Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10367 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10367 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 3071-2014 proposto da:
JUBA DARI(JBUDRA86H01Z318N) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SARDEGNA.29, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SILVIO FERRARA giusta procura in atti;
– ricorrente Contro
PREFETTURA di CASERTA;
– intimata avverso l’ordinanza n. 03/13 del GIUDICE DI PACE di CASERTA,
depositata il 30/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

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Data pubblicazione: 19/05/2016

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento
civile iscritto al R.G. 3071/2014

“Il ricorrente, cittadino ghanese, attinto da decreto prefettizio di espulsione
emesso il 13.01.2011, adiva il Gdp di Caserta chiedendone l’annullamento. Il
Giudice di Pace respingeva il ricorso per mancanza di riscontro tra quanto

Avverso il provvedimento di reiezione del Giudice di Pace, proponeva ricorso
per cassazione Juba Dar. Questa Corte, ritenuto il provvedimento impugnato
affetto da motivazione apparente, accoglieva il ricorso e per l’effetto rinviava,
anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Caserta, in
persona di altro magistrato.
Il giudizio veniva ritualmente riassunto ed in data 05.12.2013, l’adito Giudice
emetteva ordinanza di annullamento del decreto prefettizio, nulla disponendo
sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione Juba Dar,
affidandosi ai seguenti motivi:
1. Nullità del provvedimento impugnato ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in
relazione agli artt. 91, 92 e 112 cp.c., per totale omessa pronuncia sulla
richiesta di condanna della Prefettura di Caserta alle spese del grado di
legittimità e distrazione in favore dell’avvocato antistatario, ritualmente
formulata con le rassegnate conclusioni nonché ribadita a verbale all’udienza
del 14/01/2013 con deposito di nota spese (quest’ultima integralmente
trascritta nel ricorso de quo). Ritiene il ricorrente che l’omessa pronuncia non
possa essere intesa quale reiezione implicita, stante il dovere di pronunciarsi
sulle spese secondo quanto disposto dall’ordinanza di rinvio di questa Corte e
la formulazione di espressa richiesta.
2. Violazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione
agli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché al regolamento del Ministero della Giustizia
decreto n. 140/2012 recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 d. 1. n. 1/2012, convertito con
modificazioni dalla 1. n. 27/2012. Sostiene il ricorrente che, anche laddove
Ric. 2014 n. 03071 sez. M1 – ud. 08-04-2016
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dedotto dallo straniero e quanto dallo stesso allegato.

volesse interpretarsi il silenzio del Giudice quale implicita compensazione delle
spese processuali, l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima attesa la mancata
espressa menzione di comprovate ragioni, attinenti al procedimento di
riassunzione, che deroghino al principio della soccombenza. Ai sensi dell’art.
92, comma 2, c.p.c., il giudice pu compensare, parzialmente o per intero, le
spese tra le parti solo se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi

l’irrilevanza dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato dello straniero
attesa la limitazione del

predetto beneficio alla fase di merito dinanzi ol

Giudice di Pace.

3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 comma I n. 5
c.p.c., in relazione agli arti. 91 e 92 c.p.c., nonché al regolamento del Ministero
della Giustizia decreto n. 140/2012 recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 d. i. n. 1/2012, convertito con
modificazioni dalla 1. n. 27/2012, in quanto l’assenza di motivazione alcuna
sulla implicita statuita compensazione delle spese costituirebbe una palese
violazione del potere/dovere del Giudice di esplicitare le “gravi ed eccezionali
ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c., in applicazione del principio fondamentale
dell’ordinamento processuale per cui i provvedimenti a carattere decisorio
devono contenere, sia pur in forma semplificata, l’esposizione del percorso
logico-argornentativo che ha formato il convincimento del Giudice. Sostiene,
peraltro, il ricorrente l’irragionevolezza dell’implicita statuizione sulle spese
processuali poiché l’effetto che ne sortirebbe è quello di far ricadere i costi del
grado di legittimità sul cittadino extracomunitario, in condizioni di assoluta
indigenza, con conseguente violazione del diritto di difesa dello straniero.
Nel caso di specie, correttamente, viene impugnata con ricorso ordinario

l’ordinanza di annullamento del decreto prefettizio di espulsione, atteso che ci
che si lamenta è non solo la mancata distrazione delle spese di lite in favore del
difensore antistatario, che al contrario avrebbe legittimato lo stesso alla mera
proposizione di istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 288
c.p.c. (v. da ultimo Cass. n. 8578/2014) ma il mancato regolamento delle spese
del contenzioso da parte del Giudice di Pace (Cass. n. 4012/2013).
Ric. 2014 n. 03071 sez. MI. ud. 08-04-2016
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e d eccez ionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione Segnala, inoltre,

Tanto premesso, il ricorso appare manifestamente fondato.
Con i suesposti motivi di ricorso si lamenta la mancata liquidazione delle spese
del giudizio di cassazione, in primo luogo sotto il profilo dell’omessa pronuncia
ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e successivamente sotto il profilo della violazione
dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e del vizio di motivazione ove il silenzio del
Giudice di Pace voglia interpretarsi quale implicita compensazione delle spese

Orbene, emerge in modo pacifico dalla lettura del provvedimento impugnato
come, tanto in parte motiva quanto nel dispositivo, non vi sia alcuna statuizione
sulle spese del precedente grado di legittimità. Si ritiene, pertanto, corretto
quanto dedotto da parte ricorrente circa il vizio di omessa pronuncia ex art.
112 c.p.c., avendone questa formulato espressa richiesta.
Attesa la natura processuale del vizio denunciato, si è proceduto all’esame
dell’ordinanza di rinvio n. 21182/2012 che in realtà non contiene l’esplicita
previsione della rimessione al Giudice di merito anche della statuizione sulle
spese di legittimità. Tuttavia, giurisprudenza unanime ritiene che sussista in
capo al Giudice che emetta il provvedimento conclusivo di un procedimento
contenzioso il potere/dovere di provvedere alla regolazione delle spese di lite,
sulla base del principio della soccombenza.
Peraltro, la circostanza che il ricorrente fosse parte vittoriosa nel giudizio di
Cassazione porta ad escludere che il silenzio del Giudice di Pace possa essere
interpretato quale reiezione implicita della richiesta di condanna alla spese
processuali né tantomeno quale compensazione delle stesse, essendo necessaria
alla luce della normativa in materia (nella formulazione ratione temporis
applicabile) l’indicazione specifica in motivazione delle “gravi ed eccezionali
ragioni” legittimanti la deroga alla regola per cui le spese seguono la
soccombenza.
Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso.”

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ. applica il principio della soccombenza in ordine alle
spese processuali relative alla precedente fase di legittimità, al successivo
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di lite.

giudizio di merito e al presente procedimento con distrazione in favore dell’avv.
Ferrara.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , e, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
condarma la parte resistente al pagamento delle spese processuali del precedente

esborsi; del giudizio di rinvio da liquidarsi in E 800 per compensi e 100 per
esborsi e del presente procedimento da liquidarsi in E 1300 per compensi, -e,
100 per esborsi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’ avv. Ferrara.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13 comma
1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 08.04.2016.

giudizio di legittimità da liquidarsi in E 1200 per compensi ed E 100 per

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