Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10378 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10378 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 16686-2014 proposto da:
WURM,I3,3,\

A-5.Ativnnw-ffi4 –

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(m

1,7-1A

CRESCENZ1C) 20, presso lo studio dell’avvocato SAI NINO
GRECO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA. 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO giusa procura speciale a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 19/05/2016

- controricorrente
avverso la sentenza n. 1744/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 18/02/2013, depositata il 28/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 20
aprile 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 28 giugno 2013, la Corte di appello di Roma
dichiarava inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza
emessa dalla stessa Corte di Appello in data 27 agosto 2001 con la
quale era stato dichiarato improcedibile l’appello proposto da Soldatic
Stanislava Varijen avverso la decisione del Tribunale di Roma di
declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti
dell’INPS ed inteso ad ottenere il pagamento della pensione di
reversibilità nella misura del 60% della pensione diretta del dante
causa.
La Corte territoriale rilevava il difetto di ius postulandi in capo all’avv.
Cinzia Buraglia perché priva della procura speciale richiesta per il
ricorso per revocazione. Pertanto, condannava l’avv. Buraglia in
proprio alle spese di lite.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso la Buraglia
affidato a due motivi.
L’INPS resiste con controricorso.

Ric. 2014 n. 16686 sez. ML – ucl. 20-04-2016
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udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 182 c.p.c. novellato ( in relazione all’art. 360, n.3,
c.p.c.) in quanto la Corte di merito, alla luce della modifica apportata al
menzionato articolo dalla legge n. 69 del 2009, una volta rilevato un
difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un

dovuto assegnare alle parti un termine perentorio per la rinnovazione
della procura o anche per il rilascio della stessa.
Si evidenzia, inoltre: che la rilevabilità in ogni stato e grado del
processo della legittimati° ad processum comportava anche la possibilità di
fornire in ogni stato e grado la prova della sua esistenza; che, nel caso
in esame, l’avvocato che aveva proposto il giudizio ex art. 395 c.p.c.
aveva introdotto anche il giudizio di primo grado e l’appello e, dunque,
il mandato alle liti non era inesistente, bensì inutilizzabile nel giudizio
per revocazione con conseguente obbligo per il giudice di concedere
termine per la sanatoria; senza considerare che il novellato art. 182
c.p.c. consentiva anche il rilascio della procura.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 83, 91 e 92 c.p.c. ( in relazione all’art. 360, n.3,
c.p.c.) in quanto, ricorrendo nel caso in esame una ipotesi di invalidità
e non di inesistenza della procura, non era ammissibile la condanna del
difensore alle spese del giudizio: ed infatti, l’attività processuale è
provvisoriamente efficace e la procura, benché invalida o divenuta
successivamente inefficace, è tuttavia idonea a determinare
l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata
che assume la veste di potenziale destinataria delle situazione derivanti
dal processo.
Il primo motivo è infondato.

Ric. 2014 n. 16686 sez. ML ud. 20-04-2016
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vizio che determinava la nullità della procura al difensore, avrebbe

Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare che il
principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche
parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati
con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo
processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della

con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ.,
il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data
posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla
costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui
trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso
del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale
ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.( Sez. U, n. 13431 del
13/06/2014; Cass. n. 17697 del 19/07/2013; Cass. n. 9464 del
11/06/2012; Cass. n. 8708 del 09/04/2009).
E’ evidente che il principio sopra affermato con riferimento al ricorso
per cassazione è estensibile anche al ricorso per revocazione per il
quale l’art. 398, co.3°, c.p.c. richiede, al pari dell’art. 365 c.p.c., la
procura speciale.
Del pari destituito di fondamento è il secondo motivo.
Si osserva che il motivo in questione si fonda sull’asserita applicabilità
al caso in esame del principio affermato da questa Corte secondo cui,
in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di inesistenza
della procura ‘ad litem’, l’attività del difensore non riverbera alcun
effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume
esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la
sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel
caso di nullità o di invalidità della procura ‘ad litem’, non è ammissibile
la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività
kic. 2014 n. 16686 sez. ML – ud. 20-04-2016
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valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita

processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla
o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un
rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di
potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.(Cass. n.
1115 del 24/01/2003).

che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o
di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento
della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire
nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di
inesistenza della procura ‘ad litem’ o falsa o rilasciata da soggetto
diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi
di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del
difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività
processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e,
conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del
giudizio. (Cass.

n.

11551

del 04/06/2015; Cass.

n.

19226 del

11/09/2014; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10706 del 10/05/2006).
Pertanto, dall’accertato il difetto della procura speciale (elemento
indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postu/andi nel
giudizio per revocazione ai sensi dell’art. 398 c.p.c.) deriva che l’unico
soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare
l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle
controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il
soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla
può avere affermato in proposito (così Cass., sez. un., 10706/2006,
cit.; Cass., n. 19226/2014, cit.).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del
ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.
Ric. 2014 n. 16686 sez. ML – ud. 20-04-2016
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Va, tuttavia, evidenziato che questa Corte ha avuto modo di precisare

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata
relazione e, pertanto, rigetta il ricorso.

sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da
dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale
disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al
momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774
del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo
del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, del gravarne (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.500,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%.

Ric. 2014 n. 16686 sez. ML ud. 20-04-2016
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Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 pater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

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