Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10375 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 20/04/2021), n.10375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10336/2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI

23, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO, che

lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/02/2015 R.G.N. 460/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 40 del 12 febbraio 2015, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta da G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo di rigetto della sua domanda, volta ad ottenere la condanna dell’INAIL alla corresponsione della rendita o dell’indennizzo del danno biologico conseguente ad infortunio occorsogli a seguito della caduta da una scala, mentre prestava opera di imbianchino;

ad avviso della Corte territoriale, posto che il ricorrente si era limitato ad affermare di essere caduto dalla scala mentre stava dipingendo delle pareti, senza ulteriore specificazione, e che l’INAIL aveva contestato la causa lavorativa allegando che lo stesso lavoratore aveva riconosciuto in sede di ricovero ospedaliero di essere caduto per una perdita di coscienza simile ad altre che già in passato aveva subito, ha rilevato che anche la cartella clinica prodotta testimoniava che la causa della caduta era stata ritenuta derivante da lipotimia; per tale ragione, in difetto di allegazioni utili ad approfondire l’esame di una origine lavorativa della caduta, non poteva darsi corso alla richiesta di espletamento di c.t.u. medica anche in ragione delle circostanze, relative ad altro episodio di perdita di coscienza, contenute nella relazione del Pronto Soccorso allegata agli atti, con la conseguenza che il lavoratore non aveva provato l’origine lavorativa della caduta;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione G.A. sulla base di tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, in ragione del fatto che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che il G. avesse allegato in modo difettoso le circostanze costitutive del proprio diritto non insinuando l’esistenza di ragioni diverse della perdita di coscienza autonoma, dovendo lo stesso allegare il solo fatto della caduta avvenuta mentre lavorava, come aveva fatto mentre sarebbe spettato all’INAIL l’onere di provare in via di eccezione che quelle circostanze non realizzavano una occasione di lavoro; 2) violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, laddove la sentenza impugnata aveva affermato che l’appello era volto ad ottenere quanto meno la nomina di un c.t.u. senza considerare che solo una c.t.u. medico legale avrebbe potuto spiegare l’origine del malessere accusato dal ricorrente; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio che si ravvisa nel motivo che avrebbe potuto aver procurato la caduta dalla scala e che avrebbe dovuto formare oggetto di disamina;

l’INAIL resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il primo ed il secondo motivo sono infondati;

la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2258 del 1996) ha affermato che quando l’INAIL, opponendosi, si limiti a contestare l’assunto dell’attore – e, cioè, neghi, come nel caso in esame, la causa o l’occasione di lavoro – senza deduzione di fatti o titoli diversi da quelli posti a fondamento della domanda, il convenuto, in realtà, finisce col prospettare semplicemente una difesa e non già col proporre un’eccezione sostanziale, valevole ad invertire l’onere della prova;

una difesa (od eccezione impropria) invero, esercitabile, perciò stesso, in qualsiasi momento del giudizio, ossia non assoggettata nè alla preclusione di cui all’art. 416 c.p.c., per il giudizio di primo grado, nè a quella ex art. 437 c.p.c., comma 2, relativa al giudizio di appello (V. Cass. n. 4345-86) e – poichè invocativa quanto meno della non ammissione, da parte del convenuto, dei fatti costitutivi della domanda – implicante il persistere del potere-dovere del giudice di procedere a verifica di quei fatti (v. Cass. n. 2294-87) e cioè di accertare, comunque, la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa dell’attore;

nel caso di specie, l’INAIL si è limitato a contestare la sussistenza del nesso di causalità tra caduta ed attività di lavoro e dunque nessuna modifica dell’ordinario assetto dell’onere probatorio si è determinata; la sentenza impugnata, con tipico accertamento di merito, ha ritenuto che il lavoratore aveva spontaneamente ammesso che la caduta era causalmente correlata a genesi extra lavorativa e per di più non aveva fornito neanche minime allegazioni di fatti idonei a suggerire l’esistenza del nesso causale tra l’attività di lavoro e la caduta dalla scala, ciò aveva inibito l’espletamento dell’attività di consulenza tecnica finalizzata ad accertare la sussistenza di tale nesso causale;

peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, nè è nella disponibilità delle parti, ma appartiene al giudice, il quale, peraltro, non può utilizzarla per esonerare le parti dagli oneri probatori loro incombenti, e, perciò, non può essere disposta al fine di raccogliere elementi di giudizio che le parti devono dimostrare altrimenti (nella specie, la prova delle modalità storiche di ricorrenza della causa violenta produttiva di infortunio sul lavoro) (Cass. n. 888 del 1982), nè l’ammissione della consulenza tecnica (artt. 424 e 441 c.p.c.) può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l’onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse (Cass. 5645 del 1988);

il terzo motivo è inammissibile: vale sottolineare che, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, costituisce motivo di ricorso per cassazione l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (v. l’interpretazione data dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi) e l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data neanche vigente il testo precedente dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma l’attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 oltre ad Euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge;

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove previsto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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