000,00 del canone, concordata verbalmente.

ALMA s.r.l. ed A. proponevano, rispettivamente, impugnazione in via principale ed in via incidentale.

La Corte d’appello di Roma con sentenza in data 5.3.2013 n. 529, rigettava le contrapposte pretese, rilevando che il comportamento concludente tenuto dalle parti in fase di esecuzione, dimostrava che ALMA s.r.l. non aveva mai contestato la debenza del canone locativo mensile nell’importo integrato, che era stato regolarmente corrisposto, e che la locatrice aveva sempre ritenuto satisfattivi tali pagamenti quale adempimento dell’obbligazione della conduttrice: la questione della invalidità dell’accordo verbale modificativo della misura del canone, per difetto del requisito di forma previsto in contratto, incorreva nel divieto dei “nova” essendo stata sollevata per la prima volta con l’appello principale, mentre sul punto relativo alla individuazione del contratto applicabile, questo doveva essere individuato nel secondo contratto stipulato il 31.12.2003, in quanto la stessa locatrice aveva ritenuto efficace “inter partes” detto contratto che aveva fatto valere in altro successivo giudizio – definito con sentenza di primo grado – ed in ogni caso sulla questione si era formato il giudicato interno, non avendo le parti impugnato la statuizione del primo giudice che aveva ritenuto la portata novativa degli accordi formalizzati il 31.12.3003.

Rimaneva assorbita nell’accertamento di validità del contratto novato e della modifica verbale, la domanda di restituzione di ALMA s.r.l. del maggior importo del canone, mentre era dichiarata inammissibile in quanto non formulata ritualmente in primo grado, la domanda della conduttrice volta alla restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale in esubero rispetto al previsto limite legale.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da ALMA s.r.l. che ha dedotto con tre motivi vizi di errori di diritto.

Resiste con controricorso la intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sussistono i presupposti ex art. 335 c.p.c. per disporre, come richiesto dal procuratore della ricorrente, la riunione al presente procedimento – avente ad oggetto la impugnazione della sentenza n. 529/2013 della Corte d’appello di Roma relativa ad accertamento della nullità dell’accordo verbale concernente la determinazione del maggior canone dovuto da ALMA s.r.l., ed alla domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza anche a titolo di deposito cauzionale -, di altro procedimento pendente tra le stesse parti (iscritto al RG 23935/2013 della Cancelleria di questa Corte), concernente impugnazione di diversa sentenza di appello della medesima Corte territoriale, avente ad oggetto domanda di dichiarazione della risoluzione automatica del contratto di locazione ex art. 1456 c.c.per inadempimento di obbligazioni accessorie, relativamente ad analogo rapporto locativo.

2. La memoria illustrativa di A.E., con la quale la ricorrente ha ritenuto “che allo stato deve ritenersi che ogni controversia sull’ammontare del canone debba venire meno per la formazione del giudicato in relazione ai richiamati provvedimenti” (tali intendendo: A) la ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nel proc. n. 17960/2016 e divenuta irrevocabile in data 18.5.2016 per mancata opposizione tardiva, nonchè B) il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti emesso dallo stesso Tribunale ex art. 664 c.p.c. divenuto anch’esso irrevocabile per mancata opposizione, come da attestazioni di Cancelleria in data 3.6.2016, documenti entrambi prodotti in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c.), notificata al difensore di controparte in data 3.6.2016, a mezzo posta certificata, è stata irritualmente depositata in Cancelleria in data 4.6.2016, oltre il termine ultimo di giorni cinque antecedente la data della udienza di discussione, come prescritto dall’art. 378 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 18346 del 18/09/2015), trovando applicazione al presente procedimento, introdotto in primo grado con ricorso per convalida di intimazione di sfratto per morosità notificato in data 11.1.2008 (cfr. ricorso pag. 2, 10; controricorso, pag. 8), la disposizione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, nonchè quella del comma 5, aggiunta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, comma 2, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1 marzo 2006.

