Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10367 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. II, 20/04/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21229/2016 proposto da:

F.C.G., rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSELLA

DE PRISCO, e FABIANA DI VINCENZO;

– ricorrente –

contro

L.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREBBIA,

3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CASSESE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

CARA Gestione Immobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante

pro tempore, e C.F.M.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il

23/02/2016, R.G.n. 15/3146;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.C.G. propose opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze, adottato dal Giudice presso il Tribunale di Grosseto in dipendenza dello svolgimento dell’opera, quale consulente tecnico, svolta nel procedimento civile, afferente la predisposizione di nuove tabelle millesimali condominiali in corso tra L.C.F., La Cara srl e C.F.M., ritenendo errata la tassazione del suo compenso siccome liquidata dal Giudice del giudizio di merito.

Il Giudice designato presso il Tribunale di Grosseto, nel contraddittorio con i soggetti interessati alla lite civile, ebbe a rigettare l’opposizione, osservando come correttamente fu liquidato il compenso in applicazione congiunta dei criteri D.M. 30 maggio 2002, ex artt. 12 e 16 e come non poteva trovare applicazione il criterio residuale, indicato dal ricorrente, per giunta con tassazione del preteso in misura abnorme rispetto all’entità del lavoro svolto in concreto.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il F. articolando tre motivi.

L.C.F. s’è costituito a resistere con controricorso, che ha pure illustrato con nota difensiva, mentre la srl La Cara ed il C. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal F. è fondato nei limiti di motivazione.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza impugnata poichè pronunziata da Giudice diverso dal Presidente del Tribunale o suo sostituto, cui per legge è assegnata funzionalmente la cognizione sulla questione de qua.

Il ricorrente osserva come, invece, il procedimento risulta esser stato assegnato a Giudice diverso dal sostituto del Presidente del Tribunale – deceduto – con dunque violazione delle disposizioni afferenti la stabilita competenza funzionale.

La censura appare inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. su n. 7155/17 – posto che si pone in dissonanza con il consolidato insegnamento reso sul punto da questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 9879/12, Cass. sez. 1 n. 22292/20, Cass. SU n. 8366/07 -.

Difatti all’interno del medesimo Ufficio giudiziario non può sorgere questione di competenza, bensì di mera irregolarità nella distribuzione degli affari secondo le tabelle organizzative approvate dal Consiglio Superiore, sicchè la questione prospettata nel motivo di censura non assume rilevanza alcuna.

Con il secondo messo di impugnazione il F. lamenta violazione del disposto del D.M. 30 maggio 2002, ex artt. 12 e 16, a disciplina del compenso spettante agli ausiliari del Giudice, in specie i consulenti tecnici, posto che l’incarico a lui affidato non risulta inquadrabile nelle previsioni di dette due norme.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce nullità per difetto di motivazione o manifesta illogicità della pronunzia impugnata, posto che il Giudice grossetano ha malamente valutato l’opera professionale da lui espletata e malamente applicata la disciplina afferente la liquidazione del compenso a vacazioni.

La seconda censura coglie la testa del chiodo e comporta l’assorbimento della questione agitata nel terzo motivo di ricorso, che attiene specificatamente alla modalità di liquidazione del compenso con il criterio postulato dal ricorrente.

Il F. osserva come l’opera professionale assegnatagli con l’incarico affidato dal Giudice del procedimento di merito era in effetti complessa poichè richiedeva la formulazione di una nuova tabella millesimale del condominio e, non già, solo la verifica della correttezza di quello esistente.

Di talchè egli dovette procedere a misurazione dei vari spazi necessari all’uopo e quindi procedere alla ripartizione ex novo dei millesimi di comproprietà dei beni comuni tra i titolari degli enti esclusivi.

In effetti con relazione a detta questione l’ordinanza impugnata non porta motivazione, posto che il Giudice designato s’è limitato a ritenere corretto quanto fatto dal Giudice del giudizio di merito, senza illustrare alcunchè a sostegno di tale sua statuizione.

Dall’ordinanza impugnata tuttavia si ricava che il compenso risulta liquidato in forza dell’applicazione di due distinte disposizioni portate nel D.M. 30 maggio 2002, ossia l’art. 12 – afferente indagini in materia di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto ed altro – e l’art. 16 – afferente indagini in materia di funzioni contabili amministrative di case, beni rustici ed altro -.

In tal modo la liquidazione risulta effettuata sulla scorta di due voci distinte della tariffa ministeriale come se in concreto gli accertamenti demandati al consulente fossero stati due e, non già, uno solo – Cass. sez. 2 n. 15306/20, Cass. sez. 2 n. 14292/18 -.

In realtà, nella specie, appare dato pacifico che al geom. F. fu richiesto di predisporre nuovo piano millesimale del condominio in signoria alle parti della causa di merito, eppertanto l’accertamento richiesto appare unico, anche se implica lo svolgimento di attività d’accertamento interdipendenti tra loro – la misurazione dei vani interessati e l’elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell’individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli enti in signoria esclusiva -.

Di conseguenza è insegnamento, dianzi ricordato di questa Corte Suprema, che anche la liquidazione dell’onorario deve esser unitaria poichè unitario era l’accertamento demandato dal Giudice con il quesito formulato.

In tale ipotesi la liquidazione va effettuata in percentuale se l’attività svolta risulta inquadrabile in una delle specifiche fattispecie disciplinate dalla tariffa ministeriale ex D.M. 30 maggio 2002, ovvero se lo sia riconducibile logicamente per estensione analogica – Cass. sez. 2 n. 23418/19, Cass. sez. 2 n. 17685/10 -, ma sempre con riferimento ad una specifica voce tariffaria e, non già, cumulativamente a due.

Difatti se l’attività unitaria, per esser adeguatamente inquadrata ai fini della liquidazione del compenso nella tariffa ministeriale deve operarsi richiamo a distinte voci tariffarie, un tanto logicamente dimostra come la concreta attività professionale svolta, in esecuzione dell’incarico affidato dal Giudice, sfugge all’inquadramento analogico in voce specifica della tariffa e quindi deve essere tassato mediante il criterio residuale delle vacazioni.

Di conseguenza l’ordinanza impugnata va cassata e la questione rimessa al Tribunale di Grosseto, in persona di altro Magistrato, il quale sulla scorta del principio di diritto dianzi enunciato provvederà a nuovo esame della questione ed anche provvederà a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Grosseto, altro Magistrato, che anche provvederà a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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