Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10375 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10375 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 26182-2013 proposto da:
D’AGOSTINO TERESA DGSTRS47A42F8390,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo
studio dell’avvocato MARIO PERONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PIETRO GIANCONE giusta procura

Data pubblicazione: 19/05/2016

speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-

2016
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contro

GORI SPA – GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE, in
persona dell’Avv. MARIO PERCUOCO,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 3, presso lo

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studio dell’avvocato ANDREA CICALA, rappresentata e
difesa dall’avvocato RENATO BUONAJUTO giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 344/2013 del TRIBUNALE DI

17/07/2013, R.G.N. 1260/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’accoglimento del 2 0 motivo di ricorso,

NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI PORTICI, depositata il

26182/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 26 aprile-17 luglio 2013 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici,
ha rigettato l’appello proposto da D’Agostino Teresa avverso sentenza del 30 giugno 2011 con
cui il giudice di pace di Portici aveva respinto la sua domanda di ripetizione di indebito per la
somma di C 351,55 (quali canoni versati per depurazione-fognatura dal secondo semestre

2. Ha presentato ricorso D’Agostino Teresa sulla base di quattro motivi.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione
e/o falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c.
Premesso che – mentre il giudice di prime cure aveva respinto la domanda per mancata
individuazione del quantum dell’indebito – il Tribunale, sulla base di eccezione dell’appellata,
aveva fondato la sua decisione sul difetto di legittimazione attiva della attuale ricorrente im
base a un sopravvenuto giudicato esterno costituito da Cass. 17800/2011, in questo motivo si
afferma che per far valere un giudicato esterno non è sufficiente produrre la relativa sentenza,
occorrendo la certificazione che questa non è stata impugnata, rilasciata dalla cancelleria ex
articolo 124 att. c.p.c.; nel caso di specie è stata prodotta la sentenza priva di tale
certificazione, eppure sarebbe ancora possibile ogni azione ex articolo 391 bis c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o
falsa applicazione degli articoli 81 c.p.c. e 2033 c.c.
Il Tribunale ha negato la legittimazione attiva dell’attuale ricorrente perché il contratto era
stato stipulato dal condominio, pur essendo il pagamento degli oneri ripartito tra i condomini.
Ma la ricorrente – si osserva nel motivo – ha agito non per la propria quota dell’utenza idrica
condominiale, ma quale fruitrice di una utenza propria, per consumi idrici della propria unità
abitativa: e dunque non come rappresentante del condominio, bensì come effettivo solvens ex
articolo 2033 c.c.. Nella ripetizione dell’indebito il rapporto infatti si costituisce tra accipiens e
solvens, per quest’ultimo dovendosi intendere chi ha materialmente versato, onde sulla sua
sfera patrimoniale incide il versamento.
Il terzo motivo, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., lamenta che il Tribunale ha
obliterato il secondo motivo d’appello riguardante la questione del mancato accantonamento in
un fondo vincolato dei proventi riscossi da G.O.R.I. S.p.A. come contributo di depurazione,
omettendo la motivazione su tale punto decisivo.

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1999 al terzo trimestre 2006) nei confronti di G.O.R.I. S.p.A.

