Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10372 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 11/05/2011), n.10372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23978/2009 proposto da:

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURE’ (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI BRUNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIERI Fiorenzo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 206/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA del 31/10/07

depositata il 30/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Agenzia delle Entrate di Vasto a seguito di PVC della Guardia di Finanza notificava nel 2003 avviso di accertamento alla Associazione Culturale Naturè, sul presupposto della natura commerciale della medesima, con cui contestava la omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 1998 ed applicava imposte e sanzioni.

La Associazione impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Chieti, che accoglieva parzialmente il ricorso determinando le aliquote di imposta dovute sulla base dei rilievi della G. di F. e non su quelli esposti dall’Ufficio.

La sentenza era impugnata dalla Associazione con appello principale e dalla Agenzia con appello incidentale.

La CTR degli Abruzzi con sentenza n. 206 in data 31/10/2007 rigettava i gravami (espressamente solo l’appello principale).

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Associazione, con due motivi.

Con il primo deduce violazione di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza di motivazione e comunque carenza assoluta di motivazione su tutti i punti decisivi della controversia, in quanto le apodittiche affermazioni in fatto e le sintetiche affermazioni in diritto non consentivano la individuazione del thema decidendum nè l’iter logico-motivazionale alla base della decisione.

Con il secondo, deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di appello preso in esame alcuno dei cinque motivi di gravame, testualmente riportati in ricorso.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso in cui sostiene la infondatezza delle argomentazioni della ricorrente.

Il primo motivo è palesemente fondato sotto il profilo del difetto di motivazione.

Testualmente la motivazione della sentenza impugnata (non preceduta da una congrua illustrazione del fatto) è in questi termini:

Bene hanno fatto i primi giudici perchè l’avviso di accertamento sembra adeguatamente motivato in quanto la Agenzia delle Entrate di Vasto ha fatto riferimento al verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva indicato la partita IVA della Associazione.

Conseguentemente cadono le doglianze in ordine alla scarsa chiarezza tra intestazione del PVC ed avviso di accertamento. La motivazione per relationem dell’accertamento può essere considerata bastante secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina per cui cadono le obiezioni sul calcolo della evasioni fatto dall’Ufficio. Non hanno altresì pregio le contestazioni di parte riguardanti l’indice di ricarico e la sua costruzione perchè tardive e non proposte in sede di primo ricorso. Da tale esposizione si evince che la motivazione è meramente apparente, in quanto consiste in affermazioni non collegate tra loro da cui non si evincono nè i motivi di doglianza delle parti, nè il contenuto e significato degli atti e documenti citati dai quali dovrebbe rilevarsi la infondatezza dei medesimi, nè il contenuto concreto (al di là di una apodittica indicazione terminologica) della contestazioni che si assumono tardive, non consentendo quindi di comprendere l’oggetto del giudizio nè l’iter logico-giuridico alla base della decisione (v. Cass. n. 871 del 2009)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio della causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR degli Abruzzi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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