Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10367 del 03/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10367 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7601-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

PANINI SPA 02701991206 in persona dell’Amministratore
Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
MONTE GIORDANO 36, presso lo studio degli avvocati
MAZZETTI LEOPOLDO e ROSSI MAURIZIO (entrambi
dell’Associazione

Professionale

Mazzetti

Rossi

e

Associati), che la rappresentano e difendono, giusta

Data pubblicazione: 03/05/2013

delega in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/02/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di BOLOGNA del 12.10.09, depositata
1’8/02/2010;

consiglio del 28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Mazzetti
Leopoldo che si riporta alla memoria.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione scritta.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7601/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: soc. Panini Spa.

Ordinanza

La Corte
1. Rilevato che l’agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 5/02/10, depositata 1’8 febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima

contro

la decisione di

quella provinciale,

l’opposizione della società Panini Spa., relativa all’avviso di
accertamento inerente all’Irpeg, Irap ed accessori per il 2002,
veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che i costi sostenuti per l’acquisto delle merci ad
Hong Kong erano deducibili, anche se essi non erano stati indicati
nella dichiarazione dei redditi, ed in particolare nel Qua
del Mod. 760, atteso che erano stati contabilizzati, ed era stata
presentata quella integrativa, ancorché dopo alcuni anni, nonché
successivamente alla verifica e contestazione dell’ufficio, mentre
le operazioni erano comprovate dalla documentazione prodotta dalla
Panini. Questa aveva importato c.d. giochi d carte magnetiche che
andavano attaccate su apposite lavagnette, direttamente trasportate e cedute in Spagna alla consociata Panini Espana S.A. La società contribuente resiste con controricorso, ed ha depositato memoria;
2. che con i motivi addotti a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norma di legge, e vizio di motivazione, in
quanto la CTR non considerava che, giusta la normativa all’epoca
vigente, non era possibile dedurre costi per operazioni effettuate
con Paesi della c.d. black list, e cioè dei paradisi fiscali, senza la necessaria annotazione di essi nell’apposito Quadro della

A 866
AT,

Oggetto: opposizione avviso accertamento,

2

dichiarazione dei redditi, e senza che peraltro quella integrativa
presentata successivamente alla procedura d accertamento, per di
più tardivamente, e precisamente il 27 dicembre del 2005, dopo
che l’azione accertatrice era iniziata il precedente giorno 12
dello stesso mese, consentisse di sanare le omissioni e i ritardi

oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo”

A?

quindi non oltre il 2004;
3. ritenuto che appare opportuno che il ricorso

ga discu

so in udienza pubblica, data anche la natura delle questioni giuridiche sollevate;
P.Q.M.
Dispone che il ricorso venga discusso in pubblica udienza, e a
tal fine rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 28 febbraio 2013.

accumulati. Infatti l’integrazione doveva essere effettuata “non

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