Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10370 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.P., D.C.A. (rappresentata e difesa da se

medesima), elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46

palazzo 4/B, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO,

rappresentate e difese dall’avvocato DE CHIARA ANTONIA, giusta

mandato a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrenti –

contro

M.M., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, INT. 8, presso lo studio dell’avvocato

FIORE GIOVANNA, rappresentati e difesi dall’avvocato VILLANI ALBERTO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 509/2006 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, del 17/11/05, depositata il 13/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Fiore Giovanna (per delega

avvocato Alberto Villani) che si riporta agli scritti e chiede il

rigetto del ricorso e la condanna alle spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 28 febbraio 2007, P. e D.C. A. hanno chiesto la revocazione della sentenza n. 509 del 2006 della Corte di Cassazione. Detta sentenza ha rigettato il ricorso proposto dalle D.C. avverso la sentenza n. 110/02 della Corte d’appello di Bologna, che aveva respinto il gravame interposto per la riforma della sentenza 12 aprile 1999 del pretore di Ferrara e aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale delle appellanti.

M.M. e O.G. hanno resistito con controricorso. Il P.G ha avviato la trattazione in camera di consiglio concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Sono state depositate memorie, da parte dei controricorrenti in vista di precedente adunanza e da parte delle ricorrenti il 9 gennaio 2010.

L’odierno ricorso espone che la controversia ha avuto per oggetto il regolamento di confini tra due immobili in (OMISSIS) via (OMISSIS), separati da giardini delimitati da zoccolo in cemento e rete metallica e che il giudicato ha riguardato la “valenza delle planimetrie catastali allegate ai rogiti notarili e il rilascio di una striscia di terreno di mt 0,25 per 5,20. Precisa che oggetto del giudizio revocatorio sono: A) il rigetto della censura. di violazione dell’art. 950 c.c., del R.D. n. 2440 del 1923, art. 16 e dell’art. 1362 c.c. e vizio di motivazione. Con detta censura le ricorrenti avevano sostenuto che gli effetti traslativi della proprietà non si verificavano con la stipulazione dell’atto notarile ma con il verbale di aggiudicazione da parte dello iacp, soggetto cedente e che male avevano fatto i giudici di merito a non ammettere una consulenza tecnica per l’individuazione del bene oggetto dell’avviso di asta e dell’atto di aggiudicazione, B) il rigetto della censura di violazione dell’art. 950 c.c. e art. 345 c.p.c. e vizi di motivazione, con la quale era stata ritenuta inammissibile, perchè proposta solo in grado di appello, la domanda riconvenzionale, proposta dalle D.C., di rilascio delle zone di terreno di loro proprietà.

La sentenza 509/06 di questa Corte ha rigettato la prima censura osservando che il giudice di appello aveva negato l’effetto traslativo dell’avviso di asta e del verbale di aggiudicazione sulla base di un’interpretazione letterale di detti atti; ha rilevato che era stato dato peso alla stipulazione dell’atto notarile perchè le indicazioni dei beni e dei confini erano “vaghi e generici”. Ha ritenuto che la mancata acquisizione di una ctu – che non risultava richiesta nelle conclusioni riportate in epigrafe – era giustificata dal fatto che ai rogiti notarili erano state allegate le planimetrie con i dati catastali, richiamate per l’esatta individuazione dei beni.

Ha poi rigettato l’altra censura rilevando che al principio della causa le D.C. avevano resistito alla domanda di regolamento di confini. sostenendo che il confine aveva andamento segmentato, ma non avevano svolto domanda riconvenzionale volta ad ottenere, in caso di accertamento di un confine rettilineo, la richiesta di rilascio delle porzioni eventualmente ricomprese nella loro proprietà; ha concluso pertanto che tale domanda, svolta in appello, non era mera “prospettazione delle conseguenze derivanti dalla identificazione del confine”, ma domanda nuova; ha quindi confermato la sentenza di secondo grado, che l’aveva correttamente qualificata come riconvenzionale e dichiarata inammissibile in appello.

Il ricorso evidenzia sette errori di fatto, numerati con i numeri da 3 a 9.

Il n. 3 deduce, con formulazione non priva di oscurità, che la svista consisterebbe nell’aver trascurato, “nella letteralità del bando d’asta, il fatto/offerta di partecipazione alla gara”. Viene riproposta la tesi secondo cui la volontà delle parti del rapporto era fotografata dall’offerta di partecipazione alla gara, restando irrilevanti i rogiti successivi.

Il n. 4 deduce che era acclarato che i confini si presentavano con segmento discontinuo e non vaghi e generici.

Il n. 5 lamenta che vi sia stata una “svista circa la rappresentazione della raffigurazione identificativa dei beni”, mentre la raffigurazione catastale sarebbe stata esclusa in modo incontrovertibile.

Il n. 6 espone che vi sarebbe stata erronea percezione del fatto posto a base dell’istanza in subordine in appello (cioè della domanda riconvenzionale): tale fatto era “il recupero a termini delle planimetrie catastali e non dei luoghi diversamente conformati”.

Il punto 7 deduce una svista nell’aver considerato l’art. 342 c.p.c., in luogo dell’art. 345 c.p.c..

Nessuna delle circostanze qui dedotte configura errore di fatto denunciatale con il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c.. L’ultimo profilo (n. 7) è riconosciuto inconsistente dallo stesso ricorso, che ammette, dopo averlo esposto, che trattasi di errore materiale nella trascrizione della norma.

I precedenti consistono in una censura inammissibile avverso la valutazione che i giudici della Suprema Corte hanno reso. L’errore di fatto, previsto dall’art. 395 cod. proc. civ., numero 4, e idoneo a costituire, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., motivo di revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività (ex multis Cass. 11657/06; 14267/07). Ora, nel caso di specie i giudici hanno avuto ben chiara, per come risulta dalla sentenza impugnata, la diversa lettura che le parti davano degli atti cui riferirsi per individuare il confine e hanno escluso, condividendo la valutazione del tenore letterale degli atti, la rilevanza di quegli atti e dei relativi confini che vengono nuovamente qui valorizzati dal ricorso. Si assiste quindi a un’inammissibile riproposizione di censure già esaminate e comunque alla richiesta di riesame di punti controversi su cui al Corte si è pronunciata, avendo ben presente la diversa portata di una tesi e dell’altra e dei documenti di supporto, cioè dell’avviso di asta e del verbale di aggiudicazione da una parte e degli atti notarili dall’altra.

Portata astrattamente revocatoria potrebbero avere le “sviste” indicate ai punti 8 e 9 del ricorso per revocazione, nei quali si evidenzia rispettivamente: a) che solo il rogito D.C. conteneva in allegato le planimetrie catastali sottoscritte dalle parti e ritenute decisive dai giudici; b) che nessuna planimetria catastale era allegata al rogito in favore degli acquirenti M.- P., nè da questi era stata sottoscritta alcuna planimetria.

I due rilievi restano però irrilevanti, giacchè essi non sono stati enucleati dalla Suprema Corte nella sentenza 509, ma erano stati affermati dalla sentenza della Corte d’appello di Bologna, dalla quale inequivocabilmente risultano a cavallo tra pag. 13 e pag. 14.

La non veridicità di tali circostanze, che avevano avuto rilevanza quale presupposto di fatto incisivo, in misura forse significativa, sulla sentenza d’appello, doveva essere denunciata con il rimedio della revocazione avverso la stessa sentenza d’appello. La non veridicità di tali circostanze non può certamente essere fatta valere in questa sede cioè in revocazione della sentenza di Cassazione che si è basata, come era corretto fare, sulle acquisizioni della Corte di merito; dette acquisizioni, come si è detto, non erano state denunciate (davanti al giudice competente) con la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e dunque erano legittimo presupposto per l’esame delle censure proposte in sede di legittimità.

Il ricorso è quindi inammissibile, perchè propone censure non idonee a giustificare la revocazione della sentenza impugnata con il mezzo straordinario.

Da ultimo v’è da dar conto delle questioni di legittimità costituzionale esposte in conclusione del ricorso. I ricorrenti si dolgono del fatto che il D.Lgs. 40 del 2006 abbia novellato e introdotto l’art. 391 bis e ter c.p.c., con decorrenza limitata alle sentenza depositate dopo il 2 marzo 2006. La questione è manifestamente infondata, giacchè rientra nel discrezionale potere del legislatore stabilire, nel varare le norme transitorie che devono necessariamente veicolare ogni nuova normativa processuale, una data a partire dalla quale le nuove disposizioni debbano entrare in vigore. Tale determinazione temporale, ove, come nella specie, non urti con il criterio di ragionevolezza (profilo qui neppure ipotizzato), resta insindacabile in ogni sede. La seconda denuncia attiene agli artt. 51 e al 52 c.p.c., relativi all’astensione e alla ricusazione del giudice. La questione, sollevata in termini ancora una volta di ardua comprensione, risulta inammissibile perchè non è indicato, nè si percepisce, quale sia l’indispensabile profilo di rilevanza di essa ai fini della decisione della istanza di revocazione.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Non si fa luogo alla condanna richiesta in controricorso ex art. 385 c.p.c., comma 4, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, non essendo tale norma applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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