2.1 Occorre tuttavia rilevare come la eccezione di giudicato esterno sia rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, in quanto il giudicato esterno od interno è patrimonio non esclusivo delle parti ma è rivolto a garantire l’interesse pubblico della stabilità delle decisioni, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, e dunque la relativa eccezione non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010) e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all’udienza di discussione (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 18346 del 18/09/2015).

In considerazione di quanto premesso rileva il Collegio che nella specie non sussiste alcun giudicato opponibile atteso che, tanto la ordinanza di convalida di sfratto per morosità (concernente il mancato pagamento di canoni scaduti ed a scadere, successivi a gennaio 2016), quanto il decreto ingiuntivo emesso nell’ambito del medesimo procedimento RG n. 17960/2016 introdotto avanti il Tribunale Ordinario di Roma da NUNI s.r.l. “società….subentrata nel contratto di locazione commerciale dell’immobile già in essere al momento dell’acquisto”, entrambi divenuti irrevocabili per mancata opposizione, sono insuscettibili di esplicare efficacia vincolante nel giudizio pendente avanti questa Corte, stante la palese diversità -nei due giudizi- tanto dell’elemento soggettivo, non essendo l’Angeloni parte in causa nei predetti procedimenti (art. 2909 c.c.), quanto dell’elemento oggettivo per “causa petendi” e “petitum” (i provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili hanno ad oggetto il mancato pagamento di “canoni locativi” relativi a periodo successivo a gennaio 2016; la causa sottoposta all’esame di questa Corte concerne invece la determinazione dei canoni relativi a precedente periodo), essendo pertanto oggettivamente distinti i fatti di inadempimento che vengono contestati ad ALMA s.r.l..

3. Tanto premesso deve procedersi all’esame del ricorso principale proposto da ALMA s.r.l..

3.1 Con il primo motivo si impugna la sentenza di appello per violazione degli artt. 1352 e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in punto di accertamento della validità del patto verbale modificativo dell’importo del canone di locazione indicato nel contratto stipulato il 31.12.2003, registrato in data 13.1.2004.

3.2 Il motivo è infondato.

3.3 La Corte d’appello ha affidato la decisione a tre distinte “rationes decidendi”:

Il comportamento concludente tenuto dalle parti nella fase esecutiva del contratto (stipulato il 31.12.2003) avendo ALMA s.r.l. ripetutamente indicato l’importo del canone, anche nei precedenti giudizi inerenti il medesimo rapporto locativo, nella misura variata, pari ad Euro 2.500,00 mensili.

La inammissibilità della eccezione di nullità per difetto di forma ex art. 1352 c.c. della modifica verbale dell’importo del canone, in quanto formulata per la prima volta con l’atto di appello in violazione del divieto di “nova” ex art. 437 c.p.c., comma 2.

La omessa impugnazione, con specifico motivo di gravame, della interpretazione fornita dal primo giudice in ordine al carattere novativo del contratto stipulato in data 31.12.2003 con conseguente applicazione della clausola relativa alla forma convenzionale delle modifiche, contenuta nell’art. 26 di tale contratto, alle modifiche intervenute successivamente all’inizio della efficacia del contratto, e dunque non anche al patto verbale di modifica del canone stipulato nella stessa data 31.12.2003 di stipula del contratto (cfr. sentenza del Tribunale, in motivazione riassunta a pag. 17-18 del ricorso).

3.4 Indipendentemente dall’errore commesso dal Giudice di appello nel ritenere la “novità” della eccezione di nullità per difetto del requisito convenzionale di forma, essendo stata tale eccezione ritualmente formulata (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 21242 del 29/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15399 del 28/06/2010) dalla conduttrice, opponente alla intimazione di sfratto, all’esito della fase sommaria, nella “memoria integrativa” autorizzata ex art. 426 c.p.c.(debitamente trascritta a pag. 13-14 del ricorso), la censura appare tuttavia inidonea a scalfire le altre due “rationes decidendi”.

