Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10372 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10372 Anno 2015
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: BOTTA RAFFAELE
Data pubblicazione: 20/05/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Patera Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2,
presso l’avv. Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado
Vecchio, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —

cit3g

Contro

Oggetto:
Tasse auto. Cartella.
Prescrizione. Veicoli
ultratentennali. Esenzione. Utilizzo per
trasporto merci.

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore;
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia
(Bari), Sez. 01, n. 39/01/08 del 6 marzo 2008, depositata il 21 marzo 2008,
non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 aprile 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso l’inammissibilità e in subordine per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di tre cartelle di pagamento relativamente alle tasse automobilistiche dovute per gli anni 2000-2002 per
due autoveicoli, di proprietà del contribuente, che li riteneva esenti in
quanto costruiti da oltre trent’anni ed essendo gli atti impositivi prescritti per il superamento del termine triennale.

f(z,

La Commissione adita rigettava il ricorso ritenendo il termine prescrizionale prorogato per legge al 31 dicembre 2005 e non sussistente il beneficio
preteso, trattandosi nella specie di veicoli destinati al trasporto merci. La
decisione era sostanzialmente confermata in appello, con la sentenza in
epigrafe, la quale riteneva anche inammissibile per tardività l’impugnazione relativamente all’anno 2000.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con
quattro motivi. L’amministrazione regionale non si è costituita.
Con il primo motivo il contribuente contesta che la pretesa dell’amministrazione regionale non sia prescritta per la ritenuta proroga al 31 dicembre 2005, come affermato dal giudice di merito.
Il motivo non è fondato. L’art. 37 del cosiddetto “maxi decreto” n. 269
del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003, ha prorogato al 31 dicembre 2005 i recuperi delle tasse automobilistiche che scadono tra l’entrata in vigore del provvedimento (2.10.2003) e il 31.12.2005, e cioè quelli
oggetto delle iscrizioni a ruolo impugnate nella presente controversia. A
tale motivo si ricollega anche il quarto motivo che contesta la dichiarata
tardività dell’impugnazione relativamente alla pretesa tributaria per
l’anno 2000: la censura è inammissibile perché priva sia di qualsiasi circostanziata argomentazione, sia del quesito di diritto prescritto dall’art.
366-bis, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, il contribuente contesta che l’esenzione non spetti
perché si tratta di veicoli addetti al trasporto merci, in quanto l’esenzione
spetta per il solo compimento del trentesimo anno dalla costruzione,
mentre l’esclusione riguarda una circostanza di fatto (l’utilizzo dei veicoli
per scopi professionali), che nel caso di specie non ricorreva avendo il contribuente più volte dichiarato che i veicoli in questione erano inutilizzati
da anni e custoditi in autorimessa.
Il motivo non è fondato. Nell’ipotesi dei veicoli ultratrentennali l’esenzione spetta ove ricorrano due circostanze — che devono sussistere entrambe: a) deve trattarsi di veicoli costruiti da oltre trent’anni; b) deve
trattarsi di veicoli non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Secondo le regole generali
spetta al contribuente dare la prova che i prescritti requisiti sussistano,
non essendo sufficiente, come il ricorrente mostra di credere, un mera comunicazione della propria intenzione di non adibire a scopi professionali i
veicoli in questione. La sentenza impugnata potrà forse essere, sul punto,
carente sotto il profilo della congruità della motivazione — vizio che, tut2

MOTIVAZIONE

4

413SEN7’E DA REGISTRAZiON’t
Al SENSI DEL D.P.R 26/4/ I96
N. 131 TAB. ALL. – N. 5
tavia, non è oggetto di denuncia nel ricorso —, ma non sotto il profilo dellagemam TRIBUTARIA
supposta violazione di le gge.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione de gli artt. 6 e 7, L.
n. 212 del 2000 in quanto l’amministrazione re gionale non avrebbe adempiuto al proprio dovere di informare il contribuente su circostanze dalle

q uali poteva derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irro gazione di una sanzione. Inoltre gli atti dell’amministrazione erano privi di motivazione.
Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova proposta per la
prima volta in grado di legittimità, senza che il ricorso, in conformità con
il principio di autosufficienza abbia riportato gli atti difensivi nei quali le
suddette eccezioni fossero state sollevate nei gradi di merito.
Il ricorso deve essere, pertanto, ri gettato. Non occorre provvedere sulle
spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consi glio del 10 aprile 2015.

4.

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