Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10367 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 01/06/2020), n.10367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36783/2018 proposto da:

S.N., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato MIGLIACCIO LUIGI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2150/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano S.N. avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli di diniego delle domande di protezione internazionale e umanitaria.

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato a quattro motivi, successivamente corredato da memoria, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5, nonchè artt. 127,184, 359 e 702 quater c.p.c.”, per non avere la corte d’appello attivato i poteri di indagine officiosi, “trincerandosi dietro criteri quali la mancanza di credibilità (…), il decorso del tempo (…) e la natura privata degli agenti persecutori”, “puntando i riflettori su piccole incongruenze e imprecisioni che, in ogni caso, era tenuta e vagliare attraverso lo strumento dell’esame diretto, per il quale il ricorrente aveva insistito in atto di appello”.

3.1. La censura è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo espressamente la corte territoriale ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato anche “volendo credere alla storia narrata dal richiedente il 6.10.15 in sede di audizione personale” (v. pag. 3 della sentenza impugnata)..

4. Con il secondo mezzo si lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 3, lett. a), e art. 4, art. 6, comma 2, art. 8, commi 1 e 2, nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”, poichè la Corte territoriale avrebbe: espresso in modo frazionato il giudizio sulla credibilità e sull’orientamento sessuale del ricorrente, minimizzando il rischio; omesso qualsivoglia istruttoria sui profili di persecuzione e di danno grave, con riguardo all’asserito decorso del tempo; omesso di verificare se il ricorrente potesse ricevere reale tutela dalla stato di origine, nel qualificare la vicenda come di “natura privata”; non valutato adeguatamente le deduzioni del ricorrente in ordine alla vulnerabilità derivante dal periodo trascorso in Libia.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto veicola censure afferenti valutazione di merito insindacabili in sede di legittimità, traducendosi in una inammissibile sollecitazione del riesame della vicenda concreta (cfr., da ultimo, Cass. 1777/2020).

4.2. Va comunque rammentato che il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, implica, alternativamente: i) una contestualizzazione della minaccia ivi prevista, in rapporto alla specifica condizione personale del richiedente; ii) l’esistenza di un conflitto armato interno, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza su quel territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. Ebbene, solo nel secondo caso il giudice è tenuto a verificare d’ufficio, tramite le COI, l’esistenza della situazione di violenza indiscriminata (Cass. 19716/2018), mentre nel primo non può essere chiamato a supplire ad eventuali carenze probatorie del richiedente (Cass. 14006/2018, 13858/2018); fermo restando, peraltro, l’onere del richiedente di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi del giudice (Cass. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018).

4.3. La doglianza è anche generica, dovendosi tra l’altro tener conto della giurisprudenza di questa Corte per cui, il fatto che in un paese di transito (nella specie, la Libia) si sia consumata una violazione dei diritti umani, non comporta di per sè l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, essendo a tal fine necessario accertare che lo straniero sia stato privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, per effetto del rimpatrio nel Paese di origine, di cui cioè si abbia la cittadinanza (Cass. 4455/2018), non già di un Paese terzo (cfr. Cass. 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018); semmai, le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, ove potenzialmente idonee – quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità – ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, possono legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018), sempre in presenza di specifiche e concrete condizioni, da allegare e valutare caso per caso (Cass. 13096/2019).

5. Con il terzo motivo si lamenta l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e relativo ai presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria”, per avere la corte d’appello omesso di effettuare la valutazione comparativa richiesta da Cass. 4455/2018.

5.1. La censura è inammissibile in quanto del tutto generica.

5.2. Invero, ai fini della protezione umanitaria “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente (…) altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6″ (Cass. 23778/2019, in linea con Cass. 4455/2018; conf. Cass. Sez. U., 29460/2019 e, da ultimo, Cass. 1040/2020).

5.3. Ebbene, affinchè il giudice possa effettuare una simile verifica, è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato, e cioè fornisca elementi idonei dai quali possa desumersi che il suo rimpatrio potrebbe comportare la suindicata privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019), mentre nella fattispecie in esame, come detto, dal decreto impugnato risulta che tale onere non è stato assolto.

6. Con il quarto mezzo ci si duole della “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 6, comma 2, art. 8, comma 2, nonchè degli artt. 2, 3 e 5 Cedu artt. 3, 9 e 14, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Umo”, poichè, sempre con riguardo alla protezione umanitaria, il giudice d’appello non avrebbe verificato “lo stato e la tutela dei diritti umani in Pakistan e segnatamente nei confronti dei soggetti LGBTI (o ritenuti tali)”.

6.1. Anche questa doglianza è inammissibile perchè generica e afferente valutazioni affidate al giudice del merito, il quale nella specie, dopo aver puntualmente ricostruito il quadro fattuale a pag. 3 e s. della sentenza, ha escluso, in concreto, la sussistenza di profili di vulnerabilità, aggiungendo infine che il richiedente “non si dichiara affatto omosessuale”.

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 23535/2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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