Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10374 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 11/05/2011), n.10374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17638/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BARI del 20.5.08, depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Puglie n. 33/10/2008, in data 20 maggio 2008, depositata in data 10 giugno 2008, che dichiarava inammissibile l’appello avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della contribuente C.L.G. avverso due cartelle di pagamento relative agli anni 2003 e 2004, per imposte dirette dovute dal coniuge codichiarante.

La contribuente non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., in quanto la Commissione aveva dichiarato inammissibile l’appello perchè notificato in luogo diverso che non ha alcuna attinenza con il destinatario della notifica stessa, risultando a costui del tutto estraneo. Sostiene che l’appello non era inammissibile in quanto presentava tutti i requisiti prescritti dalla disposizione citata, e, che del caso, per il difetto di notifica la CTR avrebbe dovuto dichiararlo improcedibile;

con il secondo deduce violazione dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 330 c.p.c., in quanto la contribuente aveva eletto domicilio in primo grado presso il difensore avv. M.D. in via Pontrelli, 25, Sannicandro di Bari, e l’appello era stato notificato all’avv. M.D. in Via Monte S. Michele n. 104 Bari, che era il domicilio anagrafico del difensore. Produce copia dell’avviso di ricevimento postale da cui risultava la notifica all’avv. M.D. al detto indirizzo, in cui è indicata quale consegnataria del plico C.C., madre del predetto, ed a comprova produce certificato anagrafico in cui la C. risulta madre di M.D. già ivi residente ed attualmente “cancellato per emigrazione in Italia”.

Sostiene che la notifica essendo stata compiuta alla persona indicata come domiciliataria al proprio indirizzo anzichè a quello dello studio professionale, era nulla e non inesistente, con obbligo della Commissione non di dichiarare inammissibile l’appello, bensì di disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.c..

Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, sebbene astrattamente fondato, nel senso che avendo ritenuto la inesistenza della notificazione del gravame la Commissione avrebbe dovuto dichiararlo improcedibile e non inammissibile, l’uso del termine corretto non avrebbe determinato l’ammissibilità dell’appello o qualsiasi altro effetto favorevole al ricorrente.

Il secondo è inammissibile in primo luogo per difetto di autosufficienza, in quanto, non emergendo dalla sentenza impugnata il testo della elezione di domicilio della contribuente in primo grado, nè il nome del domiciliatario, era onere della ricorrente indicare tali dati, tramite citazione testuale dell’atto in cui la elezione era contenuta e la produzione dello stesso, senza di che non può valutarsi la correttezza della affermazione che il M.D. destinatario della notifica era lo stesso soggetto indicato come domiciliatario.

Inoltre, dalla stessa documentazione prodotta dalla Agenzia non risulta che il M.D. figlio della consegnataria, peraltro emigrato e non più con la stessa convivente, sia l’avvocato di cui si tratta nel ricorso, con il che il motivo sarebbe infondato anche nel merito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA