Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10374 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 298/2007 proposto da:

LE 2 SORELLE SNC in persona del legale rappresentante pro tempore

nonchè amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. NICOLA DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato SBORDONI

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato VIAPIANA Lidia, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2061/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO del

16.12.05, depositata il 22/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Catanzaro ha respinto l’opposizione proposta dalla s.n.c. Le 2 Sorelle a verbale di accertamento di violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. a) e art. 14 C.d.S. (sosta vietata) elevato dalla Polizia Municipale della stessa città;

che la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che il Giudice di pace non abbia accolto la domanda di annullamento del verbale per difetto: a) della certificazione di autentica da parte del capo dell’ufficio e della certificazione di conformità all’originale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 28 bis; b) delle indicazioni previste dall’art. 383 reg. C.d.S., comma 4, e segg.; c) dell’indicazione dell’avvenuto deposito dell’originale presso il comando, ai sensi dell’art. 200 C.d.S., comma 4; d) del “rispetto del principio di uniformità dettato dall’art. 45 C.d.S.”;

che il motivo è inammissibile quanto alle censure sub b) e d), recanti solo la generica indicazione di norme asseritamente violate, senza alcuna specificazione della fattispecie concreta;

che per il resto il motivo è manifestamente infondato, in quanto: 1) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi del tutto legittima se il verbale stesso risulta redatto – come nella specie, secondo quanto precisato nella sentenza impugnata – “con sistema meccanizzato o di elaborazione dati”, giusta il disposto degli art. 383 reg. C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. C.d.S., commi 3 e 4 e del D.Lgs. 10 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, “dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”, ossia, nella fattispecie, del verbalizzante (cfr. Cass. 1923/1999 e successive conformi); 2) nessuna norma, inoltre, impone che il verbale di accertamento di illecito stradale contenga le indicazioni sub a) e c);

che con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 201 C.d.S. e art. 24 Cost., si censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non difettava l’indicazione dei motivi della mancata contestazione immediata dell’illecito dato che dall’originale del verbale risultava che ciò era dovuto all’assenza del trasgressore: la ricorrente osserva che ciò conferma la difformità, rispetto all’originale, della copia del verbale notificatole, la quale in proposito recava solo l’annotazione: “Ord. Traff. N. 115 del 22/07/2004”;

che il motivo è manifestamente fondato, dato che la notificazione di un atto si configura avuto riguardo alla copia del medesimo consegnata al destinatario, non all’originale che sia, in ipotesi, difforme da essa; sicchè ha errato il Giudice di pace nel fare riferimento al contenuto dell’originale del verbale custodito dall’amministrazione e non, invece, a quello della copia consegnata al trasgressore;

che, in accoglimento della censura accolta, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e prenderà in considerazione esclusivamente le ragioni di impossibilità della contestazione immediata eventualmente indicate nella copia del verbale consegnata all’opponente;

che al giudice di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Catanzaro in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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