Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10375 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 10/06/2016, dep.27/04/2017),  n. 10375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21865/2013 proposto da:

A.M., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPINA CIRIGLIANO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2013 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata

il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato DE SANTO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 21.2.2013 n. 1, il Tribunale Ordinario di Lagonegro, pronunciando sull’appello proposto da Ente Parco Nazionale del Pollino avverso la decisione del Giudice di Pace di Sant’Arcangelo con la quale era stato condannato a pagare la somma di Euro 803,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento dei danni patiti da A.M. alle colture del proprio fondo devastato dalla fauna selvatica del parco, qualificata l’azione proposta dall’ A. come domanda risarcitoria da illecito aquiliano, e ritenuta esclusa l’applicabilità dell’art. 2052 c.c., alla responsabilità per i danni prodotti dagli animali selvatici appartenenti al patrimonio indisponibile dell’Ente Parco, in riforma della impugnata sentenza ha rigettato la domanda per difetto di prova ed ancor prima di allegazione da parte del danneggiato di una condotta imputabile all’Ente a titolo di dolo o colpa, causativa dell’evento dannoso, non potendo assumere rilievo al riguardo il pagamento da parte dell’Ente dell’indennizzo previsto dalla L. n. 394 del 1991, art. 15, comma 3, che prescindeva dall’accertamento della illiceità della condotta.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dall’ A., con tre motivi concernenti errori di diritto sostanziale e processuale, con atto notificato in data 27.9.2013 all’Ente Parco Nazionale del Pollino presso il difensore domiciliatario L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo ed il secondo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112-342 c.p.c.) sono fondati.

Dalla breve sintesi degli atti introduttivi del giudizio, riferita nelle premesse del ricorso per cassazione, emerge che A.M. aveva chiesto di essere risarcito dei danni alle proprie coltivazioni determinate dai cinghiali del parco e che l’Ente aveva provveduto a versare l’importo di Euro 596,60 a titolo di indennizzo del danno patito ai sensi della L. n. 394 del 1991. Ritenendo insufficiente tale somma l’ A. aveva agito in giudizio chiedendo la condanna al risarcimento dell’integrale danno indicato in complessivi Euro 2.323,40. L’Ente, costituendosi in primo grado, aveva affermato di aver corrisposto il dovuto, liquidando i danni in misura pari all’80% come stimato secondo i criteri propri dell’ente debitore.

Il Giudice di Pace con la sentenza n. 15/2011 “ritenendo pacifico l’an” (come emerge dallo stesso ricorso pag. 2) ha condannato l’Ente Parco al risarcimento del maggior danno liquidato nell’ulteriore importo di Euro 803,40 oltre la somma che era stata già corrisposta dall’ente.

Con l’atto di appello l’Ente Parco, ritenuto incontestato il fatto storico della devastazione del fondo agricolo a causa del passaggio della fauna selvatica, ha impugnato la decisione di prime cure in punto di violazione dell’art. 2697 c.c., essendo stata liquidata la maggiore somma a titolo risarcitorio in difetto di prova del maggior danno.

Il Tribunale di Lagonegro, adito in grado di appello, dopo aver evidenziato che della L. n. 394 del 1991, art. 15, comma 3, prevedeva l’obbligo degli Enti Parco di “indennizzare” i danni prodotti dalla fauna selvatica, demandando ai regolamenti interni degli enti le modalità di liquidazione, e dopo aver richiamato l’art. 6 del regolamento dell’Ente Parco Nazionale del Pollino secondo cui “l’indennizzo dei danni è limitato ad un contributo percentuale dell’80% sulla mancata produzione vendibile dell’annata”, ha qualificato la domanda introduttiva, proposta dall’ A., come azione di condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (e non, quindi, come richiesta di indennizzo ex lege n. 394 del 1991), rigettandola per mancanza di prova sull’an, non essendo stata dimostrata la condotta negligente dell’ente nell’esercizio delle competenze istituzionali.

Il ricorrente lamenta avanti questa Corte che il Tribunale ha pronunciato in extrapetizione, essendo stato investito dal gravame dell’Ente Parco soltanto sulla questione relativa al “quantum”, e non anche dell’accertamento degli altri fatti costitutivi della pretesa compiuto dal Giudice di Pace.

Il motivo è fondato.

