Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10367 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10367 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 13110-2012 proposto da:
GNANI PIERLUCIO C.F. GNNPL57M02C7455, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso
lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA
LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1098

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

Data pubblicazione: 13/05/2014

dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1146/2011 della CORTE
D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/01/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI 2 che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso in subordine
rigetto.

/

336/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo
grado, rigettò la domanda proposta dalla Poste Italiane spa avente

entrambi per insufficiente rendimento, nei confronti del dipendente
Gnani Pierlucio.
Sul ricorso della parte datoriale, questa Corte di legittimità, ravvisato
il denunciato vizio di motivazione, cassò con rinvio la sentenza
d’appello, osservando che:
– con riferimento al primo licenziamento, la Corte territoriale aveva
correttamente individuato il principio di diritto da applicare alla
fattispecie, avendo affermato che, nel licenziamento per scarso
rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro non poteva limitarsi
a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o
l’oggettiva sua esigibilità, ma doveva anche provare che la causa di
esso derivava da colpevole e negligente inadempimento degli
obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della
sua normale prestazione, dovendo tenersi conto, nella valutazione
delle relative risultanze probatorie – alla stregua di un bilanciamento
dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 4 e 41 della Costituzione del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione
lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, oltre che
dell’incidenza della organizzazione complessiva del lavoro
nell’impresa e dei fattori socio-ambientali;

3

ad oggetto la declaratoria di legittimità di due licenziamenti intimati,

-

la Corte territoriale, pur considerando provato il mancato

raggiungimento del risultato atteso (mancato recapito delle stampe e

che ciò fosse addebitabile ad una negligenza del lavoratore
nell’espletamento del suo lavoro di portalettere e non piuttosto
all’eccessivo carico di lavoro;

tale affermazione si poneva però in insanabile contraddizione

logica con l’affermazione, pure contenuta nella motivazione, secondo
cui non risultava che il lavoratore avesse fatto tutto il possibile per
consegnare tutta la corrispondenza giornaliera nell’arco del normale
orario di lavoro, il che equivaleva a dire che non era risultato che il
lavoratore avesse svolto le mansioni affidategli usando l’ordinaria
diligenza;

il contenuto dell’obbligo di diligenza si sostanziava non solo

nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare
natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche
nell’esecuzione dei comportamenti accessori necessari in relazione
all’interesse del datore di lavoro ad un’utile prestazione;

l’art. 2104 cc, nell’indicare, quale criterio di valutazione della

diligenza che il prestatore è tenuto ad usare, l’adeguatezza della
prestazione in relazione all’interesse del datore di lavoro e non già
rispetto all’impegno o allo sforzo soggettivo del lavoratore,
dimostrava il carattere oggettivo dell’obbligo di diligenza;

si evinceva dunque l’intrinseca contraddittorietà della

4

suo accumulo), aveva affermato che era mancata la dimostrazione

motivazione concernente un aspetto decisivo della controversia, e
cioè il profilo della sussistenza o meno della violazione dell’obbligo di

l’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare
natura di essa implicava l’impegno a smaltire tutta la posta durante il
normale orario di lavoro e che la mancanza di tale impegno doveva
essere considerato comportamento negligente;

a causa della suddetta contraddittorietà in ordine alla

sussistenza della prova della negligenza, la Corte di merito aveva
ritenuto non rilevanti le sanzioni disciplinari in precedenza
comminate al lavoratore per comportamenti analoghi;

la rilevata contraddittorietà incideva non soltanto sulle

conclusioni relative al primo dei licenziamenti in esame, ma anche su
quelle relative al secondo; relativamente a quest’ultimo, infatti, la
Corte territoriale si era limitata ad affermare che la lettera di
contestazione – la quale, dopo aver richiamato il precedente
licenziamento, aveva contestato al lavoratore di aver perseverato nel
medesimo comportamento, che a sua volta aveva determinato i
medesimi disservizi ed aveva indicato il nuovo periodo di tempo nel
quale era stato omesso il recapito del cosiddetto corriere giornaliero
– era priva di contestazione su fatti e/o comportamenti idonei a
dimostrare che il mancato recapito era dipeso da negligenza del
lavoratore.

diligenza, non potendosi dubitare del fatto che, nel caso di specie,

Riassunto il giudizio la Corte d’Appello di Ancona, designata quale
Giudice del rinvio, con sentenza del 23.12.2011-9.1.2012, rigettò

Il Giudice del rinvio, a sostegno del decisum, osservò quanto segue:
non giovava alla tesi dell’appellante la considerazione che i
colleghi di lavoro avessero riferito del carattere impegnativo delle
zone affidate allo Gnani, in quanto estese, popolose e sede di
numerose attività commerciali, della difficoltà di smaltimento della
corrispondenza e della necessità di prolungare anche di una e
mezza o due ore al giorno la durata del tempo di consegna rispetto
allo standard (fino alle ore 14,00), senza retribuzione come da
impegno contrattualmente assunto, poiché, tali rilievi, in una alla
considerazione che nell’intervallo di tempo in cui lo Gnani venne
addetto al servizio telegrammi e sostituito da un lavoratore a tempo
determinato non si registrarono accumuli e che solo le zone affidate
allo Gnani dettero significativo adito a reclami e proteste dei fruitori
del servizio postale, non escludevano affatto ed anzi confermavano
l’esigibilità del risultato atteso dal datore di lavoro;

tale valutazione doveva essere compiuta con specifico

riferimento alla diligenza del lavoratore, che non era compatibile con
l’accumulo

spropositato

di

centinaia di chilogrammi di

corrispondenza nel giro di alcuni mesi;

che la diligenza prestata fosse stata obbiettivamente insufficiente

e si fosse tradotta in inadempimento, avendo comunque determinato

6

l’appello proposto awerso la pronuncia di prime cure.

