Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10371 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10371 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

amministrativa – appellabilità

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

A 12.COPerag3

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro

pro tempo-

c.

re, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12, è domiciliata per legge;
– ricorrenti –

contro
GUARDASCIONE Cinzia;
– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.
11591 del 2012, depositata in data 29 ottobre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
I

3656

Data pubblicazione: 13/05/2014

Ritenuto che Cinzia Guardascione proponeva ricorso, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso il verbale di
contestazione n. ATX0001006121, notificato in data 9 febbraio 2007, per violazione dell’art. 142, comma 8, del co-

28 novembre 2006 a mezzo di apparecchiatura elettronica debitamente omologata;
che la ricorrente richiedeva l’annullamento del provvedimento dolendosi dell’omessa taratura dell’apparecchiatura
utilizzata per il rilevamento della velocità e della mancata contestazione immediata dell’infrazione;
che il Ministero dell’interno, cui veniva notificato il
ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, non si costituiva in giudizio;
che l’adito giudice, con sentenza n. 80135 del 2008,
rigettava il ricorso atteso che l’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento risultava omologato e che per
tale infrazione il codice della strada non disponeva obbligo alcuno di contestazione immediata;
che l’odierna resistente proponeva appello avverso tale
sentenza lamentando carenza di motivazione e riproponendo
le argomentazioni addotte in primo grado; non notificava
l’appello al Ministero dell’interno, al quale era stato notificato il ricorso con il decreto di fissazione

dice della strada, rilevata dalla Polizia Stradale in data

dell’udienza dinanzi al Giudice di Pace, ma al Ministero
della difesa;
che l’amministrazione resisteva eccependo il proprio
difetto di legittimazione passiva atteso che la sentenza

stero dell’interno, nella cui struttura era incardinata la
polizia stradale che aveva proceduto ad elevare il verbale
contestato; depositava, inoltre, documentazione attestante
la regolarità dell’accertamento;
che il Tribunale di Napoli accoglieva il gravame e annullava il verbale di contestazione opposto;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale di
Napoli il Ministero della difesa ha proposto ricorso articolato in tre motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs.
300/99 e DPR 676/1976 e in relazione all’art. 360 I
comma n. 3 del c.p.c.; mancata pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva;
2) Omessa pronuncia su un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione
all’art.

360, comma l n.5 c.p.c. mancata pronuncia

sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva
quale fatto decisivo per il giudizio;
3) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato: violazione dell’art. 112 c.p.c. in re-

3

del Giudice di Pace era stata resa nei confronti del Mini-

lazione all’art. 360, comma l n. 4 c.p.c.; violazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

zione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(A] Il ricorso appare fondato.
I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente
e appaiono fondati.

Il

ricorrente si duole del mancato accoglimento

dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Risulta dall’esame degli atti, al quale si può procedere
per la natura del vizio dedotto, che il giudizio di primo
grado si è correttamente svolto nei confronti del Ministero
dell’interno, rimasto contumace. L’atto di citazione in appello è stato però notificato dalla Sig.ra Guardascione al
Ministero della difesa, ossia a soggetto passivo non legittimato.
Risulta altresì che l’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e che il Tribunale adito non

che, essendosi ravvisate le condizioni per la tratta-

ha esaminato in alcun modo tale eccezione, incorrendo quindi nel denunciato vizio di omessa pronuncia.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, e qualora
il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si

consiglio ed essere ivi accolto»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato;
che la cassazione deve essere disposta senza rinvio, ai
sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., atteso
che, essendo stato proposto l’appello nei confronti di un
soggetto, il Ministero della difesa, privo di legittimazione passiva, essendosi il giudizio di primo grado svoltosi
nei confronti del Ministero dell’interno, l’appello stesso
doveva essere dichiarato inammissibile, sicché il processo
non poteva proseguire;
che alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio
di legittimità, non avendo il Ministero svolto attività difensiva nel giudizio di primo grado;

5

ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di

che le spese vengono liquidate come da dispositivo:
quelle del giudizio di appello secondo quanto disposto dal
d.m. n. 127 del 2004; quelle di legittimità secondo quanto
stabilito dal d.m. n. 55 del 2014.

La Corte

accoglie

il ricorso,

cassa

senza rinvio la

sentenza impugnata, perché il processo non poteva proseguire;

condanna Guardascione Cinzia al pagamento delle spese

del giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
500,00, di cui euro 400,00 per onorari, e quelle del giudizio di legittimità in euro 600,00 per compensi, oltre, per
entrambi i giudizi, alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.

PER QUESTI MOTIVI

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