Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10376 del 12/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 12/05/2011), n.10376
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Zanolla Marco del
foro di Gorizia e dall’avv. Ezio Spaziani Testa del foro di Roma ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
viale Mazzini n. 146, come da procura a margine del ricorso;
contro
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, con sede
in (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 74/2/2004 della Commissione Tributaria
Regionale di Trieste emessa in data 26.10.2004 e depositata in data
09 novembre 2004;
udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti;
udite le conclusioni per la parte ricorrente dell’avv. Spaziani Testa
Ezio;
udite le conclusioni del P.G. Apice Umberto che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
QUANTO SEGUE:
Emesso un avviso di accertamento ed impugnato lo stesso della contribuente, l’avviso stesso è stato auto-annullato d’ufficio e sostituito con un altro avviso emendato in preteso esercizio di autotutela dopo il deposito della sentenza di nullità della Commissione Tributaria Provinciale ma prima del passaggio in giudicato della stessa.
La pronunzia della sentenza di nullità dell’avviso di accertamento per motivi di forma – passata in giudicato o meno – non preclude il potere dell’amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso di accertamento (il quale auto-annullerà, se necessario il primo) purchè siano rispettati i termini di cui all’art. 43, primi due commi. Vi è anzi da rilevare che – annullato un avviso di accertamento per vizi di forma – l’amministrazione finanziaria è tenuta ad emetterne un nuovo accertamento se è ancora in tempo, non essendo in suo potere rinunziare con l’inerzia all’azione di recupero del credito fiscale.
Pertanto i rilievi formulati dalla parte ricorrente circa il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sono irrilevanti.
E’ invece rilevante la deduzione secondo cui i termini per l’avviso di accertamento – erano ormai scaduti. Ma tale deduzione viene formulata in violazione del principio di autosufficienza, dato che il ricorso non dice quando era stata presentata la dichiarazione e tale elemento non risulta neppure dalla sentenza impugnata. Il controricorso dice che non erano scaduti.
In particolare il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, testualmente dispone “in materia di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo 1^ l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presenta.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte”.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2000, oltre spese ed accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011