Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10377 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 04/10/2010, dep. 12/05/2011), n.10377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M. in qualità di ex titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VESSELLA ALESSANDRO con Studio in ALIFE (CE) – VIA

STAZIONE 74 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 112/2 004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

L’Ufficio I.V.A. di Caserta notificava, in data 26.7.1994, a F.M. avvisi di rettifica nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 con le relative sanzioni. La contribuente impugnava tempestivamente detti atti innanzi alla C.T.P. di quella città, deducendo di aver provveduto in data 30.6.1992 a presentare istanza di condono per tutti i periodi d’imposta, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 49, comma 1, allegando la ricevuta dell’integrale versamento in unica soluzione; eccepiva la nullità degli atti impugnati per non avere l’Ufficio provveduto ad esaminare il condono prima di procedere alla rettifica ed, inoltre, lamentava l’eccesso di potere per non avere gli organi procedenti tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie e per avere agito sulla scorta di documenti extracontabili privi, a suo dire, di adeguato rilievo probatorio.

La C.T.P. respingeva il ricorso, ritenendo il condono inammissibile per non avere la contribuente inserito nella dichiarazione integrativa anche gli anni 1983 e 1984, non prescritti per effetto della proroga di cui al D.L. n. 69 del 1989; affermava, inoltre, la correttezza dell’operato della Guardia di finanza, basato su elementi probatori gravi precisi e concordanti, tra cui annotazioni della stessa contribuente.

Impugnava la ricorrente, chiedendo la riforma totale della sentenza, evidenziando che la C.T.P. non aveva tenuto conto dell’errore materiale in cui era incorsa per non avere inserito nella dichiarazione integrativa gli anni 1983 e 1984 e che l’Ufficio, esaminando la richiesta di condono, aveva l’onere di avvertire il contribuente circa l’errore compiuto, onde consentirne la rettifica.

La C.T.R. respingeva il gravame, confermando quanto affermato dal primo giudice.

Avverso detta decisione F.M. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate, contestando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Con il primo motivo la contribuente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. completamente condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado, omettendo l’esame di questioni prospettate dall’appellante ed, in particolare, non valutando il fatto che la contribuente avesse aderito al condono senza ricorrere all’ausilio di un professionista, pagando quanto dovuto e, soprattutto, che l’A.F. aveva incassato tali somme ingenerando l’affidamento dell’istante sul buon esito della pratica.

Si lamenta, inoltre, che nè in primo nè in secondo grado i giudici avessero espletato una corretta istruttoria, esaminando e rivedendo la posizione della contribuente.

Con la seconda doglianza si evidenzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost., comma 2, e art. 113 e art. 132 c.p.c., comma 1, in quanto la C.T.R. non ha indicato i riferimenti normativi ed il percorso logico giuridico in base ai quali è giunta alla soluzione della controversia.

Con l’ultimo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per carenza di motivazione per cui, data l’estrema concisione della stessa, non è dato individuare le ragioni della decisione. Nè in sentenza si da atto dello svolgimento del processo, dell’attività istruttoria svolta e delle conclusioni delle parti.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo la contribuente, sostanzialmente, lamenta che la C.T.R. abbia fatto proprie le conclusioni della sentenza di primo grado adottando una motivazione per relationem. La legittimità di tale tipo di motivazione è stata più volte ammessa da questa Corte (cfr. ex multis, cass. SS.UU. sent. n. 5612 del 1998 e cass. sentt.

nn. 7182 del 1997 e 4485 del 2000) a condizione, però, che nella sentenza deliberata in sede di gravame siano vagliati, sia pure sinteticamente, il provvedimento di primo grado e le censure proposte contro di esso, in modo che “l’iter argomentativo desumibile dall’integrazione della parte motiva delle due pronunce risulti corretto ed idoneo allo scopo”.

Nella specie questa situazione si rinviene perchè la C.T.R., dopo a vere richiamato la sentenza di primo grado, con la quale erano state respinte le pretese della contribuente, riportando sinteticamente le argomentazioni salienti di detta pronuncia nei cui confronti, peraltro, come accertato dallo stesso organo giudicante non erano stati proposti specifici motivi di gravame, nè sono state reiterate tutte le doglianze espresse in primo grado, ha comunque esaminato le generiche censure avanzate con l’atto di appello ed ha respinto il gravame con ragionamenti logici ed esaurienti.

Anche il principio dell’affidamento appare richiamato dalla ricorrente in maniera impropria. La scansione dei tempi per i controlli e l’accertamento degli anni condonabili era prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 57, commi 2 e segg., nè risulta che la contribuente abbia eccepito la violazione di tali termini. In ogni caso, l’amministrazione finanziaria, in presenza di una dichiarazione integrativa invalida, riacquista i poteri di controllo beneficiando delle relative sospensioni dei termini.

Giova, inoltre, ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, “In tema di condono fiscale in materia di I.V.A., la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, comma 5, stabilisce chela dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d’imposta di cui al precedente comma 1, per i quali sia stata presentata la dichiarazione annuale, e fra tali periodi rientrano gli anni 1983 e 1984, in ordine ai quali il termine per l’accertamento era stato prorogato di tre anni dal D.L. 2 marzo 989, n. 69, art. 19 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 154 del 1989) e quindi erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore della citata L. n. 413 del 1991. Pertanto è invalidala dichiarazione integrativa che non comprenda la richiesta di definizione anche per dette annualità.” (cass. civ. sentt. nn. 26288 del 2005; conf. 11232 del 2002, 5882 del 2002, 15398 del 2001 e 9148 del 2000) e sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa invalida “il potere impositivo dell’Amministrazione, già condizionato, risorge pienamente … in tal caso, l’Amministrazione usufruisce anche della proroga biennale prevista dalla citata L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, (cfr., cass. civ. sentt. nn. 7454 del 2003 e 15161 del 2006).

Infine, l’art. 10 del cd. Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000), che disciplina la tutela dell’affidamento e della buona fede, contiene un precetto di carattere sostanziale, che deve indirizzare il comportamento futuro dell’amministrazione e dei contribuenti e, quindi, comunque, non può essere invocato nel caso di specie.

Con il secondo e terzo motivo si denunciano la violazione di norme di diritto e la nullità del procedimento e della sentenza in modo, peraltro, del tutto generico e pretestuoso, lamentando la carenza di elementi che sarebbero richiesti a pena di nullità; mentre nell’impugnata sentenza vi sono tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 quali …” la concisa esposizione dello svolgimento del processo;” “le richieste delle parti” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto”, d’altra parte la lamentata omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è contemplata da alcuna norma del precitato decreto legislativo.

Conclusivamente la sentenza della C.T.R. deve ritenersi valida e conforme alle disposizioni di legge e, come sopra già riferito, pur nella sua sinteticità ha dato conto dell’iter logico e delle ragioni che hanno indotto quei giudici ad emettere la propria decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA