Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10369 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11131/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 42,

presso GNOSIS FORENSE SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ LA CASTELLANA SOC. COOP ARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 202/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è necessario ai fini del decidere – trattandosi di un error in procedendo e quindi essendo consentito a questa Corte l’accesso diretto agli atti – acquisire il fascicolo dei gradi di merito, onde in particolare accertare il rituale perfezionamento della notifica dell’appello e specificamente la produzione da parte dell’appellante dell’avviso di ricevimento del medesimo.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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