Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10368 del 26/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10060/2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

VILLANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1111/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che il 6 febbraio 2017 il ricorrente ha depositato istanza per il rinvio della trattazione camerale del ricorso ai sensi del D.L. n. 189 del 2016, art. 49, comma 3;

rilevato che il ricorrente è residente nel Comune di Teramo e che dunque l’istanza va accolta de plano, essendo ancora aperti i termini per presentare la dichiarazione prevista dal D.L. n. 189 del 2016, art. 49, comma 9 ter, secondo periodo, salvi gli effetti dell’eventuale mancata presentazione della dichiarazione stessa, come previsti dal D.L. n. 8 del 2017, art. 17, comma 2.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA