Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10367 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5440/2007 proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 130/2005 del GIUDICE DI PACE di ISPICA, del

6/12/05, depositata il 04/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Ispica con sentenza del 4 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da M.G. avverso la Capitaneria di Porto di Pozzallo per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 104/R.O.1. del 13 luglio 2004, relativa a occupazione abusiva di un tratto di banchina per ormeggio abusivo di un natante da diporto nell’area riservata alle unità da pesca. Il Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Pozzallo, rappresentati dall’avvocatura dello Stato hanno preposto ricorso per cassazione, notificato i 15 febbraio 2007, con due motivi di ricorso.

M.G. è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Dalla sentenza e dal ricorso si apprende che l’accertamento venne compiuto tra il 10 e il 14 marzo 2004 e che il verbale venne redatto il successivo 22 marzo. Il giudice di pace ha escluso la responsabilità dell’opponente, perchè l’imbarcazione era stata ormeggiata prima dell’acquisto e l’amministrazione non aveva provato che al momento dell’infrazione il M. era proprietario del natante. Il ricorso censura queste affermazioni, rilevando in primo luogo come la prova del pagamento con assegno in data 15 marzo non sia sufficiente a far fede sulla data dell’acquisto, ma solo sulla data del pagamento. In secondo luogo, con pari fondamento, rileva che al momento in cui era stata contestata l’infrazione era comunque pacificamente addebitatale al M., perchè questi non aveva ancora rimosso l’imbarcazione dall’ormeggio non autorizzato, mentre era suo preciso obbligo verificare la correttezza dell’ormeggio stesso, ancorchè inizialmente eseguito dal venditore. Va aggiunto che la sentenza, per avvalorare la tesi della vendita in data successiva al rilevamento dell’infrazione, fa generico riferimento a una deposizione di tal N., mentre non si fa carico dell’incertezza, sul punto, della testimonianza L., comproprietario dell’imbarcazione, riferita in ricorso a sostegno della prima censura.

La motivazione della sentenza impugnata è quindi insufficiente quanto alla prova della data dell’acquisto. La rilevanza di tale insufficienza si apprezza maggiormente alla luce del secondo motivo di ricorso, con il quale l’amministrazione ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’onere della prova. Fondatamente parte ricorrente rileva che la prova delle circostanze esimenti la responsabilità del proprietario dell’imbarcazione gravava sull’opponente, che doveva dimostrare con precisione di non essere proprietario del natante al momento rilevante per l’elevazione della sanzione. In mancanza di riscontro documentale trascritto in pubblici registri, incombeva sull’opponente e non sull’amministrazione, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la prova della proprietà dell’imbarcazione in capo di un soggetto diverso dal M., pacificamente proprietario della stessa al momento della contestazione.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso, manifestamente fondato.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Ispica per nuovo esame, in riferimento ai profili evidenziati dalla censure accolte, e per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Ispica, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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