Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10374 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1225/2019 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 12,

presso lo studio dell’avvocato Grispo Marco che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/02/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto depositato in data 14.12.2019, ha rigettato la domanda di A.I., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan perchè, dopo aver denunciato il proprio socio in affari, dopo aver scoperto il suo coinvolgimento in un traffico d’armi – quest’ultimo era altresì coinvolto nell’organizzazione di un attentato ad un college sito nei pressi della loro attività – era stato minacciato telefonicamente da un gruppo, affiliato ai talebani, che aveva fatto irruzione a casa sua, sparando a suo zio).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione A.I. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,7,14, 16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè l’omesso esame e travisamento di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta il ricorrente che la motivazione con cui il Tribunale ha formulato il giudizio di non credibilità del suo racconto è intrinsecamente contraddittoria, inconsistente e di fatto apparente.

In particolare, privo di logica è il giudizio di non credibilità nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il ricorrente non avesse adeguatamente circostanziato il rapporto dallo stesso instaurato con il proprio socio. In realtà, come emerge dal verbale di audizione innanzi alla Commissione (pag. 4), il ricorrente aveva precisato che fece conoscenza con il proprio socio grazie ad un amico comune nel 2011 e che, se è pur vero che alcune persone lo avevano messo in guardia sul suo socio poichè individuato come soggetto pericoloso, lo stesso richiedente non aveva dato peso a tali voci, essendo i suoi rapporti lavorativi andati sempre bene e ritenendo che le persone parlassero per invidia (pag. 7 verbale).

Inoltre, il Tribunale aveva argomentato la sua non credibilità sul rilievo che la moglie ed i figli del ricorrente avevano continuato ad abitare nel luogo d’origine senza subire conseguenze. In realtà, da un’attenta lettura del verbale (pag. 7) emergeva che lo stesso, in sede di audizione, aveva dichiarato di non aver più notizie dei suoi familiari dal febbraio 2016.

Parimenti illogica ed apparente si palesava quella parte della motivazione in cui era stato argomentato il giudizio di inverosimiglianza del racconto in relazione alla mancata protezione ricevuta dalla Polizia.

In sostanza, il giudizio di non credibilità si era fondato su circostanze riportate dal Tribunale erroneamente rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione innanzi alla Commissione e comunque in modo superficiale ed apparente.

Il ricorrente ha, inoltre, contestato la valutazione del Tribunale in ordine alla insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata fonte di pericolo per i civili.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi.

Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe avuto l’obbligo di indagare sulla sussistenza in capo al ricorrente di situazioni di vulnerabilità, analizzando con meticolosità la sua storia personale, collocandola nel contesto attuale della situazione socio-politica dell’area geografica di provenienza.

Inoltre, il ricorrente deduce di aver intrapreso un serio e concreto percorso di integrazione in Italia, partecipando ad un corso di lingua italiana, livello A2.

3. Il primo motivo è fondato..

Va osservato che il Tribunale di Caltanissetta, nell’argomentare il giudizio di non credibilità del ricorrente, è incorso nel vizio di omesso esame di fatti decisivi che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il Tribunale, infatti, nella valutazione di non verosimiglianza, ha dato un peso decisivo ad alcune circostanze di cui il ricorrente ha dimostrato l’insussistenza attraverso il richiamo preciso (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) alle risposte che lo stesso aveva reso innanzi alla Commissione Territoriale.

In particolare, in ordine al rapporto con il proprio socio, il giudice di merito ha rilevato che la narrazione del richiedente era stata superficiale, mentre, invece, quest’ultimo – come evidenziato nel primo motivo – aveva circostanziato adeguatamente tale rapporto, fornendo numerosi dettagli e spiegando le ragioni per cui non aveva avuto inizialmente sospetti (credeva che le persone che lo avevano messo in guardia sul suo socio parlassero per invidia), indicando con esattezza le pagine del verbale innanzi alla Commissione territoriale da cui risultavano le effettive risposte fornite dal richiedente.

Analogamente, in ordine alla sorte della moglie e dei figli del ricorrente, il Tribunale ha osservato che il ricorrente avrebbe espresso l’opinione secondo cui forse anche i propri figli erano stati uccisi, risposta, tuttavia, la cui fonte è sconosciuta, atteso che dal verbale dell’audizione innanzi alla Commissione emerge che, in realtà, il ricorrente ha dichiarato di non avere notizie dei propri familiari dal febbraio 2016.

Il giudice di merito ha dato quindi un’importanza decisiva a circostanze – assai rilevanti perchè proprio sul loro rilievo si è fondato il giudizio di non credibilità – riportate erroneamente o in modo incompleto e che hanno senz’altro formato oggetto di discussione tra le parti. In proposito, lo stesso giudice di merito, nell’evidenziare che il richiedente aveva ribadito quanto narrato in Commissione, ha dato inequivocabilmente atto di aver letto il verbale della Commissione territoriale, utilizzato dal ricorrente per muovere le proprie contestazioni.

Solo apparente è, invece, la motivazione resa dal giudice di merito nella parte in cui ha osservato che appariva inverosimile che in seguito alla denuncia e alla testimonianza del richiedente, la polizia non avesse fornito alcun tipo di protezione, non essendo state indicate, neppure in modo sintetico, dal Tribunale le ragioni di tale ritenuta inverosimiglianza.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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