Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10374 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10374 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 26358-2013 proposto da:
BARRICA

LUIGI

BRRLGU52S18E606W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso
lo studio dell’avvocato MARCHETTI ALBERTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO VENUTO
e

I

giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2016
contro

191

FONDIARIA SAI SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 555/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 19/05/2016

di

MESSINA,

depositata

il

15/07/2013,

R.G.N.

332/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il

15 luglio 2013,

la Corte d’Appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da
Luigi Barrica nei confronti di Società Fondiaria SAI s.p.a., quale
impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della

Gotto, sezione distaccata di Lipari, del 14 dicembre 2009.
Il tribunale aveva rigettato la domanda avanzata, ai sensi
dell’art. 19 della legge n. 990 del 1969, dal Barrica nei
confronti della Fondiaria SAI, nella qualità sopra detta, per il
risarcimento dei danni alla persona. L’attore assumeva che questi
sarebbero derivati dall’incidente occorsogli quando, mentre era
alla guida della Vespa Piaggio di proprietà di Patrizia Barrica,
per evitare di essere travolto da un’auto Fiat Tipo di colore

bianco, rimasta

non identificata, che -a suo dire- aveva

attraversato l’incrocio senza fermarsi al segnale di stop, aveva

perso il controllo dol mezzo, cadendo revino5amentP e

ripnrtHndo

gravi lesioni in conseguenza della caduta. Il primo giudice,
rigettata la domanda, aveva condannato l’attore al pagamento delle
spese di lite.
2.-

Proposto appello da parte del Barrica, la Corte d’Appello ha

condiviso la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice
ed ha confermato il giudizio di carenza probatoria in ordine ai
fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria; rigettato
perciò il gravame, ha condannato l’appellante al pagamento delle
spese del secondo grado.

3

Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di

3.-

Avverso la sentenza Luigi Barrica propone ricorso con tre

motivi, illustrati da memoria.
L’intimata non si difende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa

n. 990 del 1969 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe
impropriamente valorizzato il fatto che egli

non avrebbe

impiegato una particolare diligenza nell’identificare il veicolo
investitore, senza considerare che non sussiste un obbligo di tale
natura per il soggetto danneggiato. Aggiunge che, comunque, nel
caso di specie, la Corte non avrebbe nemmeno considerato se, per
la precarietà della situazione fisica e psichica per quanto era
accaduto, il Barrica (soggetto poliomielitico dalla nascita) non
si fosse trovato in condizioni atte all’identificazione del
veicolo rimasto sconosciuto.
1.1.- Il motivo è infondato quanto al primo profilo; inammissibile

quanto al secondo.
Il giudice di merito non ha affatto ritenuto che al soggetto
rimasto coinvolto in un sinistro stradale provocato da veicolo
sconosciuto sia richiesto un particolare onere di diligenza nella
identificazione dell’autovettura, la cui violazione comporti il
rigetto della domanda.
La norma dell’art. 19, lett. A), della legge n. 990 del 1969 è
stata correttamente interpretata, pretendendosi da parte del

4

applicazione della norma di cui all’art. 19, lett. A), della legge

danneggiato la prova del fatto costitutivo della pretesa, vale a
dire del fatto che il sinistro si è verificato per la condotta
dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto non
identificato (cfr., tra le tante, Cass. n. 15367/11).
Non vi è perciò alcuna violazione né falsa interpretazione di

1.2.-

La Corte d’Appello ha interpretato le prove, indiziaria e

testimoniale, ed ha concluso nel senso che non sia stato provato
l’incidente, così come rappresentato dall’attore-appellante. La
mancata annotazione del numero di targa della vettura è solo uno
dei diversi dati indiziari che il giudice ha usato -unitamente a
quelli della valutazione della località in cui è accaduto
l’incidente e delle condizioni di tempo e di luogo; dell’omessa
denuncia di sinistro; della mancata chiamata dei Vigili Urbani;
della non corretta annotazione sul modulo di ricezione
dell’infortunio presso il Presidio Ospedaliero di Milazzo- per
pervenire, tenuto conto dell’esito della prova testimoniale, al
definitivo apprezzamento dei fatti.
In riferimento a quest’ultimo, il motivo finisce per risolversi in
una critica alla valutazione delle prove, delle quali il
ricorrente pretenderebbe un nuovo esame, precluso in sede di
legittimità.
Il primo motivo va perciò rigettato.
2.-

Col secondo motivo si deduce

«omessa,

insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio (errata valutazione delle prove orali

5

legge.

travisamento delle stesse) in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c.>>.
Il

ricorrente censura la valutazione, da parte del giudice di

merito, delle deposizioni dei due testimoni, sentiti in merito
alla dinamica del sinistro. Aggiunge una generica contestazione di

richiesta di intervento dei Vigili Urbani, omessa annotazione
della targa) ritenuti idonei, da parte dello stesso giudice, a
supportare il rigetto della domanda.
2.1.- Il motivo è inammissibile.

Il richiamo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., effettuato in
ricorso mediante la denuncia del vizio di omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, non tiene conto della sostituzione del testo del n. 5
dell’art. 360 cod. proc. civ. operata con l’art. 54, comma primo,
lett. b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge
agosto 2012 n. 134.
A norma dell’art. 54, coma terzo, del medesimo decreto, questa
disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del predetto decreto: poiché la legge di conversione è
stata pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’il agosto 2012, il nuovo
testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si applica alle sentenze
pubblicate a far data dall’il settembre 2012.
La sentenza impugnata è stata pubblicata il 15 luglio 2013.

6

“inutilizzabilità” di altri dati di fatto (omessa denuncia, omessa

Il ricorrente avrebbe potuto denunziare soltanto 1 1 <>,

come previsto dal testo della norma

applicabile ratione temporis.
Né l’intestazione né l’illustrazione del motivo consentono di

così come già interpretata da questa Corte (cfr. Cass. S.U. n.
8053/14), i vizi della motivazione denunciati dal ricorrente.
3.

Col terzo motivo si denunzia, in via subordinata, la

violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., invocandosi la
presunzione di pari responsabilità prevista dal secondo coma per
il caso di scontro tra veicoli.
Il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza.
L’art.

2054,

comma secondo,

cod.

civ

è,

infatti,

norma

astrattamente applicabile a casi quale quello in oggetto soltanto
dopo che si sia dimostrata la ricorrenza della fattispecie di cui
all’art. 19 della legge n. 990 del 1969. Ciò, che non si è
ritenuto da parte del giudice di merito.
La Corte territoriale, avendo escluso che fosse stata provata la
presenza di altro veicolo, rimasto non identificato, il cui
conducente avesse tenuto una condotta di guida dotata di
efficienza causale rispetto al sinistro occorso al Barrica, ha
correttamente escluso l’applicabilità in radice dell’art. 2054,
comma secondo, cod. civ. (ritenendo assorbito il corrispondente
motivo d’appello).

7

sussumere nella disposizione normativa di recente introduzione,

La censura formulata non è pertinente rispetto alle ragioni di
questa esclusione (e del corrispondente assorbimento). Il motivo è
perciò inammissibile.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l’intimata non si è

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il
31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, coma 1

quater,

del d. P.R. n. 115 del

2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

difesa.

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