Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1037 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1037 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 26525-2009 proposto da:
PERSELLI ELISABETTA, COSTANZO FRANCESCA, VISENTIN
MARIA PIA, PESAVENTO MARIAGRAZIA, CAPPELLARI DANIELA,
NOLLI IVONNE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
BERGAMO 43, presso lo studio degli avvocati
CIANCAGLINI ROSAMARIA e ROSSI MARCELLA che le
2013
3001

rappresentano e difendono unitamente all’avvocato
SIMONATO DANIELE, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

– PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 00390090215, in

Data pubblicazione: 20/01/2014

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA
MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati RENATE VON GUGGENBERG, LAURA FADANELLI,

in atti;
– ASGB SINDACATO DIPENDENTI PROVINCIALI, in persona
del Presidente pro tempore, AUTONOMER SUDTIROLER
GEWERKSCHAFTS-BUND (ASGB), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CHRISTOPH VON MUSIL,
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

ABART NADJA, ARZT SILVIA, AUER SABRINA, BARATTO BRIAN,
BASSANO ANNALISA, BAUMGARTNER MARLENE, BEIKIRCHER
ALEXIA ANNA, BERNARDI STEFANIA, BERTOLINI VANDA,
BERTOLINO CINZIA, BIANCHI ELEONORA, BOLOGNESE
FRANCESCA, BREITENBERGER MIRIAM, CAMINITI CATIA,
CHINDAMO ANJA, CIRESA MARTINA, COMPLOJER BARBARA,
CUCINATO SERENA, DALPONTE DANIELA, DE FELICE LUCIA
PASQUA, DECLARA ANNEMARIE, DEMETZ CHRISTINE, DI MASCIO
JENNY, EBNER DORIS, ELZENBAUMER ANDREA, ENGL SILVIA

STEPHAN BEIKIRCHER, CRISTINA BERNARDI, giusta delega

MARIA,

FELDER

MARTH

SYLVIA,

FILL

ELISABETH,

FISCHNALLER IRENE, FRANK BRIGITTE, FRANZELIN SILVIA,
GUTWENIGER SABINE, GHEDINA MANUELA, GRATL EVELYN,
GRIESSMAIR BERNADETTE MARIA, GRITSCH CARMEN, GS
SINDACATO DIPENDENTI PROVINCIALI, HAAS MARION,

KATHRIN, HOFER HANNES, HOFER MARGARETH, HOLZL KATHRIN,
INDERST PETRA, INNERHOFER MICHAELA, KARADAR MARION,
KAUFMANN TANJA, KERSCHBAUMER OTMAR, KIENZL SONJA,
KLOTZ EVELYN, KOFLER MONIKA, KRONBICHLER RENATE,
KUPPELWIESER CHRISTINE, KUPPELWIESER NADJA, LAMPRECHT
KATRIN, LANTSCHNER CHRISTINE, MASCIARI ANGELA, MACCHIA
VANESSA, MAIR KATHRIN, MANGGER DORIS, MANGGER PETRA,
MARANDO DORIANA, MARCELLI GIORGIA, MARCHI LUCA,
MASSARDI PETRA, MAYR MARTINA, MONSORNO MARTINA, MOSER
MARIA, NATZLER LAURA, OBERFRANK SANDRA SOFIE,
OBERHUBER CORDULA, PASSERI ANNA, PEDROSS NADJA,
PETERLIN SABINE, PFATTNER CLAUDIA, PLATZER SANDRA,
PLONER EVA, PROBST CARMEN, QUEIROZ MILENE APARECIDA,
RASTNER VERENA, RAUCHENBICHLER KARIN, RINNER
MARIALUISA, RIZZI SABINE, ROSSI KATHIA, RUATTI
ALBERTO, RUDIFERIA ORNELLA, RUNGG BRIGITTE, SIVIERO
ANNA MARIA, SANIN KATHRIN, SAPELZA MARGARETH,
SCHULLIAN

SILKE,

SCHWARZ

IRENE,

SCHWIENBACHER

CHRISTINE, SPRENGER ANJA, STOCKER ANDREA, TAMANINI
MICHELA, TAPPEINER JULIA, TASCHLER GERLINDE, TAVELLA

HABICHER MIRIAM, HEIDENBERGER PRISKA, HOCHWIESER

SABINE, TEODORESCU MIHAELA, TOMASINI SABINE, TROJER
JUDITH, TUPINI ELIDE, UBERBACHER RITA, UNTERKIRCHER
AGNES, VALENTINI RENATE, VIENNA ANDREA, VON ZIEGLAUER
BIRGIT, WACHTLER ELISABETH, WAIBL TAMARA, WALDNER
MELANINE, WEGMANN SARAH, WEISENHORN HELGA, WIESLER

KAROLIN;
– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2009 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il
25/05/2009 R.G.N. 61/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato ROSSI MARCELLA;
udito l’Avvocato MANZI FEDERICA per delega MANZI
ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

ANDREA, WILLEIT ANDREA, ZIMBELLI STEFANIA, ZUEGG

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le odierne ricorrenti Cappellari Daniela, Costanzo Francesca, Nolli
Ivonne, Perselli Elisabetta, Pesavento Mariagrazia e Visentin Maria

Autonoma di Bolzano con mansioni di insegnanti di scuola
dell’infanzia presso varie strutture site in Alto Adige, convennero in
giudizio la suddetta Provincia Autonoma di Bolzano chiedendo che,
previa declaratoria di nullità, ovvero pronuncia di annullamento, del
Contratto Collettivo di Comparto sull’assetto giuridico ed economico
del personale provinciale della scuola d’infanzia, siglato il 14 giugno
2005, nella parte in cui, a parità di mansioni ed effettivo contenuto
professionale delle prestazioni svolte, aveva fatto dipendere
l’inquadramento contrattuale nella VI ovvero nella VIII qualifica
funzionale del personale insegnante unicamente dal possesso o
meno del titolo di studio superiore, fosse disposto il loro
inquadramento “nell’ottavo livello contrattuale con decorrenza l°
settembre 2004”,

con condanna della Provincia convenuta al

pagamento in loro favore delle differenze retributive conseguenti
all’errato inquadramento contrattuale (VI livello invece che VIII), con
decorrenza dal 1° settembre 2004, oltre agli interessi e alla
rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei diritti al saldo.
Previa integrazione del contraddittorio con le 00.SS. firmatarie del
contratto collettivo impugnato e delle insegnanti inquadrate nella VIII
qualifica funzionale, l’adito Tribunale di Bolzano accolse
parzialmente le domande delle ricorrenti, dichiarando la nullità

T

Pia, unitamente ad altre lavoratrici, quali dipendenti della Provincia

dell’art. 3 CCC 2005, nella parte in cui prevedeva l’inquadramento
automatico nella VIII qualifica funzionale delle insegnati in possesso
del diploma di laurea, e la nullità parziale dello stesso CCC nella

d’accesso al profilo professionale di insegnante di scuola d’infanzia,
il possesso del diploma di laurea in scienze della formazione,
indirizzo scuola dell’infanzia, e precisando che alle suddette
declaratorie di nullità conseguiva la retrocessione retroattiva delle
insegnanti laureate nella VI qualifica funzionale.
La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con
sentenza del 29.4 – 25.5.2009, previa riunione dei gravami proposti
avverso la pronuncia di prime cure, in riforma di tale pronuncia,
respinse le domande.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte
territoriale ritenne quanto segue:
– la sentenza di primo grado era affetta da ultrapetizione, e
comunque era infondata anche nel merito, nella parte in cui aveva
ritenuto la nullità della disciplina collettiva per violazione dell’art. 97,
51 e 98 della Costituzione;
– doveva escludersi nel caso di specie la violazione del principio di
parità di trattamento di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), legge n.
421/92 e 45 dl.vo n. 165/01, non essendo rinvenibile
nell’ordinamento un rigido principio, vincolante per la contrattazione
collettiva, che garantisca parità di inquadramento a parità di
mansioni, costituendo comunque la diversità del titolo di studio un

parte in cui, al punto 3 dell’allegato 1, prevedeva, quale requisito

fattore influente sulla professionalità dei prestatori di lavoro e
giustificante, secondo la valutazione della parti collettive, non
sindacabile giudizialmente nel merito, un differenziato trattamento

