Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10378 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 12/05/2011), n.10378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale sono elettivamente domiciliati in Roma in via dei Portoghesi

n. 12;

– ricorrente –

contro

A.A., rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Carrubba,

presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via di

Vignamurata n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione 25, n. 19, depositata il 18 marzo 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Grosseto, ha confermato il parziale accoglimento del ricorso proposto da A. A., titolare della ditta individuale FungoAmiata, nei confronti degli avvisi di accertamento per IRPEF ed ILOR relativi all’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’esercizio di impresa per gli anni 1994, 1995 e 1996. Dalla verifica effettuata nei confronti del contribuente era infatti emerso che i redditi derivavano da impresa commerciale, in contrasto con la qualifica di impresa agricola rivestita, in quanto l’attività di trasformazione e conservazione di prodotti vegetali, provenienti da colture agricole proprie e di terzi, veniva svolta con modalità giudicate prioritarie e prevalenti, tanto da far escludere la connessione con la simultanea attività di coltivazione del fondo, intrinsecamente agricola.

Il giudice d’appello ha ritenuto che, alla luce del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, comma 2, lett. c), l’ufficio, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva provato, nell’ambito dei prodotti agricoli sottoposti a trasformazione, il superamento del limite quantitativo della metà nel rapporto tra quelli ottenuti dalla coltivazione del fondo e quelli acquistati. Ciò in quanto erano rimasti indimostrati la produzione di composte alimentari ottenute con procedimenti più complessi della conservazione degli ortaggi con olio e aceto; la disponibilità di due punti vendita;

l’acquisto da terzi di oltre la metà degli ortaggi trasformati. In proposito, l’argomentazione dell’ufficio “secondo il quale il contribuente avrebbe dovuto provare il contrario, stante la rilevanza, negli anni in esame, dei suoi acquisti di prodotti ortofrutticoli da terzi fornitori, è certamente erronea, non essendo tale dato sufficiente a sorreggere ragionevolmente la presunzione operata dall’ufficio”. Non era perciò consentito affermare, con riguardo all’attività di trasformazione dei prodotti, la priorità e la mancanza di connessione con l’attività agricola della ditta FungoAmiata.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 e 2697 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29, comma 2, lett. c). Insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5)”, assume che, in presenza di dichiarazione agevolata del reddito sulla base degli estimi catastali, graverebbe sul contribuente l’onere di provare il mancato superamento del limite fissato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, in mancanza di dati contabili afferenti ai prodotti ottenuti, circostanza che renderebbe impossibile all’ufficio assolvere al detto onere.

Il ricorso è infondato.

Secondo l’art. 2135 cod. civ. – nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – è imprenditore agricolo “chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”; e vanno reputate come attività connesse quelle “dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

Ai fini delle imposte dirette, costituisce infatti reddito agrario, secondo l’art. 29 del testo unico del 1986, nel testo applicabile ratione temporis, la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole.

Ed attività agricole sono considerate, oltre alle attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura ed alla funghicoltura, tra le altre attività connesse, quelle “dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso” (comma 2, lett. c).

Ove tali limiti, quantitativi e qualitativi, siano superati, l’attività connessa risponde, per il legislatore, “prevalentemente a scopi commerciali o industriali, realizzando utilità indipendenti o prevalenti rispetto all’attività agricola”, sicchè il reddito che ne deriva è assoggettato al regime fiscale stabilito per le imprese commerciali (Cass. n. 15708 del 2009).

Nel caso in esame il giudice d’appello ha accertato in fatto, sulla base degli elementi acquisiti, che il limite della metà dei prodotti ottenuti dal terreno, fissato al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, comma 2, lett. c) non risultava superato. E ciò in quanto “la dimensione considerevole dei mezzi impiegati (macchinari e lavoro), invocata dall’Ufficio”, non era, di per sè, utile a desumere il superamento del detto limite, costituito da un rapporto tra prodotti ottenuti dal terreno e prodotti trasformati; perchè erano rimasti indimostrati l’assunto circa la disponibilità di due punti vendita, quello dell’acquisto da terzi di metà degli ortaggi trasformati, nonchè l’assunto relativo alla produzione di composte alimentari ottenute con procedimenti più complessi di quelli basati sulla conservazione degli ortaggi con olio e aceto.

I rilievi svolti dal ricorrente, a fronte di un’indagine così puntuale, non sono idonei a porre in discussione l’esito dell’accertamento compiuto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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