Il quarto motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., lamenta nullità della sentenza per
omessa pronuncia, in relazione all’articolo 112 c.p.c., ancora in riferimento alla questione di cui
al precedente motivo.
Si difende con controricorso G.O.R.I. S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.
3.1 D primo motivo, in sostanza, adduce che non sussiste giudicato esterno per omessa
certificazione ex articolo 124 disp. att. c.p.c. della mancata impugnazione della sentenza in cui
il Tribunale lo ha ravvisato, pur essendo ancora proponibile, ad avviso della ricorrente,
l’impugnazione ex articolo 391 bis c.p.c.
L’articolo 124 disp. att. c.p.c. dispone che “a prova del passaggio in giudicato” il cancelliere
certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, l’omessa proposizione nei
termini di legge di appello, ricorso per cassazione, istanza di rievocazione ex articolo 395 nn. 4
e 5 c.p.c.; ugualmente il cancelliere certifica l’assenza di impugnazione nel termine di cui
all’articolo 327 c.p.c.
La norma, evidentemente, riguarda una certificazione di cancelleria che ha un valore
meramente informativo, e certamente non costitutivo del giudicato, il quale invece si forma
con la consumazione del lasso di tempo determinato dai termini di impugnazione nel caso di
specie applicabili senza che alcuna impugnazione sia proposta (cfr. sulla formazione del
giudicato in conseguenza del passaggio di un determinato lasso di tempo Cass. sez. L, 16
dicembre 2014 n. 26402, Cass. sez. 3, 14 febbraio 2007 n. 3251, Cass. sez. L, 19 agosto 2004
n. 16311 e Cass. sez. 3, 23 aprile 2003 n. 6442).
Vi è di più. Nel caso di specie, emerge dalla sentenza impugnata che a dichiarare la D’Agostino
carente di legittimazione attiva fu la sentenza n. 154/2009 dello stesso Tribunale, la quale rileva appunto la sentenza impugnata – era “divenuta irretrattabile in ragione della sentenza
n.1780012011 della Suprema Corte”. Il riferimento, pertanto, della ricorrente alla proponibilità
di impugnazione ex articolo 391 bis c.p.c. deve rapportarsi, essendo stata pronunciata a
conferma della sentenza di merito una sentenza del giudice di legittimità, esclusivamente alla
impugnazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. Ma lo stesso articolo 391 bis, al quarto comma,
stabilisce che la pendenza del termine per la revocazione di una sentenza della Corte di
cassazione (che nel caso di specie, si nota meramente incidenter, quando fu presentato il
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5

La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

ricorso in esame in effetti era già passato, essendo la sentenza qui impugnata risalente al 26
aprile-17 luglio 2013) “non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con
ricorso per cassazione respinto” (su questa normativa, correlata a quel che fu percepito come
un istituto eccezionale nel sistema – la impugnazione revocatoria di una sentenza di legittimità
– quando fu introdotto dalle sentenze n. 17/1986 e 36/1991 della Corte Costituzionale,
cfr.Cass. sez. 1, 30 luglio 1997 n. 7116 e Cass. sez. 3, 3 aprile 1996 n. 3083).

3.2 Il secondo motivo si fonda sulla pretesa erroneità del diniego della legittimazione attiva alla
attuale ricorrente, dal momento che questa non avrebbe agito in relazione all’utenza
condominiale – per la quale il Tribunale, sulla base del giudicato esterno di cui al precedente
motivo, gliel’aveva appunto negata -, bensì in relazione ad una singola utenza, di cui la
ricorrente stessa sarebbe stata l’unica titolare, discendendo da ciò la sua effettiva qualità di
solvens nell’azione per la ripetizione dell’indebito.

Si tratta, peraltro, di un’argomentazione di natura fattuale, che richiede l’accertamento di un
fatto costitutivo dell’azione che l’attuale ricorrente avrebbe esercitato, ovvero la titolarità di
una utenza idrica relativa esclusivamente alla propria unità abitativa. In tal modo la ricorrente
non si conforma ai limiti della cognizione del giudice di legittimità, perseguendo, in luogo di
una verifica della corretta applicazione della normativa invocata nella rubrica del motivo,
proprio quella dell’esistenza del fatto che ne costituirebbe il presupposto di applicazione.
Il motivo non può dunque che disattendersi.
3.3 Il terzo motivo, come vizio motivazionale, lamenta che il Tribunale abbia obliterato il
secondo motivo d’appello relativo al fondo vincolato dei proventi riscossi dalla G.O.R.I. S.p.A.
come contributo di depurazione, omettendo motivazione su tale punto decisivo; e il quarto
motivo, sulla stessa questione, denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Questi due motivi, che evidentemente possono essere accorpati nel vaglio, riguardano
tutt’altro che un punto decisivo, bensì una questione totalmente assorbita da quella
preliminare del difetto della legittimazione attiva dell’attuale ricorrente. Avendo il Tribunale
accertato tale difetto, non vi era luogo ad alcuna ulteriore cognizione in ordine al rapporto di
cui la D’Agostino era risultata estranea.
I suddetti motivi, pertanto, non meritano alcun accoglimento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla
rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

5

Il motivo, in conclusione, è del tutto privo di pregio.

Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P. Q. M.

liquidate in un totale di C 700, oltre a C 200 per esborso e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2016

Il Consiglier Estensor

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali,

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