Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1037 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 21/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 1037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29438/2014 proposto da:

ECOPLANNING ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante,

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che li rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UFENTE 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRESMES, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CRISTINA PIPPI, giusta procura

special a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6166/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – M.G. e Ecoplanning Italia s.r.l. impugnano con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 19.11.2013, che ha accolto l’appello proposto da C.M., in proprio, avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dei ricorrenti, in forza di una cambiale tratta accettata dalla Aeroplotting International s.r.l. società successivamente cancellata dal registro delle imprese di cui C.M. fu liquidatore.

C.M. ha depositato controricorso.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno depositato memoria.

2. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2495 c.c., per avere la corte erroneamente ritenuto ammissibile l’appello proposto da C.M. in proprio, nonostante la Aeroplotting International s.r.l., già posta in liquidazione, si fosse ormai estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.

Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c., in quanto la corte d’appello ha ritenuto illegittimamente non provata la responsabilità del liquidatore, ancorchè si fosse già formato il giudicato sul detto accertamento in primo grado.

3.- Il primo motivo è manifestamente infondato.

Non è dubbio che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass. s.u. 12 marzo 2013, n. 6070).

Dunque, l’appello promosso da una società già estinta è certamente inammissibile; resta fermo, tuttavia, il diritto del liquidatore sociale, condannato in primo grado in solido con il soggetto estinto, a proporre autonomo gravame per ottenere la riforma della sentenza di condanna spiccata direttamente nei suoi confronti.

Irrilevante, infine, a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c., si mostra la circostanza – in thesi affermata dagli istanti – che nessuna domanda fosse stata articolata direttamente nei confronti del C. “in proprio”, essendo incontroverso, come visto in precedenza, che sia il decreto ingiuntivo che la sentenza di primo grado condannavano il predetto, in solido con la società, al pagamento delle somme ingiunte.

4. – Il secondo motivo è parimenti infondato.

A differenza di quanto affermato dai ricorrenti, nessun giudicato si è formato sull’accertamento della responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento della cambiale prima che la società fosse cancellata dal registro delle imprese, avendo la corte d’appello evidenziato che nel proporre gravame avverso la pronuncia di condanna, C.M. negò qualsivoglia responsabilità a suo carico, assumendo di non avere riscontrato nelle scritture contabile della società l’esposizione debitoria nei confronti della Ecoplanning Italia s.r.l..

Nè può sostenersi che il giudice di merito abbia fatto un uso errato della regola dell’onere della prova, spettando all’evidenza al creditore dimostrare, alla luce del chiaro disposto dell’art. 2456 c.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003 – che nella condotta omissiva del liquidatore fossero riscontrabili profili di dolo o colpa, idonei a giustificare la sua responsabilità in solido con la società debitrice.

Va pertanto conclusivamente rigettato il ricorso.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed respinto sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in Euro 2.100,00, in essi compresi Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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