disservizi non addebitabili all’inesigibilità del carico di lavoro, era
confermato dalla considerazione, puntualmente compiuta dal primo

quale partiva per il giro giornaliero lasciando sistematicamente in
ufficio le stampe e, come risulta documentato per i giorni successivi
alla riammissione successiva al primo licenziamento, iniziava la
trasferta ben oltre le ore 9,00 per fare rientro dalla trasferta da dieci
a trentacinque minuti prima delle ore 13,00;
– era dunque evidente che lo Gnani non aveva adibito un livello
normale di diligenza, non riuscendo così a raggiungere un livello di
prestazione assolutamente normale;
né poteva trascurarsi il protrarsi di questo sostanziale
inadempimento, l’inutilità delle sanzioni e dei provvedimenti
organizzativi tentati dai responsabili (spostamento di zona,
sostituzione con altro addetto per lo smaltimento dell’arretrato) e,
soprattutto, l’assenza di qualsiasi iniziativa volta, a seguito di specifici
richiami, a tentare di rimediare al disservizio creato;

non poteva quindi dubitarsi della legittimità e proporzionalità

della sanzione del licenziamento;
– d’altra parte, non potevano assumere rilievo considerazioni
meramente soggettive e, soprattutto, le intenzioni di protesta avverso
un sistema retributivo considerato ingiusto che avrebbero animato lo
Gnani;

Giudice, delle modalità organizzative e dell’impegno dello Gnani, il

-

doveva ritenersi preclusa ogni ulteriore considerazione in merito

ai pretesi vizi formali delle sanzioni conservative irrogate dal datore

considerato la non conducenza nel merito, con statuizione a cui il
lavoratore aveva prestato sostanziale acquiescenza;

peraltro, anche a ritenere intrinsecamente viziati tali

provvedimenti, le condotte accertate rappresentavano di per sé
sufficiente giustificazione della congruenza e legittimità della misura
del licenziamento irrogato, sostanziando comunque il grave
inadempimento contestato;

la legittimità del primo licenziamento privava di oggetto il

secondo provvedimento.
Avverso l’anzidetta sentenza resa dal Giudice del rinvio, Gnani
Pierlucio ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro
motivi e illustrato con memoria.
La Poste Italiane spa ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di
motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che non
potevano essere considerate le intenzioni di protesta, che avrebbero
animato esso ricorrente, avverso un sistema retributivo considerato
ingiusto, avendo cessato, ad un certo punto, di prestare lavoro
straordinario gratuito.

8

di lavoro, implicitamente esclusi dal Giudice d’appello, che ne aveva

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt.
112 e 115 cpc, nonché vizio di motivazione, si duole che la Corte

quantità della giacenza accumulata) contestate con il secondo
licenziamento, la cui disamina era stata tuttavia ritenuta assorbita.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112
cpc, si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato la
rilevanza dei precedenti disciplinari.
Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 115
cpc, si duole che la Corte territoriale gli abbia addebitato un
comportamento dovuto da tutti i portalettere, trascurando la disamina
del complesso delle risultanze istruttorie, sul quale soltanto poteva
fondarsi il giudizio sul suo grado di diligenza e che aveva dimostrato
che il disservizio era in sé nel carico abnorme della zona e che
l’unica iniziativa di esso ricorrente era quella di assoggettarsi, come
gli altri portalettere, al carico di lavoro straordinario non retribuito.
2. I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
2.1 La Corte territoriale, con motivazione coerente ed immune da vizi
logici, ha esaminato il complesso delle emergenze processuali
acquisite, rilevando, con specifico riferimento alle difficoltà insite nel
carattere “impegnativo” delle zone affidate allo Gnani, come,
nell’intervallo di tempo in cui lo stesso era stato addetto al servizio
telegrammi e sostituito da un lavoratore a tempo determinato, non si

9

territoriale abbia tenuto conto di circostanze (durata della trasferta;

erano registrati accumuli e che solo le zone affidate allo Gnani
avevano dato adito a reclami e proteste dei fruitori del servizio
postale; al contempo è stato rilevato come la prestazione del servizio

straordinario senza retribuzione fosse conforme all’impegno
contrattualmente assunto.
Ne discende che inammissibilmente il ricorrente richiede in questa
sede di legittimità un riesame delle emergenze probatorie, peraltro in
sé prive di decisività, già effettuato dal Giudice di merito e
infondatamente pretende di far assurgere a parametro valutativo del
suo grado di diligenza le proprie soggettive opinioni circa la non
esigibilità del ricorso al lavoro straordinario non retribuito.
2.2 Deve poi rilevarsi, con particolare riferimento al secondo motivo,
che il riscontro delle modalità di effettuazione della prestazione
lavorativa da parte dello Gnani e del carico di giacenza accumulato,
basandosi su emergenze probatorie significative ai fini della
valutazione della sua diligenza nell’espletamento della prestazione e
da effettuarsi con riferimento alla condotta del lavoratore protrattasi
nel tempo e agli esiti, in termini di disservizio, che aveva generato,
ben poteva essere considerato dalla Corte territoriale, ancorché tali
circostanze fossero state specificamente indicate nell’intimazione del
secondo licenziamento, atteso che già con il primo era stato
contestato l’accumulo di svariate quantità di corrispondenza e
stampe e il mancato smaltimento delle stesse nonostante i ripetuti
inviti in tal senso.

10

Ì

2.3 Risulta infine inammissibile la doglianza relativa alla mancata
considerazione dei precedenti disciplinari, la cui eventuale

ricorrente, posto che, come specificato dalla Corte territoriale, le
condotte accertate sostanziavano comunque il grave inadempimento
contestato.
3. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro
4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2014.

illegittimità non potrebbe comunque riverberare a vantaggio del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA