Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10373 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10373 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

(1171111inistrativa

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANGELILLO Edvige, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Vittorio Gobbi,
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
civile della Corte suprema di cassazione;
ricorrente

contro

PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
è domiciliata per legge;
– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n.
6156 del 2012, depositata in data 23 ottobre 2012.

Data pubblicazione: 13/05/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, la Sig.ra Edvige Angelillo proponeva op-

un’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Torino;
che l’adito giudice respingeva il ricorso compensando
le spese tra le parti;
che la ricorrente proponeva appello dinnanzi al Tribunale di Torino;
che la parte appellata non si costituiva in giudizio e
veniva dichiarata contumace;
che, con sentenza n. 6156 del 2012, il Tribunale dichiarava la nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello e dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo decorso il termine di cui all’art. 327 cod. proc.
civ.;
che per la cassazione di questa sentenza la Sig.ra Angelillo ha proposto ricorso per il seguente motivo:

viola-

zione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 4 1.
689/81 e dell’art. 11 R.D. 1611/1933, con conseguente violazione e/o falsa applicazione d’una norma processuale
(art. 360 nn. 3 e 4 cpc);

posizione, dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avverso

che il Prefetto di Torino ha resistito con controricorso;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta

stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(…)] Deve preliminarmente rilevarsi che la costituzione
dell’Avvocatura generale dello Stato ha sanato la nullità
della notificazione del ricorso effettuata presso
l’Avvocatura distrettuale di Torino.
Il ricorso appare fondato.
La ricorrente si duole per l’errata valutazione effettuata
dal giudice in merito alla notificazione dell’atto di citazione in appello, rivolta non all’Avvocatura distrettuale
dello Stato, ma direttamente al Prefetto di Torino.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In
tema di sanzioni amministrative, in base a quanto previsto
dall’art. 23 della legge n. 689/1981, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di
fissazione di udienza devono essere notificati all’autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in
quanto dotata di una specifica autonomia funzionale

relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è

all’irrogazione della sanzione e quindi legittimata a resistere all’azione intrapresa dall’ingiunto, sicché ove detta
autorità sia un’amministrazione dello Stato, si determina
una deroga alla norma dell’art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n.

dello Stato’

(Cass. n. 16774 del 2010; Cass. n. 16950 del

2006).
Ha dunque errato il Tribunale di Torino nel ritenere nulla
la notificazione dell’atto di citazione in appello effettuata presso la Prefettura di Torino e non presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato.
Una volta esclusa la nullità della notificazione
dell’appello deve altresì escludersi la conseguenza che il
Tribunale da quella nullità ha fatto derivare, e cioè la
inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine di
cui all’art. 327 cod. proc. civ. (sei mesi, trattandosi di
giudizio iniziato in primo grado dopo il 4 luglio 2009).
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora
il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si
ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di
consiglio ed essere dichiarato manifestamente fondato»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

1611 sulla notificazione degli atti presso l’Avvocatura

che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio, al Tribunale di Torino, perché, in diversa composizione, provveda
ad un nuovo esame dell’appello;

mentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

impugnato e rinvia,

il

ricorso,

cassa il provvedimento

anche per le spese del giudizio di le-

gittimità, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regola-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA