Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10379 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10379 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 7216-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BILLA’ ROSA ANNA MARIA, MAGAZZU’ SANTI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, rappresentati e difesi
dagli avvocati MARIA CONCETTA PARLATO, PARLATO
ANDREA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
controrícorrentí Contro

Data pubblicazione: 13/05/2014

r

RISCOSSIONE SICILIA SPA già SERIT SICILIA SPA 00833920150
(per atto di fusione) quale Agente della Riscossione per le Province
della Regione Sicilia in persona del Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, (Studio Avv.
Daniele Urbani), presso lo studio dell’avvocato MARIA

GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
BILLA’ ROSA ANNA MARIA, MAGAZZU’ SANTI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, rappresentati e difesi
dagli avvocati MARIA CONCETTA PARLATO, PARLATO
ANDREA, giusta procura speciale in calce al controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10/29/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO del 12.12.2011, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’Agenzia delle entrate ricorre contro i sigg. Rosa Annamaria Billà e Santi Magazzù,
nonché nei confronti di SERIT Sicilia spa (ora Riscossione Sicilia spa) per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermando la sentenza
di primo grado, ha annullato i provvedimenti di iscrizione ipotecaria emessi su beni dei
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TARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI SALVO

contribuente a garanzia di crediti erariali (IRPEF e SSN 1994, oltre sanzioni e interessi)
iscritti a ruolo nei loro confronti.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’iscrizione ipotecaria impugnata dai
contribuenti fosse illegittima perché, come si legge pagina 3 della sentenza gravata, detta
iscrizione “non tiene conto degli effetti della domanda di condono e dell’avvenuto versamento
della prima rata”; ciò in quanto, secondo il giudice territoriale, “non può essere richiesto il
pagamento dell’intero importo di cui alle cartelle contenute nel condono presentato per il solo

specie avrebbe dovuto procedersi all’iscrizione a ruolo dell’importo corrispondente alla rata
non versata, con addebito, ai sensi dell’articolo 14 d.p.r 602173, di una sanzione
amministrativa pari al 30% della somma non versata oltre gli interessi legali”.
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si fonda su un solo motivo con il quale si censura la
violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc (con riguardo all’articolo 12 1. 289/02, in combinato
disposto con l’articolo 13 D.Lgs. 471/97 ) in cui il giudice territoriale sarebbe incorso
ritenendo che il condono ex articolo 12 1. 289/02 si perfezioni anche in caso di omesso
versamento della seconda rata.
Tanto il contribuente quanto la Riscossione Sicilia spa si sono costituii in questa sede; la
seconda ha proposto anche ricorso incidentale adesivo a quello principale dell’Agenzia delle
entrate ed il primo ha depositato controricorso sia al ricorso principale dell’Agenzia delle
entrate che a quello incidentale della Riscossione Sicilia spa.
In via preliminare sui rileva la inammissibilità del ricorso incidentale della Riscossione Sicilia
spa; tale ricorso è adesivo a quello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, in quanto
anche la Riscossione Sicilia spa chiede la cassazione della sentenza gravata censurando la
violazione dell’articolo 12 I. 289/00 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe
incorsa ritenendo perfezionato il condono ivi previsto nonostante il mancato pagamento della
seconda rata. Detto ricorso andava quindi proposto entro il termine ordinario di impugnazione
(nella specie, non essendo stata notificata la sentenza gravata, entro il termine di cui
all’articolo 327 cpc); questa Corte ha infatti più volte ribadito che il ricorso incidentale adesivo
al ricorso principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che deriva non
dall’impugnazione altrui ma dalla stessa emanazione della sentenza, non si sottrae all’onere
dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione; con la conseguenza che, per tale tipo di
ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall’art. 334 cod. proc. civ. per
l’impugnazione incidentale tardiva (tra le tante, Cass. 6807/07, Cass. 7049/07, Cass. 1610/08,
Cass. 26505/09). Nella specie la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata
depositata il 23.1.12, il termine ex art. 327 cpc è spirato 1’11.3.13 e il ricorso incidentale della
Riscossione Sicilia è stato notificato il 17.4.13 e, dunque, tardivamente.
Passando all’esame del ricorso principale, sembra innanzi tutto da rigettare l’eccezione di
inammissibilità al riguardo sollevata dal contribuente sull’argomento che “sul capo di
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fatto che non sia stata pagata la seconda ed ultima rata”;con la conseguenza che “nel caso di

pronuncia riguardante l’annullamento delle iscrizioni ipotecarie confermato dalla sentenza di
secondo grado nessun gravame è stato proposto dall’Agenzia delle entrate con il ricorso per
cassazione, per cui il capo di sentenza di primo grado, e quello di conferma implicita dei
giudici di appello, devono ritenersi definiti per carenza di impugnazione. Conseguentemente
dovrà dichiararsi inammissibile anche il gravame oggetto di impugnativa in ordine alla
validità del condono”

(così pag. 7, ultimo capoverso, del controricorso di risposta al ricorso

principale dell’Agenzia delle entrate). Dallo stralcio della sentenza di primo grado trascritto a
(“la definizione per condono del contesto tributario

in argomento determina, pertanto, la illegittimità delle iscrizioni ipotecarie oggetto di
ricorso”)

emerge che il primo giudice, con statuizione confermata dal giudice di appello, ha

ritenuto illegittime le iscrizioni ipotecarie impugnate a causa della definizione per condono del
contenzioso tributario. L’affermazione di illegittimità delle iscrizioni ipotecarie è dunque
dipendente dall’affermazione dell’ efficacia del condono richiesto dal contribuente e, pertanto,
il relativo passaggio in giudicato è stato impedito dall’impugnativa dell’ affermazione dell’
efficacia del condono effettuata dall’Agenzia delle entrate tanto con l’appello avverso la
sentenza di primo grado quanto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo
grado. Da ciò discende l’ammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate,
risultando lo stesso idoneo, se accolto, a travolgere, in una con la statuizione di efficacia del
condono relativo ai ruoli in relazioni ai quali sono state emesse le impugnate iscrizioni
ipotecarie, anche la conseguente statuizione di illegittimità di dette iscrizioni ipotecarie.
Tanto premesso, il ricorso dell’Agenzia delle entrate appare nel merito fondato, in quanto
l’interpretazione dell’articolo 12 1. 289/02 adottata dalla Commissione Tributaria Regionale
contrasta con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “In tema di

condono fiscale, l’art.

12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle
esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la
definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25%
dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non
prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo
dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra
quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria
costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per
le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali
attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario,
da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla
determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da
versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della

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pag. 4 del controricorso del contribuente

sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’
omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente
pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.” (così sent. n. 20746/10;

conf. n. 24316/10, n. 2751/12).
Si propone l’accoglimento del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, la declaratoria di
inammissibilità del ricorso incidentale della Riscossione Sicilia spa e la cassazione della

dell’articolo 12 1. 289/02 si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.»

che la Riscossione Sicilia S.p.a. si è costituita con controricorso, proponendo
altresì ricorso incidentale;
che i contribuenti intimati si sono costituiti depositando un controricorso sia al
ricorso principale che al ricorso incidentale;
che la relazione è stata notificata alle parti costituite;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso principale, dichiarare inammissibile
il ricorso incidentale e cassare la sentenza gravata, con rinvio della causa ad
altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà
anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso
incidentale, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà anche le spese del
presente giudizio;

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014.

sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che nell’interpretazione

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