Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10371 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11771/2007 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CLEMENTINO N. 94, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI Francesca,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRANATA FABRIZIO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in

persona dell’amministratore pro tempore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. MORICCA 5, presso lo studio

dell’avvocato SOLA VITO, rappresentato e difeso dall’avvocato PERNA

Sabato, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/2006 del GIUDICE DI PACE di NOLA del

21.2.06, depositata il 22/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Nola con sentenza del 22 febbraio 2006 respingeva la domanda proposta da D.N. avverso il Condominio di (OMISSIS) per il rimborso del costo (euro 322 circa) di opere urgenti di ripavimentazione di una buca in area condominiale. D.N. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 aprile 2007, al quale il Condominio ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo censura il dispositivo della sentenza, che ha dichiarato la domanda “inammissibile ed infondata”, deducendo che la declaratoria di inammissibilità era inappropriata, dovendo essere riservata ad ipotesi di pronunce in rito, diverse da quelle poste a base della decisione. La censura, come lo stesso ricorso e la memoria colgono, non ha rilevanza ai fini dell’annullamento della sentenza.

Risulta infatti evidente dalla connessa lettura di motivazione e dispositivo che il giudice di pace volle rigettare la domanda perchè infondata, ditalchè l’improprietà terminologica insita nella declaratoria (anche) dì inammissibilità resta ininfluente e non pregiudica l’istante nè la sentenza. Altri due motivi di ricorso concernono vizi di motivazione, riferiti alla mancata ammissione di prova testimoniale, alla mancata utilizzazione di documenti depositati da parte attrice, alla chiusura dell’istruttoria pur in presenza di istanze istruttorie inevase, all’errata individuazione dell’area cui si riferiva il rimborso richiesto, all’erroneità dell’affermazione che l’attore si sarebbe opposto all’asfaltatura di quella stessa area. L’ultimo motivo denuncia violazione dell’art. 1134 c.c., e connesso vizio di motivazione, per avere il giudice di pace applicato detta disposizione, che riguarderebbe il condominio minimo (di due comproprietari) e non quella di cui all’art. 1110 c.c., che, secondo parte ricorrente, disciplina più esattamente la materia.

Le censure non sono ammissibili.

Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell’art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. tre dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali, dell’ordinamento e della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge. Inoltre, le sentenze suddette sono soggette a ricorso per cassazione (in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4) per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonea ad evidenziare la “ratio decidendi” (ex multis Cass 9752/05). Risulta pertanto inammissibile la denuncia di violazione di una specifica norma giuridica (18791/05), che, come quella oggetto del quarto motivo, non involge un principio informatore della materia e non evidenzia una violazione dello stesso.

Quanto ai vizi di motivazione denunciati, va ricordato che l’assenza di motivazione nel merito della sentenza ricorre nel caso in cui il giudice, dichiarata la propria competenza per valore a decidere la causa, abbia ritenuto apoditticamente infondata e non meritevole di accoglimento la domanda, con conseguente suo rigetto, senza procedere ad alcun esame dei profili di merito della controversia. Nel caso in esame non si ravvisa nè detto vizio, nè un’insanabile contraddizione interna della sentenza, ma solo si denuncia la immotivata sommarietà dell’istruzione e l’inesatta ricostruzione dei fatti, o comunque vizi che, in relazione alla modestia dei valori disputati nelle controversie decise secondo equità, il legislatore non vuole che siano portati all’esame specifico del giudice di legittimità, restando intangibile la pronuncia resa dal giudice di pace.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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