Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10371 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 11/05/2011), n.10371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ufficio di Napoli (OMISSIS), in

persona del

Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma alla Via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PA.DA. di Teodoro D’Antonio & C. sas, in persona del

curatore

fallimentare;

– intimata –

D.T.;

– intimato –

GESTLINE spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 130/8/06, depositata il 21 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 139/8/06, depositata il 21 giugno 2006, che, accogliendo l’appello del curatore fallimentare della sas PA.DA., proposto anche per conto del socio D.T., nel giudizio introdotto con l’impugnazione della cartella di pagamento, notificata il 13 febbraio 2002, relativa ad iscrizione a ruolo, risalente al 1999, conseguente ad avvisi di rettifica dell’IVA per l’anno 1993 notificati l’uno nel dicembre 1998 e l’altro nel giugno 1998, perciò divenuti definitivi, per mancata impugnazione, nel 1999, ha ritenuto non rispettato il termine per la notifica della cartella entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, e quindi illegittima l’iscrizione a ruolo stessa perchè la rettifica risale al 1991, il ruolo è stato formato nel 1999 e notificato nel 2002, quindi caduta in prescrizione decennale secondo il disposto dell’art. 2946 cod. civ..

La società contribuente ed il socio non hanno svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale la ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17 e 25, nonchè vizio di motivazione, assume essere stata tempestiva l’azione dell’amministrazione, deducendo la non perentorietà dell’obbligo, fissato al concessionario dalla seconda disposizione in rubrica, di notificare la cartella entro il quarto mese successivo a quello di consegna dei ruoli, con la conseguenza che essa avrebbe potuto essere portata a conoscenza del destinatario anche oltre detto termine.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, nel quadro della nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal D.P.R. n. 43 del 1988, il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3 – secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi anche in materia di IVA. Tale principio è applicabile anche dopo l’intervento del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, che ha circoscritto all’IVA ed ai tributi diretti quella modalità di riscossione che il citato D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67, aveva esteso anche alle altre imposte indirette in esso menzionate. La decadenza di cui al menzionato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, inoltre, ricomprendeva necessariamente anche gli interessi, le soprattasse e le pene pecuniarie, perchè, a norma del precedente art. 14, anch’esse facevano parte del carico da iscrivere a titolo definitivo (Cass. n. 5253 del 2007, n. 217 del 2009, n. 6256 del 2003).

Questa Corte ha altresì chiarito come in tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di decadenza stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 – che è relativo alla notificazione degli avvisi di rettifica e di accertamento da parte dell’amministrazione -, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data (sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’avviso di accertamento) in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione (Cass. n. 18110 del 2004 e n. 2941 del 2007).

Nella specie è incontroverso che l’iscrizione a ruolo è avvenuta entro l’anno successivo, il 1999, a quello in cui gli accertamenti sono divenuti definitivi e la notifica della cartella nel 2002, e quindi entro il termine decennale di prescrizione decorrente, appunto, dal 1998 e dal 1999, dalla data, cioè, in cui detti accertamenti sono divenuti definitivi.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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