Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10370 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10370 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

appello – termini

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATTERA Giovanni, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco Senese,
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente –

contro
EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.
5395 del 2012, depositata in data 10 maggio 2012.

Data pubblicazione: 13/05/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto

che Giovanni Mattera proponeva, dinnanzi al

toriale n. 07120080237770365, notificatagli da Equitalia
Polis s.p.a., dolendosi che la cartella di pagamento aveva
ad oggetto due verbali di contestazione da lui regolarmente
opposti, con contestuale deposito dell’opposizione, nei
termini e nei modi di legge, presso la Prefettura di Napoli, senza che a ciò avesse fatto seguito alcun provvedimento da parte del Prefetto;
che il Comune di Napoli si costituiva in giudizio depositando copia dell’avvenuta notifica dei verbali cui si riferisce la cartella di pagamento, mentre Equitalia Polis
s.p.a. rimaneva contumace;
che il giudice di primo grado rigettava il ricorso,
convalidava la cartella esattoriale e disponeva la compensazione delle spese, ritenendo non provata la circostanza
dell’avvenuta presentazione dei ricorsi al Prefetto di Napoli avverso i verbali di contestazione suindicati;
che avverso detta sentenza il Mattera proponeva appello
dinnanzi al Tribunale di Napoli, censurando l’omesso esame
da parte del giudice di primo grado del contenuto della

Giudice di Pace di Napoli, opposizione alla cartella esat-

cartella di pagamento e l’omessa, contraddittoria ed errata
motivazione su un punto decisivo della controversia;
che l’adito Tribunale dichiarava inammissibile
l’appello “per violazione del termine di cui all’art.327

che per la cassazione della sentenza del Tribunale di
Napoli il Sig. Mattera ha proposto ricorso articolato in un
unico motivo: violazione art. 58 legge n. 69/09 in relazione art. 360 n. 3 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo
della controversia;
che Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.) e
il Comune di Napoli non hanno svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(…)] Il ricorso appare fondato.
Il giudizio in esame è stato introdotto innanzi al Giudice
di pace di Napoli con ricorso depositato in data 3 giugno
2009, vale a dire prima dell’entrata in vigore della legge
n. 69 del 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno 2009 ed esplicante i suoi effetti a far data dal 4 lu-

3

c.p.c.”;

glio 2009. Per cui trova applicazione nei confronti del medesimo procedimento la norma transitoria di cui all’art.
58, primo comma, della richiamata legge n. 69 del 2009, a
tenore del quale “le disposizioni della presente legge che

per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in
vigore’.

Il termine decadenziale intercorrente tra la data

di pubblicazione della sentenza impugnata e la data di notifica dell’atto di citazione in appello per il caso di
specie era, quindi, di un anno e non come erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado di sei mesi. Ha dunque
errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile l’appello.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora
il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si
ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di
consiglio ed essere accolto»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio, al Tribunale di Napoli, perché, in diversa composizione, provveda
ad un nuovo esame dell’appello;

modificano il codice di procedura civile e le disposizioni

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie il ricorso,

Cassa il provvedimento

gittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.

impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di le-

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