– inoltre la nullità dell’art. 3, comma 4, CCC 2005, dichiarata dal
primo Giudice nei confronti delle sole insegnanti inquadrate nella VIII
qualifica funzionale, avrebbe determinato un vuoto di disciplina che
solo l’autonomia collettiva avrebbe potuto colmare, uscendone rotto
l’equilibrio contrattuale con riguardo alle altre previsioni contrattuali
aventi ad oggetto determinati benefici economici a favore delle
insegnanti non laureate;
– né era ravvisabile la nullità anzidetta per contrasto con la
disciplina dettata dal Contratto Collettivo Intercompartimentale del
2002, posto che il relativo art. 65, al comma 1, lett. f) e h), nel
descrivere le qualifiche funzionali, aveva differenziato i profili
professionali anche in relazione ai diversi

cunicula formativi,

richiedendo mere “conoscenze professionali” per la sesta qualifica e
una vera e propria “preparazione professionale” per l’ottava, e che il
successivo art. 67 aveva delegato alla contrattazione di comparto la
disciplina dell’inquadramento del personale insegnante, proprio in
considerazione della specificità del settore e del suo programmato
riordinamento;
– a norma del combinato disposto degli artt. 1, lett. d), 5, comma
1, e 27, comma 2, legge Provincia Bolzano n. 16/95, doveva ritenersi
coperta da riserva di legge (per quanto di interesse nel caso

3

giuridico ed economico;

all’esame) la sola materia dei “procedimenti di selezione per

l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”, per tale dovendosi
intendere la disciplina dei concorsi per l’assunzione all’impiego

pubblico provinciale, esulandone quella dell’inquadramento nei vari
profili professionali e dei relativi requisiti di accesso (titoli di studio,
ecc.), che restava rimessa alla contrattazione collettiva.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Cappellari
Daniela, Costanzo Francesca, Nolli lvonne, Perselli Elisabetta,
Pesavento Mariagrazia e Visentin Maria Pia hanno proposto ricorso
per cassazione fondato su tre motivi.
La Provincia Autonoma di Bolzano ha resistito con controricorso.
L’ASGB Sindacato dipendenti provinciali e l’ASGB Autonomer
Slidtiroler Gewerkschaftsbund hanno resistito con unico
controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di legge (art. 45
dl.vo n. 165/01; art. 2 legge n. 421/92) in relazione al principio di
parità di trattamento normativo e retributivo dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, le ricorrenti deducono che, nell’ambito
delle amministrazioni pubbliche contemplate dal ridetto art. 45 dl.vo
n. 165/01, rientrano anche le province e che, in base a quanto
disposto dall’art. 1, comma 3, del medesimo dl.vo, i principi
desumibili dall’art. 2 legge n. 421/92 (fra cui quello della parità di
trattamento contrattuale fra i dipendenti) costituiscono altresì, per le

é

Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico – sociale della
Repubblica; viceversa, nel caso all’esame, il CCC 2005, a parità di

concretamente espletate), aveva attribuito un livello di
inquadramento superiore fondato esclusivamente sul possesso del
requisito del diploma di laurea, mai richiesto da alcuna disposizione
legislativa e da precedenti disposizioni contrattuali.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge (art. 45 dl.vo
n. 165/01; art. 2 legge n. 421/92) in relazione al principio di parità di
trattamento normativo e retributivo dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché violazione degli artt. 1418 e 1419, commi 1
e 2, cc, le ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto
che la nullità delle clausole contrattuali dichiarata in prime cure
avrebbe costituito un intervento manipolativo inammissibile, lesivo
dell’autonomia contrattuale e determinante un vuoto di disciplina; nel
caso di specie, invece, in applicazione, anche per analogia, dell’art.
1419, comma 2, cc, e venendo sostituite di diritto le singole clausole
nulle da norme imperative, non si sarebbe creato alcun vuoto di
disciplina, dovendosi applicare a tutte le insegnanti il trattamento
normativo e retributivo inferiore, con conseguente ripristino della
parità.
Con il terzo motivo, denunciando violazione di riserva di legge da
parte del CCC 2005 in relazione alla previsione, per le insegnanti,
del requisito di accesso della laurea, le ricorrenti deducono che,

mansioni e figure professionali astrattamente dedotte (oltre che

giusta la previsione di cui agli artt. 1 e 5, comma 1, legge Provincia
Bolzano n. 16/95, il CCC 2005 non avrebbe potuto imporre requisiti
di accesso ulteriori, nella specie il possesso del diploma di laurea in

scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia,
rispetto a quelli indicati nella legge Provincia Bolzano n. 36/76
ovvero in atti regolamentari successivi (dpp n. 2/06).
2. Non possono essere accolte le eccezioni di carenza di difetto di
legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere sollevate dalle parti
controricorrenti.
Infatti posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, soltanto
i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri
confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni
sindacali alle quali non siano iscritti (cfr, Cass., n. 10353/2004), deve
riconoscersi la legittimazione attiva delle odierne ricorrenti ed il loro
interesse a ricorrere nella necessità di vedere rimossa, attraverso
l’intervento giudiziale, una situazione giuridica direttamente ed
effettivamente incidente sulla loro sfera personale, sia economica,
stante la differenza retributiva, per quanto modesta essa possa
essere in concreto, fra le due qualifiche, sia relativa al
riconoscimento giuridico della propria collocazione professionale,
dovendo tale valutazione essere condotta in relazione alle utilità che
le ricorrenti si ripromettono di conseguire ed a prescindere dalla
concreta fondatezza nel merito delle domande svolte (cfr,
plutimis,

ex

Cass., nn. 4984/2001; 13906/2002; 12548/2002;

19152/2005; 7635/2006; 7786/2007; 2845/2008; 27151/2009).

/

3. In ordine al primo motivo le controricorrenti contestano che le
disposizioni di cui si sostiene la violazione, ricomprese fra quelle
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica,

di Bolzano, richiamando quanto affermato dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 274/2003, secondo cui, essendo la materia dello
stato giuridico ed economico del personale delle Regioni a statuto
ordinario riconducibile al quarto comma dell’art. 117 della
Costituzione e quindi alla loro potestà legislativa esclusiva,
quest’ultima, per le Regioni (e Province) autonome, sarebbe
irragionevolmente ristretta entro confini più angusti di quelli che oggi
incontra la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto
ordinario qualora permanesse, nei loro confronti, il vincolo dettato
dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Tale principio non può tuttavia trovare applicazione nel caso che ne
occupa.
Infatti la normativa invocata dalle ricorrenti si inserisce nella
disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato, vietando
implicitamente alla parte datoriale pubblica eventuali atti di gestione
del rapporto stesso che alterino la parità di trattamento contrattuale
dei dipendenti.
Ai fini della sua applicabilità non rileva quindi lo specifico settore
nell’ambito del quale il dipendente esplica la propria attività, che può
quindi rientrare o meno fra le materie di potestà legislativa esclusiva
dell’Ente territoriale, bensì che il rapporto lavorativo sia di impiego

,0

possano trovare applicazione nell’ambito della Provincia Autonoma

pubblico privatizzato (ciò che pacificamente ricorre nei casi di
specie).
La giurisprudenza costituzionale, al riguardo, ha reiteratamente

ormai contrattualizzato (salvi gli specifici casi, che qui non rilevano,
in cui è stato legislativamente mantenuto il regime di diritto pubblico),
la sua disciplina rientra nella materia dell’ordinamento civile,
riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera I) della Costituzione (cfr, ex plurimis, Corte
Cost., nn. 77/2013; 18/2013; 290/2012; 339/2011; 77/2011;
332/2010; 151/2010; 189/2007; 95/2007),

“…come alla stessa

materia riconduce proprio il disposto del citato art. 2, comma 2, prima
parte, del detto decreto legislativo [dl.vo n. 165/20011, alla stregua
del quale “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo Il, del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa”(cfr, Corte Cost., n. 339/2011, cit.); con la conseguenza
che “la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli
istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono
all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, costituisce un
limite alla competenza residuale regionale dell’organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello
stato giuridico ed economico del relativo personale e va, quindi,
applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e

affermato che, essendo il rapporto di impiego dei lavoratori pubblici

degli enti locali’ (cfr, Corte Cost., n. 95/2007, cit.; in senso analogo,
cfr, Corte Cost., n. 19/2013).
3.1 Ciò premesso, deve tuttavia osservarsi come la giurisprudenza di

in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso
dall’art. 45 del dl.vo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le
amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di
trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di
inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta
trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non
costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in
quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali
unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in
pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali
operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente
istituzionalizzato, di regola bastevole, salva l’applicazione di divieti
legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle
situazioni concrete (cfr,
16038/2010;
5139/2011;

Cass.,

nn.

