Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10371 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8049/2019 proposto da:

A.E.E., elettivamente domiciliato in Roma presso lo

studio dell’avvocato Paolo Spacchetti, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

21/01/20191;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.E.E., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Ancona, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze intese al riconoscimento in suo favore delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione essendo opportuno che l’Autorità adita vagli la sussistenza di atti persecutori, nonchè i motivi dell’allegata persecuzione; 2) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, avendo il decidente denegato il reclamato riconoscimento senza prendere in considerazione lo stato di conflitto della Nigeria; 3) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, avendo il decidente denegato il reclamato riconoscimento senza prendere in considerazione l’esposizione del ricorrente sulla situazione di violenza regnante nel paese di origine; 4) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria ancorchè ne sussistessero nella specie le condizioni in relazione alla situazione del paese di origine e alla condizione personale di estrema vulnerabilità.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va rilevata previamente l’improcedibilità del proposto ricorso a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2.

Consta invero che, nel dare corso all’adempimento previsto dalla norma, il ricorrente abbia provveduto al deposito di una copia non integrale della sentenza impugnata, risultando di essa prodotta agli atti del fascicolo d’ufficio una copia munita solo della prima e dell’ultima pagina e mancante delle pagine intermedie; nè, peraltro, la copia integrale di essa risulta depositata agli atti delle parti.

2. Poichè il mancato deposito di copia integrale della decisione pregiudica il giudizio di questa Corte circa la pertinenza dei motivi di gravame rispetto a quanto deciso dalla sentenza impugnata, ne discende la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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