Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10369 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10369 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 25474-2010 proposto da:
COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO
SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
CEPPARULO, rappresentato e

difeso

dall’avvocato

ANDREA AMATUCCI giusta delega in calce;
– ricorrente contro
PROCYON COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PETRAROJA, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 20/05/2015

dall’avvocato ANTONIO COLUCCI giusta delega a
margine;
– coneroricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 16/09/2009;

udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato MANCINI
delega avvocato COLUCCI che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
raccoglimento per quanto di ragione del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

25474/10
Fatto
Con sentenza n. 179/46/09, depositata il 16.9.2009 la Commissione Tributaria
Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla Cooperativa Procyon
— Società cooperativa sociale, gestore di un complesso immobiliare adibito a
soggiorno per le famiglie dei Carabinieri, avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Napoli n. 408/01/2008, annullando gli avvisi di accertamento
229,000,85.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che l’accertamento era
tardivo dovendo essere notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, rilevando anche come
la struttura vada ascritta alla cat. Al , stante il precipuo scopo di assistenza e non,
C2 relativa ad attività alberghiera, accogliendo anche la richiesta di conferma delle
superfici la cui quantificazione non è stata preceduta da sopralluogo ed effettiva
misurazione.
Il Comune di Ischia impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 a) D.lgs 546/92 non avendo la CTR
rilevato l’inammissibilità del ricorso cumulativo essendo stati impugnati con un
unico ricorso sia quattro avvisi di accertamento aventi ad oggetto la contestazione
della categoria Tarsu, dichiarata dal contribuente, sia gli avvisi aventi ad oggetto
l’accertamento per maggiore superficie rispetto a quanto dichiarato dalla
contribuente e successivamente accertato dall’Ente, venendo meno l’identità
delle questioni trattate;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 D.Igs 507/93, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.,e vizio di motivazione avendo erroneamente la CTR
dichiarato la decadenza dell’Ente dall’accertamento non avendo valutato che
l’immobile aveva subito una variazione nella detenzione, ceduta con contratto di
comodato d’uso registrato in data 28.1.2003, alla società cooperativa Procyon;
e) violazione e falsa applicazione dell’ art. 66 D.Igs 507/93, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla erronea classificazione dell’immobile
assimilabile alla cat. C 2 strutturata sull’archetipo di un impianto alberghiero e
non come sede di associazione (A 1), come invece, ritenuto dalla CTR.
1

“7

Tarsu emessi dal Comune di Ischia per gli anni 2003-2006 per un totale di £

Il Comune si è costituito con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.4.2015, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Non è oggetto di impugnazione ed è passato in giudicato, il capo della sentenza che
ha confermato le superfici dichiarate per non essere stata la relativa determinazione
preceduta da sopralluogo ed effettiva misurazione in luogo di quelle maggiori
1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo il
Comune allegato l’avvenuta deduzione della questione sulla ammissibilità del ricorso
cumulativo dinanzi al giudice di primo grado, onde dar modo alla Corte di
controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la
questione stessa. (Cass. Sez. 3, 20/10/2006, n. 22540). Sussiste, infatti, il difetto di
autosufficienza, se vengono sottopongono all’esame del Giudice di legittimità
questione nuove non esaminate dai giudici di merito se non risulta dalla sentenza
impugnata che la parte abbia formulato le relative questioni con il ricorso
introduttivo, né -ove l’avesse proposte- che abbia “riproposto” tali questioni davanti
al giudice di appello.
2. Il secondo motivo è fondato.
La questione controversa concerne la determinazione del termine iniziale per la
dichiarazione da parte del contribuente degli immobili posseduti, da cui computare il
termine di decadenza del Comune per la notifica dell’avviso di accertamento ICI.
L’ art. 1, comma 161 1. 27.12.2006,n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono
essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadénza, essendo stato abrogato
l’art. 1, comma 172 1. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.1.
D.lgs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
2

accertate.

t

Il comma 171 del medesimo art. 1 1. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove
disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si
applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al I gennaio 2007, data di entrata
in vigore della legge finanziaria
In tema di lei dall’art. 10, comma 4, D.Igs 504/92 recita “i soggetti passivi devono
dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli
esenti dall’imposta di cui all’articolo 7,su apposito modulo entro il termine di
avuto inizio”, cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione.
Si ha una modificazione soggettiva, che comporta l’obbligo di presentazione della
dichiarazione ICI, se nel corso dell’anno precedente il contribuente ha acquisito o ha
perso la sua natura di soggetto passivo ICI in relazione a un dato immobile, ai sensi
dell’art. 62 D.lgs 507/93 che prevede che “la tassa è dovuta per l’occupazione e
detenzione di locali ed aree scoperte,a qualsiasi titolo adibite”
Ciò si verifica anche quando, nel corso dell’anno, un contribuente acquisisce in
relazione a un dato immobile titolo di possesso anche per comodato d’uso in quanto
Nel casi in cui il predetto titolo di detenzione venga trasferito per atto tra vivi nel
corso l’obbligo di dichiarazione grava separatamente sia sul soggetto che aliena, sia
sul soggetto che riceve.
Nel caso di specie anche a voler ritenere che l’occupazione era iniziata fin dal 2002,
come sostiene al società, il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da
parte dell’Ente, relativamente alla tassa per gli anni 2003-2006, era il 31.12 .2008 e
deve, quindi considerarsi tempestivo l’accertamento notificato entro tale termine.
3. Il terzo motivo difetta di autosufficienza in quanto il Comune, dolendosi della
esclusione dell’immobile dalla categoria alberghiera avrebbe dovuto produrre, nel
giudizio di merito e allegare e riprodurre nel giudizio di Cassazione – gli elementi
tipici di una struttura alberghiera riscontrabili nell’immobile in questione da cui poter
desumere la sussunzione del bene sotto tale categoria, né risulta censurata
l’affermaziuone della CTR che “l’attività svolta dalla cooperativa va riferita al
precipuo scopo di assistenza della foncln7ione”
Vanno, quindi, dichiarati inammissibili il primo e terzo motivo, accolto il secondo,
cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Campania perché, accertata
la tempestività degli avvisi di accertamento Tarsu con riferimento agli anni 2003,
2004, 2005 e 2006, ridetermini l’IC con riferimento alla categoria accertata dalla
3

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha

CTR a “scopo di assistenza”.
La CTR si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
dichiara inammissibili il primo e terzo motivo, accoglie il secondo, cassa
l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di
legittimità

Così deciso in Roma, il 9.4.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA