Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10370 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10370 Anno 2015
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gaboardi Vinicio, elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli
Oggetto:

Ubaldi 66, presso l’avv. Simona Rinaldi, rappresentato e difeso dall’avv.
Enrico Dallaturca, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —

Contro
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Acero 2/A, presso l’avv. Gino
Bazzani, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Pennesi, giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna (Bologna), Sez. 01, n. 144101/07 del 13 dicembre 2007, depositata il 23 settembre 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 aprile 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Gino Bazzani per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso parziale presentata dal contribuente relativamente alla tassa automobilistica corrisposta per il 2005 relativamente alla propria autovet-

Tasse auto. Rimborso.
Diniego. Annualità
della tassa. Non frazionabilità. Art. 5, d.l.
n. 953 del 1982.

Data pubblicazione: 20/05/2015

C’

tura che tuttavia aveva poi venduto il 7 aprile 2005 alla società Moto
Service s.r.1., che provvedeva alla conseguente variazione al PRA.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata
in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva annuale e indivisibile
l’obbligo di pagamento della tassa con l’impossibilità di un rimborso parziale della medesima.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con
tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso l’amministrazione regionale.
MOTIVAZIONE

Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte
controricorrente in quanto il ricorso nel suo complesso risulta coerente
con le prescrizioni di cui all’art. 366 cod. proc. civ., va rilevato che con il
primo motivo di ricorso, il contribuente eccepisce la nullità della sentenza
e del procedimento in quanto l’atto d’appello sarebbe stato sottoscritto
dal “responsabile del Servizio Gestioni della Spesa Regionale” e non, come avrebbe dovuto essere, dal dirigente del settore tributi.
Il motivo non è fondato: il giudice di merito in esito ad un accertamento
di fatto, sulla base della documentazione in atti, ha affermato che l’appello è stato sottoscritto dall’organo vicario, questione rispetto alla quale
nessuna adeguata censura viene argomentata nel motivo in esame, nel
quale, per di più, la sentenza impugnata non è censurata sotto il profilo
deqin)adeguatezza della motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5, D.L. n. 953 del 1982, nonché vizio di motivazione, per aver stabilito che non fosse possibile a termine di legge il rimborso parziale della tassa annuale corrisposta, nell’ipotesi di perdita di
possesso dell’auto nel periodo considerato.
Il motivo non è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa
Corte, secondo cui: «La radiazione del veicolo per perdita di possesso dal
pubblico registro automobilistico non comporta la cessazione dell’obbligo
di pagamento del tributo per il residuo periodo annuale, non consentendo
la legge il frazionamento in periodi infrannuali dell’obbligo medesimo»
(Cass. n. 3369 del 2012).
Con il terzo motivo, il contribuente lamenta la disposta compensazione
delle spese del giudizio.
Il motivo non è fondato, in quanto il contribuente è risultato soccombente e avrebbe semmai dovuto essere, secondo la regola generale, condannato alla rifusione delle spese nei confronti della controparte.

2

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1~1.

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ESENTE DA REGISTRAZIOn
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

o

mATERIATRIOUTASUA
•1

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. L’affermazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la
compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2015.

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