Da un lato infatti la censura rivolta ad impugnare, attraverso il vizio di violazione dell’art. 1352 c.c. (error juris), la statuizione fondata sull’accertamento in fatto della concludenza da attribuire al comportamento tenuto dalle parti contraenti nel corso della esecuzione del contratto, è da ritenere inammissibile, per errata individuazione del parametro del sindacato di legittimità: l’accertamento compiuto dal Giudice di merito avrebbe dovuto essere diversamente censurato, per vizio di “error facti”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ed in tal caso essendo richiesta puntuale indicazione del fatto storico “decisivo” non considerato dal Giudice di appello, dimostrativo della condotta contestativa del patto verbale aggiunto, applicandosi “ratione temporis” l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134), censura quest’ultima da ritenersi comunque infondata, essendo appena il caso di osservare come la stessa conduttrice, nella comparsa di costituzione e risposta in opposizione alla citazione per convalida della intimazione di sfratto per morosità (riprodotta dalla resistente nel controricorso alle pag. 8-10, ed integralmente alle pag. 27-40) si fosse difesa sulla domanda di risoluzione per morosità nel pagamento del canone mensile di Euro 3.000,00 assumendo che il canone effettivamente dovuto era invece di Euro 2.500,00 mensili “di cui 1.500 in bianco e 1.000 in nero”, implicitamente ammettendo di aver versato in precedenza – senza alcuna contestazione – l’importo del canone nella misura concordata verbalmente, circostanza di fatto da cui la Corte territoriale ha correttamente desunto la concorde rinuncia dei contraenti ad applicare il requisito di forma convenzionale al patto aggiunto (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 22/08/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 4541 del 22/03/2012).

3.5 Dall’altro lato, la censura che investe la statuizione secondo cui la parte appellante non aveva criticato la ricostruzione in fatto operata dal primo Giudice in ordine al carattere novativo del contratto stipulato il 31.12.2003 – con conseguente inapplicabilità della clausola di forma convenzionale all’accordo verbale integrativo del canone stipulato contestualmente al contratto – non è idonea a demolire la decisione.

Anche a volere interpretare, il motivo di gravame (trascritto alla pag. 18-19 del ricorso) nel senso prospettato dalla ricorrente e dunque ritenendo devoluta alla Corte territoriale la questione dell’errore commesso dal primo Giudice nel ritenere immune dal vizio di nullità formale il patto verbale stipulato in data 31.12.2003 contemporaneamente al contratto di locazione, in quanto viceversa sarebbe stato colpito dalla nullità comminata dalla analoga clausola contenuta nel precedente contratto stipulato il 30.12.2003, occorre osservare come la interpretazione della clausola del contratto fornita dal Giudice di prime cure e condivisa dal Giudice di appello – è questione di merito e può, pertanto, essere sindacata in sede di legittimità soltanto per errore di fatto (nel caso di errata rilevazione del contenuto materiale della disposizione negoziale) o per violazione dei criteri legali di ermeneutica dei negozi, vizi entrambi non denunciati con il motivo di ricorso in esame, non assolvendo a tale scopo l’apodittica affermazione (pag. 35 ricorso) secondo cui “l’art. 26 (Ndr. del nuovo contratto stipulato il 31.12.2003) si applica…. alle modifiche del contratto tout court e non alle modifiche successive”, mentre manifestamente infondata è la censura nella parte in cui deduce che la nullità sarebbe stata comunicata al patto verbale, non dal contratto cui accede, ma dalla analoga clausola inserita del precedente contratto (stipulato il 30.12.2003), atteso che il primo Giudice ha ritenuto non applicabile tale contratto al rapporto controverso, sul presupposto (incompatibile con la tesi sostenuta dalla ricorrente), non specificamente impugnato con il motivo di gravame (come esattamente rilevato dalla Corte d’appello “entrambe le contendenti non hanno sottoposto a censura l’interpretazione del giudice di prima istanza circa la portata novativa delle pattuizioni del contratto ritenuto valido” -sentenza in motiv., pag. 4-), della estinzione delle obbligazioni scaturenti dal precedente titolo contrattuale (privato quindi di efficacia) per effetto della “novazione” – e non quindi della mera modifica soltanto di alcune clausole od elementi – del rapporto locativo, determinata dal nuovo accordo stipulato dalle parti in data 31.12.2003, “integralmente sostitutivo” del precedente accordo alle cui clausole (inclusa quella avente ad oggetto la forma convenzionale delle modifiche) non è dato riconoscere, pertanto, alcun effetto regolativo della successiva attività negoziale svolta dalle parti.

