Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10369 del 03/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10369 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8762-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
2013
1868

SOCIETA’ BELLIO FRATELLI SRL 00201880267 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 48, presso lo
studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato AMATO CARLO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso

Data pubblicazione: 03/05/2013

incidentale;
– controrícorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 7/29/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE dell’8.2.2011,

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
TOMMASO BASILE.

depositata 1’11/02/2010;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 8762/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente e ric.te incid.le: soc. Bellio Fratelli srl.

Ordinanza

La Corte
1. Rilevato che l’agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale del Veneto n. 7/29/10, depositata
1’11 febbraio 2010, con la quale, accolto parzialmente l’appello
della medesima contro la decisione di quella provinciale,
l’opposizione della società Bellio Fratelli srl.,

relativa

all’avviso di accertamento inerente all’Irpeg, Irap ed accessori
per il 2003, veniva ritenuta fondata in parte. In particolare
giudice di secondo grado osservava che i costi sostenu

p

l’acquisto delle merci da Hong Kong, consistenti in cereali, semi
oleosi, mangimi per uso zootecnico ed affini, erano deducibili,
anche se essi non erano stati indicati nella dichiarazione dei
redditi, atteso che era stata presentata quella integrativa nel
2006, ancorché successivamente alla verifica e contestazione della
Guardia di finanza, mentre le operazioni erano comprovate dalla
documentazione prodotta dalla contribuente, cui invece andava applicata la sanzione più mite concernente la omessa indicazione
delle operazioni estere nella dichiarazione dei redditi. La Bellio
Fratelli resiste con controricorso, ed a sua volta ha svolto ricorso incidentale sulla base di due motivi;
2. che con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale
la ricorrente denunzia violazione di varie norme di legge, nonché
omessa motivazione, giacché, giusta la normativa all’epoca vigente, non era possibile dedurre costi per operazioni effettuate con
Paesi della c.d.

“black list”,

e cioè dei paradisi fiscali, senza

la necessaria annotazione di essi nell’apposito Quadro della di-

Oggetto: opposizione avviso accertamento,

2

chiarazione dei redditi, e senza che peraltro quella integrativa
presentata successivamente alla procedura d accertamento, per di
più tardivamente e non entro l’anno relativo alla presentazione
della dichiarazione per l’annualità seguente, consentisse di sanare le omissioni e ritardi accumulati. Inoltre il giudice di appel-

riteneva provati l’attività commerciale delle ditte esportatrici,
né l’effettivo interesse economico dell’operazione, se non in modo
apodittico ed apparente, posto che la documentazione indicata,, ,4
del tutto generica.
3. ritenuto che appare opportuno che i ricorsi (rnga o discussi
in udienza pubblica, data anche la natura delle questioni giuridiche sollevate;
P.Q.M.
Dispone che i ricorsi vengano discussi in pubblica udienza, e
a tal fine rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della -.es a Se-

lo non indicava specificamente le ragioni, in virtù delle quali

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