Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10379 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10379 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 17552-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, -società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CORBO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/05/2016

av-verso la sentenza n. 5058/2013 della CORTE D’ \PPELLO di
ROMA del 22/05/2013, depositata il 03/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO

dichiarava improcedibile il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a.
avverso la decisione del Tribunale in sede del 16 giugno 2009 che
aveva accolto la domanda proposta da Corbo Domenico nei confronti
della predetta società.
Rilevava la Corte territoriale: che l’appellante, pur avendo avuto
tempestiva comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione
(il 17.12.2012), aveva chiesto la notifica del ricorso quando ormai non
poteva essere più rispettato il termine di venticinque giorni, previsto
dall’art. 435 c.p.c., tra la notifica e l’udienza di discussione ( celebratasi
il 22 maggio 2013); che, non essendosi attivata in tempo ragionevole
per l’effettuazione di detta notifica, doveva escludersi la sussistenza dei
presupposti che consentivano al giudice di disporre la rimessione in
termini ai sensi dell’art. 153, 2° co., c.p.c.. Aggiungeva, inoltre, che nel
rito del lavoro vige il principio secondo cui l’appello, seppur
tempestivamente proposto, è improcedibile ove la notificazione del
ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia
avvenuta, circostanza questa del tutto assimilabile a quella verificatasi
nel caso in esame.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane
affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Corbo.

Ric. 2014 n. 17552 sez. ML ud. 20-04-2016
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Con sentenza del 3 luglio 2013, la Corte di Appello di Roma

A seguito del deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. sono seguite
le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Poste Italiane ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Osserva il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la menzionata

esposte.
Orbene, con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e
falsa applicazione degli artt. 159, 291, 421 e 435 c.p.c. ( in relazione
all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente
dichiarato improcedibile l’appello omettendo di concedere termine
all’appellante, ex art. 291 c.p.c., per procedere alla rinotifica del
gravame.
Il motivo è fondato.
Si rileva che nel caso in esame non può trovare applicazione il
principio secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur
tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto
di fissazione dell’udienza non sia avvenuta ( ipotesi questa cui è
assimilabile quella di notifica inesistente), non essendo consentito – alla
stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal
principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111,
secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 cod.
proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una
nuova notifica a nonna dell’art. 291 cod. proc. civ.(Cass. Sez. U,
Sentenza n. 20604 del 30/07/2008, seguita da numerose altre
conformi, tra cui Cass. n. 1175 del 22/01/2015; Cass. n. 20613 del
09/09/2013).

Ric. 2014 n. 17552 sez. ML – ud, 20-04-2016
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relazione non possono essere condivise per le ragioni di seguito

Ed infatti, la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto
di fissazione dell’udienza di discussione non era inesistente, bensì nulla
per mancata osservanza del termine perentorio a comparire di
venticinque giorni di cui all’art. 435 c.p.c., come è dato rilevare dalla
lettura dell’impugnata sentenza.

c.p.c., avrebbe dovuto concedere un termine per la rinotifica del
ricorso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. trattandosi di nullità suscettibile di
sanatoria (Cass.

n.

19818 del 28/08/2013; Cass.

n.

18165 del

09/09/2004, tra le varie) e non dichiarare improcedibile l’appello.
Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso deve essere accolto e
l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Roma in
diversa composizione che provvederà anche in merito alle spese del
presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,
avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni
Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di
insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. ,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla
condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della

Ric. 2014 n. 17552 sez. ML ud. 20-04-2016
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In siffatta situazione la Corte, in ossequio al disposto dell’art. 421

definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n.
10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla
Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 qttater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

presente giudizio.

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