L’accertamento della efficacia novativa del secondo contratto è stato oggetto di pronuncia del Tribunale non impugnata da ALMA s.r.l. e dunque coperta da giudicato interno, non essendo consentito l’accesso in sede di legittimità alla relativa censura.

4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione della L. n. 392 del 1978, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda restitutoria dell’importo del deposito cauzionale versato in eccedenza rispetto all’ammontare delle tre mensilità prescritto per legge (ex art. 11, richiamato per le locazioni ad uso diverso dall’art. 41, comma 1, della legge equo canone), in quanto non formulata in primo grado.

Deduce la ricorrente che tale domanda era stata ritualmente proposta nell’atto di opposizione alla intimazione di sfratto e quindi, dopo la trasformazione del rito disposta dal primo Giudice, riformulata anche nella “memoria integrativa” (conclusione n. 10) ex art. 426 c.p.c. (trascritta alla pag. 36-37 del ricorso) e che in giudizio era stato prodotto anche il “doc 14-art. 24” attestante il versamento di Euro 9.000,00 a titolo di deposito cauzionale, importo eccedente quello di legge, anche nel caso di riconoscimento del canone “integrato”, pari ad Euro 2.500,00 mensili.

4.1 Premesso che, indipendentemente dalle norme indicate in rubrica, la censura può agevolmente individuarsi dalla esposizione del motivo come denuncia dell’errore nell’attività processuale commesso dal Giudice di appello in ordine alla ritenuta novità della questione, dall’esame degli atti difensivi indicati, cui questa Corte ha accesso diretto in considerazione del tipo di vizio di legittimità denunciato, come peraltro trascritti in ricorso nelle parti essenziali, emerge evidente l’errore della Corte territoriale, essendo stata ritualmente proposta da ALMA s.r.l. con l’atto di opposizione alla citazione per convalida di sfratto anche la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme percepite dalla locatrice in esubero, tra l’altro, per deposito cauzionale eccedente le tre mensilità come prescritto dalla L. n. 392 del 1978, art. 11: nelle conclusioni rassegnate in primo grado la società si era richiamata alla memoria integrativa depositata ai sensi dell’art. 426 c.p.c. ed al punto 10 delle conclusioni di detta memoria veniva espressamente richiesta la condanna della locatrice alla restituzione delle somme eccedenti il dovuto percepite anche a titolo di deposito cauzionale (ricorso principale pag. 36).

4.2 La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in parte con rinvio della causa al Giudice di appello per l’esame della domanda riconvenzionale illegittimamente pretermessa.

5. Con il terzo motivo si impugna la sentenza di appello nella parte in cui, accertata la reciproca soccombenza delle parti, ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta da ALMA s.r.l.

Il motivo rimane assorbito in quanto la Corte d’appello -indipendentemente dalla correttezza o meno della statuizione- ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto della reciproca soccombenza dell’appellante principale (ALMA) e dell’appellante incidentale ( A.), con la conseguenza che il Giudice del rinvio è investito nuovamente dell’esame della domanda ex art. 96 c.p.c. in conseguenza della cassazione con rinvio, sulla quale potrà pronunciare soltanto all’esito del giudizio di merito.

6. In conclusione il ricorso principale deve esser accolto quanto al secondo motivo, infondato il primo ed assorbito il terzo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo esame e liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA