Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10367 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10367 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 15836-2010 proposto da:
RISTORANTE DA MARIO DI FERRANDINO AGOSTINO & C. SNC
in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO giusta
2015

delega a margine;
– ricorrente –

1364

contro
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIA
566, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

Data pubblicazione: 20/05/2015

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERPAOLO PELOSI
giusta delega in calce;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 03/04/2009;

udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

N_

15836/10
Fatto
Con sentenza n. 91/48/09, depositata il 3.4.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società Ristorante da
Mario, di Ferrandino Agostino & C. avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Napoli n. 125/03/2007, che riteneva la legittimità dell’
avviso accertamento relativo alla Tarsu 2004, emesso dal Comune di Barano
stabilimento balneare.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto
affermato già nella sentenza di primo grado, che le aree scoperte devono qualificarsi
come operative e assoggettate alla tassa per intero.
Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo cinque motivi.
Il Comune si è costituito con controricorso.
La società ha presentato memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 9.4.2015, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e del
momento di sintesi per le censure di vizio di motivazione.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui
all’alt. 360co1 nn. 1-4) c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento
di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi
motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co 1 n. 5) c.p.c. (“chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del
Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co 1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
1

D’Ischia relativo ad una superficie di mq 1256,00 di arenile,in parte utilizzata per

P

La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 3.4.2009 nella vigenza
della predetta normativa.
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in E.1.200,00 per compensi professionali, oltre
Così deciso in Roma, il 9.4.2015

spese forfettarie e accessori di legge

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