Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10377 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5601/2007 proposto da:

COMUNE DI TERNI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO Alessandro (dell’Avvocatura

Comunale), giusta provvedimento sindacale autorizzativo della lite, e

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1759/2005 del GIUDICE DI PACE di TERNI del

19.12.05, depositata il 13/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Terni ha accolto l’opposizione proposta dalla sig.ra B.L. a verbale di accertamento di illecito amministrativo consistente nell’avere, in violazione di ordinanza del Sindaco, accompagnato il proprio cane senza essere munita di paletta per la raccolta degli escrementi;

che il Comune di Terni, già costituitosi nel giudizio di merito, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada; onde al di fuori della suddetta materia, come nella specie, è inammissibile l’opposizione proposta non già avverso l’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento (cfr., da ult., Cass. 18320/2007 e Cass. Sez. Un. 16/2007);

che pertanto il motivo di ricorso, con il quale puntualmente viene dedotta l’inammissibilità dell’opposizione per tale ragione, è manifestamente fondato;

che conseguentemente la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (non essendovi luogo a provvedere riguardo a quelle del giudizio di merito, nel quale l’amministrazione comunale non si è avvalsa di patrocinio professionale), liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’intimata sig.ra B.L. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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