Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10368 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10368 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 19370-2010 proposto da:
IL GIRASOLE DI BARBIERI ANTONIO & FABRIZIO & C. SNC
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI
UBALDI 330, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ASSUNTA IASEVOLI, rappresentato e difeso
2015

dall’avvocato LUIGI MOLARO giusta delega a margine;
– ricorrente –

1365

contro
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA in persona del Sindaco pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso aa
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

Data pubblicazione: 20/05/2015

e difeso dall’Avvocato PIERPAOLO PELOSI (avviso
postale ex art. 135) giusta delega in calce;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 29/05/2009;

udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

la
-.

19370/10

A

Fatto
Con sentenza n. 128/41/09, depositata il 29.5.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società 11 Girasole s.n.c.
di Barbieri Antonio e Fabrizio & C. avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Napoli n.296/27/2007, che riteneva la legittimità dell’ avviso
accertamento relativo alla Tarsu 2003- 2005, emesso dal Comune di Barano D’Ischia
quello relativo al 2002 perché, per tale annualità, concessionario non era la società
ma Barbieri Antonio in proprio,
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo sette motivi.
Il Comune si è costituito con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.4.2015 , in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione- dei quesiti di diritto e del
momento di sintesi per le censure di vizio di motivazione.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’art. 360co1 nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento
di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi
motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co I n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 29.5.2009, nella
vigenza della predetta normativa.
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della
1

“°-

relativo ad una superficie di spiaggia utilizzata per stabilimento balneare, annullando

t

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità’.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in 3.000,00 per compensi professionali, oltre
spese forfettarie e accessori di legge

Così deciso in Roma, il 9.4.2015

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