Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10373 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12696/2019 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio

dell’avvocato Federico De Angelis, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Paolo Spacchetti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.B., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Ancona, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione essendo opportuno che l’Autorità adita vagli la sussistenza di atti persecutori nonchè i motivi dell’allegata persecuzione; 2) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, avendo il decidente erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria nell’erronea convinzione che questioni di natura personale non assumano rilievo a quei fini e che la situazione interna del paese di provenienza non sia tale da esporre il richiedente a trattamenti inumani; 3) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, avendo il decidente denegato il riconoscimento della predetta misura senza prendere in considerazione l’esposizione del ricorrente alla situazione di violenza regnante nel paese di origine; 4) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria ancorchè ne sussistessero nella specie le condizioni in relazione alla situazione del paese di origine e alla condizione personale di estrema vulnerabilità.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di” atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è inammissibile, prospettando una violazione motivazionale che non è più censurabile in cassazione a seguito della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione dovuto alla novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

3. Il secondo, terzo e quarto motivo sono parimenti affetti da pregiudiziale inammissibilità.

Il tribunale, rilevata previamente la natura meramente privata della vicenda narrata dal ricorrente su cui si innestano aspettative di un miglioramento economico, ha escluso nella specie la sussistenza delle condizioni per l’accesso alla richiesta misura della protezione internazionale perchè da quanto dal medesimo narrato non emergono, in relazione alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), circostanze tali da ritenere che il ricorrente possa essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani e degradanti, anzi dovendo riscontrarsi che nello stato di provenienza sono presenti istituzioni che in caso di effettivo e concreto pericolo sarebbero in grado di proteggerlo; ed in relazione all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), elementi da cui desumere la sussistenza di un grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente non riferendo costui fatti intesi ad evidenziare un pericolo di tale natura, tanto più che pur in rapporto al clima di violenza politica in atto nel paese il richiedente non ha allegato di essere affiliato ad un partito politico o di partecipare all’attività politica.

Ha di poi parimenti escluso la sussistenza delle condizioni per l’accesso alla richiesta misura della protezione umanitaria poichè tenuto conto della situazione interna del paese di provenienza e delle condizioni individuali del richiedente, non è dato esprimere un giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio.

Rispetto a questo articolato quadro di giudizio le censure declinate ostendono una pure critica motivazionale ed intendono unicamente sollecitare una rinnovazione del sindacato meritale che è estraneo ai compiti di questa Corte essendo esso di esclusiva pertinenza del giudice di merito ed essendo notoriamente la Corte di Cassazione giudice solo del fatto processuale.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo

ove dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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