Indipendentemente infatti dall’eventuale errore commesso dal Giudice di Pace (secondo quanto emerge dalla sentenza di appello, il primo Giudice avrebbe pronunciato ritenendo non contestata la responsabilità extracontrattuale applicando impropriamente la L. n. 394 del 1991, concernente l’indennizzo, che esonera il danneggiato dalla prova della condotta illecita dell’Ente Parco), la sentenza di primo grado ha condannato la parte pubblica al risarcimento del maggior danno da illecito aquiliano, e tale statuizione implica per necessità logica la risoluzione affermativa della presupposta responsabilità civile dell’Ente Parco. Non rileva che, nel caso di specie, la questione concernente la condotta negligente dell’ente pubblico ex art. 2043 c.c., non fosse stata neppure prospettata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi del giudizio (citazione e comparsa di risposta) nei quali le stesse avevano preso posizione esclusivamente in punto di ammontare del danno risarcibile. Al proposito è sufficiente rilevare, infatti, come la difesa svolta dall’ente pubblico in relazione alla contestazione di un maggior debito risarcitorio rispetto a quello adempiuto con il pagamento dell’indennizzo è stata interpretata dal primo Giudice come mera contestazione del maggiore importo chiesto a titolo di risarcimento danni oltre la somma già corrisposta a titolo di indennizzo, previsto dalla L. n. 394 del 1991 e la sentenza di prime cure, riconoscendo la pretesa fatta valere dall’ A., ha deciso conformemente al principio enunciato da questa Corte secondo cui la compensazione indennitaria non rientra nell’ipotesi di responsabilità aquiliana, in quanto non è volta a riparare un “danno ingiusto”, con la conseguenza che non può escludersi in astratto che, allorchè tale danno abbia i caratteri dell’ingiustizia, di esso debba rispondere l’autore secondo i principi propri della responsabilità aquiliana (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14241 del 28/07/2004).

Che tale fosse l’ambito oggettivo della statuizione del primo Giudice, lo afferma lo stesso Tribunale nella sentenza di appello, laddove ha ritenuto di qualificare la domanda introduttiva dell’ A., non come richiesta di (maggiore) indennizzo, ma come azione di condanna al risarcimento da responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c..

Ne segue che la pronuncia di primo grado sull’accertamento del maggiore valore del danno ingiusto risarcibile deve ritenersi estesa, necessariamente, anche all’accertamento, necessariamente presupposto, della responsabilità per atto illecito dell’Ente Parco, accertamento quest’ultimo idoneo a passare in giudicato ove non ritualmente impugnato, atteso che il giudicato spiega la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma si estende necessariamente anche agli accertamenti che si ricolleghino in modo inscindibile con la decisione formandone il presupposto o il fondamento logico-giuridico essenziale (cosiddetto giudicato implicito), coprendo il giudicato non solo il dedotto ma anche il deducibile (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1836 del 19/03/1980; id. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 20/12/1985; id. Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011).

Tanto premesso, dalla integrale trascrizione dell’atto di appello dell’Ente Parco, riportata nel ricorso per cassazione, risulta che il gravame aveva investito il Tribunale esclusivamente della questione relativa alla mancanza di prova di un maggiore danno liquidato dal Giudice di Pace, avendo richiesto, nelle conclusioni, l’ente pubblico di dichiarare “che l’ente ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata da parte appellata, con rigetto di ogni ulteriore domanda”.

Tali i limiti del “devolutum”, è fondata la censura svolta dal ricorrente nei confronti della statuizione della sentenza di appello che ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova della responsabilità colposa dell’ente pubblico, questione di merito che costituiva la indefettibile premessa logica della pronuncia di condanna impugnata e sulla quale si era formato il giudicato interno, non essendo stata investita con specifico motivo di gravame (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 666 del 20/01/1992; id. Sez. 3, Sentenza n. 4972 del 04/06/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 28739 del 03/12/2008).

In conclusione il ricorso va accolto, quanto al primo e secondo motivo, assorbito l’esame del terzo motivo, e la sentenza di appello, viziata da ultrapetizione, deve essere cassata con rinvio al Tribunale Ordinario di Lagonegro in diversa composizione per esame dei motivi di gravame concernenti la prova del “quantum” e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al primo e secondo motivo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale Ordinario di Lagonegro in diversa composizione per l’ulteriore esame dei motivi di gravame dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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