Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10379 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4953/2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 12

presso lo studio dell’avvocato Grispo Marco che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto depositato in data 11.2.2019, ha rigettato la domanda di D.I., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal (OMISSIS) dopo che alcuni militari avevano fatto irruzione, ai fini di sgombero, nel ristorante in cui svolgeva il lavoro di addetto alle pulizie e la cui proprietà era stata rivendicata dall’allora Presidente J.. I militari cercarono il ricorrente presso la propria abitazione e, non trovandolo, arrestarono la madre).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione D.I. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il Collegio dispone che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Espone il ricorrente che, nonostante che il dittatore sanguinario J. abbia perso le ultime elezioni in (OMISSIS) e si sia insediato un nuovo presidente di orientamento più democratico, la situazione politica ed istituzionale di tale Stato rimane altamente pericolosa, rendendo così verosimili le sue dichiarazioni.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate in modo dettagliato (vedi pagg. 2 e 3 del decreto impugnato) le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile.

Il ricorrente non ha neppure dedotto la grave anomalia motivazionale dell’ordinanza impugnata – come detto, unico vizio attualmente censurabile in Cassazione – non confrontandosi minimamente con le precise argomentazioni della medesima in ordine alle incongruenze delle sue dichiarazioni (è stata altresì evidenziata dal giudice di merito la circostanza che il Presidente J. è stato deposto e la situazione politica del paese d’origine è mutata), limitandosi apoditticamente ad allegare la verosimiglianza del proprio racconto solo perchè asseritamente coerente con le informazioni generali del paese di provenienza.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Espone il ricorrente che la situazione di violenza esistente nel paese d’origine del richiedente emerge anche dal sito del Ministero degli Esteri “(OMISSIS)”.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, come il rapporto EASO aggiornato al dicembre 2017 ed il rapporto Freedom in the World l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in (OMISSIS) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Lamenta il ricorrente che la situazione di instabilità del (OMISSIS) è già di per sè idonea a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria e comunque, in caso di rientro in patria, rischiano di essere compromessi il suo diritto alla salute e alla alimentazione.

6. Il motivo è inammissibile.

A fronte della precisa affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui non era stata allegata dal ricorrente alcuna circostanza rilevante tale da integrare una situazione di vulnerabilità e, in particolare, una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani, il ricorrente invoca genericamente il diritto alla salute e all’alimentazione, senza correlare i diritti fondamentali invocati alla propria condizione personale e senza neppure dedurre di aver sottoposto tali allegazioni al giudice di merito.

La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, essendosi il Ministero costituito in giudizio.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA