Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10375 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 368/2007 proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI in persona del Ministro pro tempore –

CAPITANERIA di PORTO GUARDIA COSTIERA di VIBO VALENTIA MARINA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 799/2005 del GIUDICE DI PACE di CETRARO del

15.11.05, depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Cetraro ha accolto l’opposizione proposta dal sig. I.G. all’ordinanza ingiunzione 13 maggio 2005, n. 31/05 emessa nei suoi confronti dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia per violazione dell’art. 1174 c.n.;

che l’amministrazione soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, si deduce che il Giudice di pace avrebbe dovuto d’ufficio rilevare la decadenza dal diritto di proporre l’opposizione per violazione del termine di trenta giorni di cui alla norma invocata, essendo stata l’ordinanza ingiunzione notificata il 31 maggio 2005 e il ricorso depositato soltanto il 2 luglio successivo;

che il motivo è manifestamente fondato, essendo la censura corretta in diritto e riscontrata, in punto di fatto, dall’esame degli atti processuali;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. Parte;

che vanno poste a carico dell’intimato le spese del giudizio di legittimità (non essendovi luogo a provvedere su quelle del giudizio di primo grado, nel quale l’amministrazione non si è avvalsa di patrocinio professionale), liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA