Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10375 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10375 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

—nwdalità—velinaammissibilità

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12, è domiciliato per legge;
– ricorrente –

contro
IANNI’ Giuseppe;
– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 471 del 2013, depositata in data 9 marzo 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.

Data pubblicazione: 13/05/2014

Ritenuto che, con ricorso al Giudice di pace di Palmi,
Iannì Giuseppe chiedeva l’annullamento del verbale di contestazione emesso nei suoi confronti dalla Polizia di Frontiera;

che avverso tale sentenza, il Ministero dell’interno
proponeva appello, chiedendo il rigetto del ricorso originariamente proposto dall’opponente, con conseguente conferma del verbale da questi impugnato;
che si costituiva in giudizio Iannì Giuseppe chiedendo
il rigetto dell’appello;
che il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.
471 del 2013, dichiarava l’appello improcedibile, poiché
l’atto di citazione era stato iscritto a ruolo a mezzo di
c.d. “velina”;
che

avverso

tale provvedimento

il Ministero

dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi;
che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.
168, 183, 347, 348 cod. proc. civ. in relazione all’art.
360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza sarebbe del tutto erronea in quanto la declaratoria
di improcedibilità che derivi dalla iscrizione a ruolo a

che il Giudice adito accoglieva l’opposizione;

mezzo di “velina” è in contrasto con la costante giurisprudenza della Suprema Corte;
che con il secondo motivo l’amministrazione ricorrente
lamenta invece la violazione del principio di affidamento

Reggio Calabria di accettare l’iscrizione a ruolo tramite
“velina” in base al combinato disposto degli artt. 347 e
348 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 e n.
5, cod. proc. civ.;
che l’intimato non ha svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(…)] La questione posta dal ricorso ha di recente formato oggetto d’esame da parte della giurisprudenza di legittimità, che, in numerose pronunce

(cfr. Cass. n. 15715 del

2013; Cass. n. 21435 del 2013), ha affermato il seguente
principio di diritto:

“L’improcedibilità dell’appello è

comminata dall’art. 348, primo comma, cod. proc. civ. per
l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante,
non anche per l’inosservanza delle forme di costituzione,

ingenerato dalla prassi giudiziaria presso il Tribunale di

sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta
interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale
della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma
inosservante delle forme di legge soggiace al regime della

dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello
se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui
agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una
c.d. “velina” dell’atto d’appello in corso di notificazione
– priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli
abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine
medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla
“velina”.
Nella specie, dalla stessa sentenza impugnata emerge che
dopo l’iscrizione a ruolo dell’appello con deposito della
copia dell’atto di appello priva di qualunque indicazione
in ordine all’avvenuta notificazione alla controparte,
l’amministrazione appellante ha provveduto a depositare
l’atto di appello corredato dalla prova dell’avvenuta tempestiva notifica.
Si ritiene, quindi, che il ricorso possa essere trattato in
camera di consiglio ed essere ivi accolto»;

nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente cas-

nale di Reggio Calabria, perché, in diversa composizione,
provveda ad un nuovo esame dell’appello;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

impugnato e rinvia,

il

ricorso,

cassa il provvedimento

anche per le spese del giudizio di le-

gittimità, al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.

sazione del provvedimento impugnato e con rinvio, al Tribu-

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