Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10374 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10374 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

amministrativa

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOLPATO Simone, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Alfredo Auciello,
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente –

contro
PREFETTURA DI VENEZIA, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –

e
EQUITALIA POLIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Dolo n. 291 del 2012, depositata in data 17 dicembre 2012.

1G(40

5r-A

Data pubblicazione: 13/05/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che in data 17 settembre 2010 Volpato Simone

art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso una cartella
di pagamento notificatagli in data 18 agosto 2010, affermando di non avere mai avuto conoscenza delle tre contravvenzioni con essa contestategli, e chiedendo la rimessione
in termini per l’eventuale impugnazione e/o per avvalersi
della possibilità di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative irrogategli;
che il Giudice di pace fissava udienza nella quale comparivano il difensore del ricorrente e un delegato della
Prefettura, mentre nessuno si costituiva per Equitalia Polis s.p.a.;
che, con sentenza n. 291 del 2012, il Giudice di pace
rigettava la richiesta di rimessione in termini, non ravvisandone i presupposti e dichiarava non esaminabile
l’eccezione di irregolarità della notifica dei verbali, non
essendo consentito all’opponente integrare in corso di causa i motivi di opposizione originariamente addotti;
che Volpato Luca propone ricorso per la cassazione di
tale sentenza adducendo due motivi di ricorso;

2

depositava, presso il Giudice di Pace di Dolo, ricorso ex

che, con il primo motivo, lamenta l’omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio: il Giudice di pace non
avrebbe considerato l’incidenza di un fattore determinante,
ovvero che i verbali di contestazione, cui si riferiva la

dalla stessa smarrite, e che dunque egli aveva avuto conoscenza della esistenza di detti verbali solo con la notifica della contestata cartella di pagamento;
che, infatti, se l’ufficio amministrativo notificante
avesse spedito la seconda raccomandata prescritta dall’art.
8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, egli sarebbe
stato in grado di prenderne conoscenza e di richiederne notizia o copia;
che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in relazione alla denunciata irregolarità della notifica, ai
sensi degli artt. 7, sesto comma, e 8, secondo e quinto
comma, della citata legge n. 890 del 1982, in ordine alla
quale il Giudice di pace non ha svolto alcuna valutazione;
nonché alla mancata costituzione della Prefettura con apposita memoria di costituzione, il che avrebbe precluso al
Giudice di pace di prendere in esame la documentazione prodotta dal funzionario delegato, che pure aveva partecipato
all’udienza di trattazione;

cartella opposta, erano stati ritirati da sua sorella e

che le intimate Prefettura di Venezia e Equitalia Poilis s.p.a. non hanno svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta

stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(_)] Si rileva preliminarmente che non risulta depositato
l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a
mezzo del servizio postale (Cass., S.U., n. 627 del 2008).
Il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione ma appellabile.
Come si evince dalla motivazione fornita dallo stesso giudice di pace infatti, il procedimento in questione va inquadrato tra quelli di opposizione ex art. 23 della legge
n. 689 del 1981. In base a tale disposizione, come modificata dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, le
sentenze emesse a conclusione del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, depositate a far data dal
2 marzo 2006, non sono più ricorribili per cassazione e sono quindi appellabili.
Nel caso di specie, è ben vero che l’opponente aveva proposto opposizione a cartella di pagamento; tuttavia, poiché

relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è

l’opposizione era stata motivata con la mancata preventiva
notificazione dei verbali di contestazione, si è in presenza di un’opposizione “recuperatoria”, alla quale si applica
il regime di cui alla legge n. 689 del 1981 (appellabili-

Peraltro, quand’anche si volesse qualificare l’opposizione
proposta come opposizione all’esecuzione, la sentenza che
ha definito il giudizio, iniziato dopo il 4 luglio 2009,
sarebbe comunque appellabile. Infatti, “ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla
data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima
del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili;
per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data
e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello,
in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ.,
introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai
sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente
al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente
a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato
soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ.,

tà).

ai sensi dell’art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno
2009, n. 69” (Cass. n. 17321 del 2011).
Si ritiene, quindi, che il ricorso possa essere deciso in
camera di consiglio, e, qualora il Collegio ritenga di con-

missibile»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto attività
difensiva;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è assoggettato al pagamento del contributo
unificato, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni
di cui al comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto
dall’art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

dividere le considerazioni sopra svolte, dichiarato inam-

Ai sensi dell’art. 13,

comma 1-quater,

del d.P.R. n.

115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della legge
n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei presupposti

per il versamento, da parte del ricorrente Simone Volpato,

ri a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa-

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