5504/2011;

ex plurimis, Cass., SU,

10454/2008;

5726/2009;

19007/2010;

11149/2011;

22437/2011;

16676/2008;
9313/2011;

4971/2012; 10105/2013).
Del resto, nella fattispecie all’esame, la normativa contrattuale,
operando la contestata differenziazione di qualifiche, non
irragionevolmente ha tenuto conto di obiettive e determinate
circostanze personali (il possesso o meno del diploma di laurea nella

3

questa Corte, anche a Sezioni Unite, sia costante nell’affermare che,

disciplina specifica), pertinenti al tipo di attività svolta sia sulla base
della normativa nazionale (cfr, in particolare, la legge n. 53/03, di
“Delega al Governo per la definizione delle norma generali

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale”, ove, all’art. 5, comma 3, poi
abrogato dall’art. 2, comma 416, legge n. 244/2007, ma in vigore
all’epoca delle stipula del CCC del 2005, è previsto che “L’esame di
laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 3, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività
di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella
scuola materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria”),
che provinciale (cfr, in particolare, la legge Provincia Bolzano n.
3/05, ove all’art. 4, comma 2, è previsto che “Con regolamento di
esecuzione sono inoltre stabilite le modalità di diretta assunzione, a
tempo determinato e indeterminato, all’impiego provinciale sulla base
di apposite graduatorie di aspiranti in possesso dell’esame di laurea
sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, avente valore di esame di
stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne ai sensi
della vigente disciplina statale”), che contrattuale collettiva (cfr, in
particolare, il Contratto Collettivo Intercompartimentale approvato il
1°.8.2002, ove, all’art. 65, per l’accesso alla VI qualifica, è previsto il
“diploma di maturità o equivalente”, mentre, per l’accesso alla VIII, è

i.

previsto il “diploma di laurea conseguito in un corso almeno

quadriennale”, dispó nendovisi altresì, al comma 7, che “…per il
personale docente ed equiparato possono essere individuate nel

livelli retributivi e stipendi relativi al fine di poter tener conto delle
specificità di tali settori e del riordinamento in programma”).
3.211 motivo di ricorso all’esame non può dunque trovare
accoglimento.
4. Quanto al terzo motivo, la cui disamina è logicamente prioritaria
rispetto a quella del secondo, deve rilevarsi che la doglianza si
incentra su una pretesa riserva di legge (asseritamene violata dal
CCC del 2005) rinvenibile nelle previsioni di cui agli artl 1 e 5,
comma 1, legge Provincia Bolzano n. 16/95.
L’art. 1 di tale legge, per ciò che qui rileva, prevede che “Sono

regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell’ ambito dei
principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le
seguenti materie: (…) d) i procedimenti di selezione per l’ accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro; (…)”; l’art. 5, comma 1, a sua volta,
dispone che “La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie

relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla
legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto
dell’articolo /”.
Deve allora rilevarsi che la riserva relativa di legge di cui all’art. 1 è
riferita alle modalità procedimentali da osservarsi per l’accesso al
lavoro ovvero all’avviamento allo stesso e nient’affatto

contratto di comparto apposite qualifiche funzionali e corrispondenti

.

..

all’individuazione dei requisiti richiesti per l’inquadramento nelle varie
qualifiche e nei corrispondenti profili professionali, non trovando al
riguardo la contrattazione collettiva la preclusione di legge dedotta

Anche il motivo all’esame non è quindi fondato.
5. Con il che, rimanendo definitivamente esclusa l’illegittimità delle
clausole contrattuali impugnate, il secondo motivo di ricorso resta
assorbito.
6. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non è luogo a provvedere al riguardo quanto alle parti intimate che
non hanno svolto attività difensiva.
P. Q. M.

,

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle
spese in favore delle parti controricorrenti, che liquida, per la
Provincia Autonoma di Bolzano, in euro 3.100,00 (tremilacento), di
cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per
legge, e nella stessa misura, cumulativamente, per le Organizzazioni
Sindacali costituitesi con unico patrocinio; nulla sulle spese quanto
alle altre parti rimaste intimate.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

dalle ricorrenti.

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