Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10371 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10371 Anno 2015
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni 711C, presso l’avv. Giuliano
Maria Pompa, che, unitamente all’avv. Marinella Orlandi, la rappresenta
e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —

Contro

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Brana’ Giuseppe;

– intimato

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 50, n. 08/50/08 del 25 gennaio 2008, depositata il 25
febbraio 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 aprile 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giuliano Maria Pompa per la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso l’inammissibilità e in subordine per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione del diniego di rimborso della
tassa automobilistica per l’anno 2002 per l’autovettura (Alfa Borneo 147
targata CB361JH) di proprietà del contribuente, il quale riteneva non
dovuta la tassa in ragione del diritto a godere delle agevolazioni previste
dall’art. 2, DI. n. 138 del 2002.

Oggetto:
Tasse auto. Rimborso. Diniego. Agevolazione ex art. 2,
comma 1, D.L. 138
del 2002. Condizioni.

Data pubblicazione: 20/05/2015

– •

La Commissione adita accoglieva il ricorso ordinando il preteso rimborso.
La decisione era sostanzialmente confermata in appello, con la sentenza
in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione regionale propone ricorso
per cassazione con cinque motivi. Il contribuente non si è costituito.
MOTIVAZIONE

I quattro motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente per
ragioni di connessione logica in quanto tutti intesi a contestare sotto profili diversi, la decisione del giudice di merito di ritenere applicabile l’ageimmatricolato a suo nome l’autoveicolo aventi le caratteristiche enunciate nella norma agevolativa.
Il ricorso è fondato. Con chiarezza l’art. 2, comma 1, d.l. 8 luglio 2002 n.
138, riferisce le agevolazioni previste «alle formalità connesse agli atti di
acquisto degli autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza
non superiore a 85 KW e conformi alle direttive CE sull’inquinamento effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31
dicembre 2002, a condizione che al momento dell’acquisto sia consegnato
al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva 91/441/CEE del
Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull’inquinamento, intestato
allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi».
Dalla semplice lettura della norma emerge che le condizioni alle quali il
riconoscimento dell’agevolazione è condizionato sono tre: a) deve trattarsi di un acquisto che comporti l’immatricolazione per la prima volta di un
autoveicolo; b) tale autoveicolo deve essere conforme alle norme CE sull’inquinamento; c) l’acquirente, ossia colui a nome del quale viene eseguita l’immatricolazione dell’autoveicolo per la prima volta, consegni al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull’inquinamento e che sia a lui intestato o ad uno dei suoi familiari conviventi. La ratio legis della norma è
evidente: favorire, nel quadro di una scelta di “politica ambientale”, la
“messa su strada” di autoveicoli “nuovi” non inquinanti (o così considerati dalla normativa europea), togliendo, allo stesso tempo, dal traffico
autoveicoli non conformi alla predetta normativa europea. In buona sostanza l’agevolazione opera a favore del “primo acquirente” del veicolo, il
soggetto a cui favore è appunto eseguita la “prima immatricolazione”,
con consequenziale esclusione che l’agevolazione possa operare anche in

volazione agli acquisti a titolo derivativo da un dante causa che abbia già

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relazione all’eventuale successivo trasferimento (acquisto a titolo derivativo) del veicolo ad altro soggetto.
Nel caso di specie l’elemento determinante è rappresentato dal fatto che
tanto la prima immatricolazione dell’autoveicolo “non inquinante”,
quanto la consegna dell’autoveicolo non conforme alla normativa CE sull’inquinamento, hanno avuto luogo in data antecedente all’entrata in vigore della legge agevolativa, che non può, quindi, trovare applicazione.
In data successiva (di un solo giorno, peraltro) all’entrata in vigore di tale
norma è solo la formalizzazione del contratto di finanziamento (leasing)
mediante la relativa sottoscrizione: ma non è questo l’atto che determina
la “prima immatricolazione” che era già avvenuta in data precedente.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. L’assenza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2015.

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