Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10369 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11131/2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, in persona del suo procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 42,
presso GNOSIS FORENSE SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE DI FIORE;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ LA CASTELLANA SOC. COOP ARL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 202/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è necessario ai fini del decidere – trattandosi di un error in procedendo e quindi essendo consentito a questa Corte l’accesso diretto agli atti – acquisire il fascicolo dei gradi di merito, onde in particolare accertare il rituale perfezionamento della notifica dell’appello e specificamente la produzione da parte dell’appellante dell’avviso di ricevimento del medesimo.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017