Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10377 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10377 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 19560-2008 proposto da:
GRUNDY

FANELLI

JEAN

C.E.

GRNJNE38S62Z114C,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
MANZI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LORENZO PICOTTI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

243

SYRACUSE UNIVERSITY – SYRACUSE IN ITALY PROGRAM C.E.
80015010483,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 20/05/2015

GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA MARIA ALIFANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA TARTAGLIONE, giusta
delega in atti;
controricorrente –

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
C cgt71-1- 1 14-ÌvTip»- igr7Al C-tL(VL O t. Ut ,4 f
avvocati LELIO MARITATO, giusta delega incaeti;-01
VA:

‘ttA2’,to.

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 220/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 10/03/2008 R.G.N.
1049/2005A-4 %
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PICOTTI LORENZO;
uditi gli Avvocati jJ TARTAGLIONE LUCA

e

MATANO

GIUSEPPE per delega MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

nonchè contro

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

t

raccoglimento del ricorso.

RG n 19560/2008

Grundy Fanelli Jean / Syracuse University

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Firenze,con sentenza del 1 febbraio 2005, ha ritenuto ammissibile la domanda
proposta da Jean Grundy Fanelli di accertamento della natura simulata dei contratti di prestazione
d’opera intercorsi tra la ricorrente e la Syracuse University in luogo di un unico rapporto di lavoro
subordinato tra le parti . Il Tribunale ha tuttavia rigettato la domanda di accertamento della

quanto era stato già accertata, con precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato,
la natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti.
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale, ma con una diversa
motivazione . Ha affermato, infatti, che • pur sussistendo un interesse della lavoratrice atteso che lo
scopo dell’azione di accertamento della simulazione era diverso da quello della precedente
domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, era fondata
l’eccezione di giudicato sollevata dalla Syracuse essendosi formato sulla domanda di simulazione
un giudicato implicito di rigetto .
La Corte territoriale ha osservato, infatti, come la ricorrente avesse sostanzialmente già sottoposto
nel precedente giudizio davanti al Pretore la questione relativa all’effettivo contenuto della volontà
negoziale formulata nei contratti intercorsi tra le parti prospettata dalla lavoratrice come totalmente
inesistente; che nel successivo giudizio d’appello la lavoratrice non aveva più coltivato la
questione relativa all’effettiva volontà delle parti con la conseguenza che la domanda di
simulazione doveva intendersi rinunciata e formatosi sulla stessa un giudicato implicito.
La Corte territoriale ha altresì precisato che nel giudizio di rinvio ed in quello di cassazione
svoltisi in relazione al precedente giudizio , con riferimento alla domanda di simulazione, si era
ribadito che le parti non potevano proporre motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati
formulati nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata confermandosi così che la
domanda di simulazione del contratto non era stata più riproposta.
La Corte d’appello ,infine, ha rigettato l’appello dell’Inps, intervenuto nel giudizio ad adiuvandum,
ritenendo che non sussistesse nessun interesse dell’Istituto il quale aveva già ottenuto una sentenza
che , ai fini previdenziali, aveva accertato la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti
ed aveva riscosso il suo credito contributivo nei confronti della società Syracuse .
Avverso la sentenza ricorre la lavoratrice formulando sei motivi. Resiste la società. Entrambe le
parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc L’Inps ha depositato procura.

rtlotivi della decisione
1

simulazione negando la sussistenza di un interesse della lavoratrice a far valere tale simulazione in

Peirj~!

Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione per avere la
Corte considerato inclusa la domanda di simulazione nell’originario ricorso davanti al Pretore.
Censura pertanto la sentenza che ha ritenuto tale domanda implicitamente rinunciata in quanto non
riproposta nell’atto d’appello. Rileva che la domanda di simulazione era stata soltanto proposta

C .C.

tardivamente nel giudizio di rinvio.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 11 e dell’articolo 1414 ,comma 2, cc.

, 2 comma, ridurre la domanda qualificata di simulazione di un contratto apparentemente di lavoro
autonomo che la ricorrente assume essere invece voluto come simulazione di un contratto di lavoro
subordinato, ., ad una mera indagine sull’effettivo contenuto della volontà delle parti,
senza considerare che oggetto della stessa domanda è la specifica indagine sulla sussistenza della
volontà di simulazione di entrambe le parti e in particolare quella di concludere il diverso contratto
dissimulato”
Con il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 2909 cc in relazione all’articolo 346
c.p.c. Lamenta che la Corte ,in violazione delle norme citate , ha ritenuto coperto dal giudicato
implicito la domanda di accertamento della simulazione considerandola assorbita dalla sentenza di
rigetto pronunciata nel primo grado di giudizio, domanda alla quale la ricorrente avrebbe rinunciato
implicitamente non riproponendola nei successivi gradi di causa. Esclude che la pronuncia del
Pretore di rigetto della natura subordinata del rapporto di lavoro, potesse costituire giudicato
implicito anche sulla domanda di simulazione.
I motivi, congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati.
Essi attengono all’interpretazione della domanda proposta dalla ricorrente nel precedente giudizio.
La Corte territoriale, dopo aver sottolineato la diversità tra l’azione di simulazione e quella di
accertamento di un lavoro subordinato, ha ritenuto che nell’iniziale ricorso davanti al Pretore della
Grundy fosse già contenuta la domanda di accertamento della simulazione.
La Corte d’appello ravvisa la proposizione di tale domanda nella circostanza che era stata sottoposta
all’esame del Pretore “l’effettivo contenuto e valore della volontà negoziale formulata nei contratti”
che la stessa lavoratrice definiva come totalmente inesistente .
Premesso che le conclusioni contenute nell’iniziale ricorso proposto davanti al Pretore , riportate
nel ricorso in cassazione ai fini dell’autosufficienza del ricorso stesso, non contenevano alcuna
esplicita domanda di accertamento di simulazione , le argomentazioni che la Corte territoriale

porta a sostegno della tesi secondo cui la domanda era già formulata per avere la ricorrente negato
la rispondenza tra la forma negoziale e la concreta realizzazione del rapporto appaiono invero del
tutto inidonee a sostenere la proposizione di una tale domanda nell’iniziale giudizio . In questo ,
2

