Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10375 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10375
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 368/2007 proposto da:
MINISTERO DEI TRASPORTI in persona del Ministro pro tempore –
CAPITANERIA di PORTO GUARDIA COSTIERA di VIBO VALENTIA MARINA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
I.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 799/2005 del GIUDICE DI PACE di CETRARO del
15.11.05, depositata il 06/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Cetraro ha accolto l’opposizione proposta dal sig. I.G. all’ordinanza ingiunzione 13 maggio 2005, n. 31/05 emessa nei suoi confronti dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia per violazione dell’art. 1174 c.n.;
che l’amministrazione soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, si deduce che il Giudice di pace avrebbe dovuto d’ufficio rilevare la decadenza dal diritto di proporre l’opposizione per violazione del termine di trenta giorni di cui alla norma invocata, essendo stata l’ordinanza ingiunzione notificata il 31 maggio 2005 e il ricorso depositato soltanto il 2 luglio successivo;
che il motivo è manifestamente fondato, essendo la censura corretta in diritto e riscontrata, in punto di fatto, dall’esame degli atti processuali;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. Parte;
che vanno poste a carico dell’intimato le spese del giudizio di legittimità (non essendovi luogo a provvedere su quelle del giudizio di primo grado, nel quale l’amministrazione non si è avvalsa di patrocinio professionale), liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010