Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1037 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1037 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 13307-2012 proposto da:
BUCCI GIOVANNI C.F. BCCGNN59E27D683Z,

elettivamente

Data pubblicazione: 17/01/2018

12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 20/02/2012 R.G.N.

52/2011.

Rilevato
che Bucci Giovanni propose opposizione innanzi al Tribunale di Isernia avverso
l’ordinanza-ingiunzione n. 212/08 emessa il 18.9.08 dalla Direzione Provinciale
del Lavoro contenente l’intimazione di pagamento della somma di C
10.932,00, per violazione degli artt. 9 bis D.L. 1.10.1996 n. 510 e 4 bis D.Lgs

dalle scritture obbligatorie ed avendo omesso di esibire in data 9.3.2007, sul
luogo di lavoro, i regolamentari libri lavoro e paga, nonché di rilasciare ai
prestatori di lavoro le apposite tessere di riconoscimento;
che rigettata l’opposizione, il Bucci propose appello che è stato, però,
dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Campobasso (sentenza del
20.2.2012) la quale ha rilevato che l’appellante non aveva notificato alla
controparte il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza entro il termine
lungo dell’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., che nella fattispecie veniva a
scadere il 14.1.2011, mentre il medesimo si era limitato a depositare il ricorso
in cancelleria il 28.2.2011;
che per la cassazione della sentenza ricorre Bucci Giovanni con un solo
motivo;
che resiste con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DPL di Isernia;
Considerato
che con un solo motivo Bucci Giovanni deduce la violazione o falsa
applicazione degli artt. 327, 342 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., assumendo che la Corte territoriale è incorsa in errore nell’affermare
che era stata omessa la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di
udienza alla controparte, dal momento che tale incombente era stato eseguito
dalla cancelleria della stessa Corte di merito a seguito di decreto emesso dal
Presidente della sezione civile in data 1.3.2011, per cui era stato comunque
raggiunto lo scopo della instaurazione del contraddittorio, rispetto al quale una
eventuale notifica dell’appellante sarebbe stata superflua;
che il motivo è infondato;
che correttamente la Corte territoriale ha rilevato che il procedimento di
secondo grado relativo al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1

n. 181/2000, avendo impiegato in due occasioni due lavoratori non risultanti

doveva essere proposto con atto di citazione, secondo le regole del
procedimento ordinario, e che anche nel caso in cui la parte, come nella
fattispecie, lo introduca irritualmente con ricorso deve comunque farsi carico di
notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza alla controparte
secondo le regole proprie dell’atto di citazione, in maniera tale da garantire il
principio del contraddittorio;

procedimento di secondo grado relativo all’impugnazione di una pronuncia del
tribunale riguardante un’opposizione a ordinanza ingiunzione si deve svolgere,
nel regime applicabile a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 26 del d.lgs n.
40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicchè il
procedimento stesso dev’essere introdotto mediante atto di citazione
tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso. Tuttavia,
ove la parte abbia proposto l’impugnazione nella forma irrituale del ricorso,
essa, per ottenere l’effetto dell’utile radicamento del contraddittorio, è tenuta
a notificare tempestivamente alla controparte l’improprio atto introduttivo
unitamente al decreto di fissazione d’udienza, del quale ultimo provvedimento
è suo esclusivo onere acquisire conoscenza, informandosi presso la
Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa, alla
stregua di quanto invece è previsto dalla disciplina di altri riti”;
che si è, altresì, precisato (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5295 dell’1.3.2017)
che “l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanzaingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della I. n. 689 del 1981, in giudizi
iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove
erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di
sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non
solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla
controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di
applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla
sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio
spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini
l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un
consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo

che si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 3058 del 29.2.2012) che “il

pronunciamento” (in senso conf. v. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5295
dell’1.3.2017; inoltre, sulla necessità che ai fini di un utile radicamento del
contraddittorio la parte ricorrente, che abbia introdotto il giudizio di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione con ricorso anziché con citazione, sia
tenuta a notificare alla controparte l’improprio atto introduttivo e il decreto di

acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria, la quale non è
tenuta ad alcuna comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece è
previsto dalla disciplina di altri riti, v. anche Cass. sez. 6 – 2, Ordinanza n.
5826 del 10.3.2011);
che, in definitiva, la garanzia di una corretta instaurazione del contraddittorio
nell’ambito del procedimento d’appello di un giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione esige che sia la parte interessata all’accoglimento del
gravame, con conseguente annullamento dell’atto impositivo, a notificare alla
controparte, dalla quale proviene la relativa pretesa, l’atto contenente
l’impugnativa diretta a rendere tale pretesa priva di effetti nei suoi confronti;
che non merita, pertanto, alcuna censura la decisione della Corte territoriale
che ha avuto modo di accertare che l’appellante non aveva notificato alla
controparte il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza entro il termine
lungo dell’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., che nella fattispecie scadeva
il 14.1.2011 (tenendosi conto anche del periodo di sospensione feriale),
mentre il medesimo Bucci si era limitato a depositare il ricorso in cancelleria il
28.2.2011;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste
a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio nella misura di C 2500,00 per compensi professionali e di C
200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2017

fissazione d’udienza, del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere

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