Formula a riguardo il seguente quesito ” se costituisca violazione dell’art 112 cpc e dell’art 1414 cc

infatti, come emerge dalla stessa esposizione contenuta nella sentenza, la ricorrente aveva
sostenuto che il rapporto in concreto si era svolto con le caratteristiche del lavoro subordinato in
contrasto con il nomen iuris di lavoro autonomo indicato nei contratti.
La Corte territoriale non richiama alcuna affermazione contenuta nel precedente ricorso della
Gnmdy idonea a dimostrare che si intese sottoporre all’esame del giudice l’esistenza di un accordo
simulatorio e l’accertamento della comune volontà delle parti di porre in essere un diverso

Come è stato sottolineato da questa Corte nella sentenza n456 del 2000 pronunciata nel precedente
giudizio “le parti possono, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, simulatamente
dichiarare di volere un rapporto di lavoro autonomo al fine, ad esempio, di eludere la disciplina
legale inderogabile in materia, ma possono invece manifestare autenticamente la loro volontà di
instaurare un rapporto lavorativo autonomo, anche se durante lo svolgimento del rapporto stesso
con comportamenti concludenti manifestano poi l’intenzione di mutare la natura del rapporto
ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato”.
Nella specie , pertanto, nessun concreto elemento risulta dedotto dalla Corte territoriale a conforto
di quanto sostenuto e dunque, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non
essendo mai stata dedotta la domanda di simulazione , come si desume dalla stessa esposizione dei
fatti contenuta nella sentenza qui impugnata, nessun giudicato implicito può essersi formato.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 per omessa
pronuncia sulla domanda di accertamento del carattere discriminatorio nei confronti della ricorrente,
lavoratrice straniera, della mancata conversione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro
subordinato.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 e 116 c.p.c. per omessa
pronuncia sulla domanda riguardante l’efficacia e rilevanza delle sentenze passate in giudicato
pronunciate tra la società e l’Inps all’esito delle quali si era affermata la natura subordinata del
rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Entrambi i motivi sono infondati atteso, con riferimento al quinto , che la Corte d’appello accerta
l’avvenuta formazione del giudicato sull’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo e dunque la
soc. Syracuse non aveva alcun obbligo di convertire il rapporto autonomo intercorso con la
ricorrente in rapporto di lavoro subordinato , e , con riferimento al sesto motivo, deve rilevarsi
l’inidoneità del giudicato formatosi tra l’istituto previdenziale e la società a produrre effetti nel
presente giudizio intercorso tra altre parti.
Per le considerazioni che precedono , in accoglimento dei primi quattro motivi , la sentenza
impugnata deve essere cassata.
3

contratto dissimulato di lavoro subordinato,

Sussistono, tuttavia, i presupposti per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art 384 cpc .
Pur essendo proponibile la domanda di simulazione in quanto , come si è detto, non è preclusa
dallo svolgimento del precedente giudizio , tale domanda , tuttavia, deve essere dichiarata
inammissibile per difetto di interesse della ricorrente, giuridicamente rilevante ai sensi dell’art 100
cpc .
La Grundy , con la proposizione dell’azione di accertamento della simulazione relativa, mira a far

risulta esclusa con sentenza passata in giudicato con la conseguenza che non si ravvisa alcun
interesse ,ai sensi dell’ad 100 cpc, della Grundy a promuovere l’azione di accertamento della
simulazione , né risulta dedotto altro e diverso interesse giuridicamente rilevante.
Deve sottolinearsi , infatti, che “l’interesse ad agire, consistente nell’esigenza di ottenere un risultato
utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, presuppone,
nell’azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva – cioè dipendente da un fatto
esteriore od un atto e non da considerazioni meramente soggettive – sull’esistenza di un rapporto
giuridico, tale da arrecare all’interessato, ove questi non proponga l’accertamento giudiziale sulla
concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante
necessariamente la lesione di un diritto”. L’interesse ad agire comporta, dunque, la verifica, da
compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi nel caso in cui la decisione risulterebbe
priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere
in giudizio. ( cfr tra le tante Cass. n 19152/2005, n 7786/2007, n 27151/2009, n 14756/2014).
Nella specie non sussiste alcuna incertezza circa l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le
parti , già in precedenza esclusa con sentenza passata in giudicato e, dunque, nessun risultato
giuridicamente apprezzabile potrebbe essere ottenuto dall’accertamento richiesto dalla ricorrente.
Per le considerazioni che precedono in applicazione dell’art 384 cpc la domanda della
ricorrente proposta con il ricorso del 2/7/2002 deve essere dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio tra la
ricorrente e la soc Grtuidy Syracuse stante la particolarità e complessità della fattispecie in fatto ed
in diritto e, con riferimento all’Inps , in considerazione della proposizione da parte dell’Istituto di
un intervento adesivo a conferma delle ragioni della Grundy.
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4

emergere il rapporto dissimulato di lavoro subordinato. La sussistenza di quest’ultimo , tuttavia,

Accoglie il 1°,2°,3° e 4 0 motivo, rigetta gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di cui al ricorso
del 2/7/2002; compensa le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio tra la ricorrente e la

Ir

Syracuse University nonché nei riguardi dell’Inps .
Roma 20/1/2015

1

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