Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10366 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10366 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Classamento.
Motivazione.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL

TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CIANI

GIAN

GALEAZZO

residente

a

Montemurlo,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controricorso, dagli Avvocati Giorgio Altieri e
Vincenzo Ravone, elettivamente domiciliato nello studio
del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n.7,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.427/01/2011 della C.T.R. di Firenze –

Data pubblicazione: 20/05/2015

Sezione n. 01 in data 19.09.2011, depositata il 07
novembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 aprile 2015, dal Relatore Dott.

Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avvocato Gianna
Galluzzo, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Sentito, altresì, per il controricorrente, l’Avv.
Vincenzo Ravone;
Presente il P.M. dott. Giovanni Giacalone, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato, impugnava in sede
giurisdizionale l’avviso di accertamento catastale, con
cui il competente ufficio

tecnico amministrativo,

rettificava i dati censuari,

relativi ad unità

immobiliare sita nel Comune di Montemurlo, al foglio
23, part. 179, sub.2, categoria C/6, classe 9,
consistenza mq.48, rendita Euro 334,66.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Prato
rigettava il ricorso, e tale decisione, appellata dal
Ciani, veniva riformata con la statuizione in epigrafe
indicata, oggetto del ricorso di che trattasi, la quale
annullava il provvedimento amministrativo impugnato e,
in accoglimento del ricorso del Ciani, attribuiva
2

Antonino Di Blasi;

all’immobile la classe 7.
Con ricorso 23 luglio 2012, l’Agenzia del Territorio ha
chiesto l’annullamento della decisione di appello,
sulla base di cinque mezzi.

l’impugnazione venga rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR ha accolto l’appello del Ciani, attribuendo la
classe 9 all’immobile adibito a box, nella
considerazione che l’atto impugnato era privo di
elementi essenziali, non risultando riportate le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene in
valutazione, risultando omessa la relativa descrizione,
lo stato dei luoghi, delle pareti e dei punti luce e,
d’altronde, non essendo state esplicitate le ragioni
della attribuita classificazione, anche alla luce dalla
data di costruzione (1970).
I Giudici di appello hanno, argomentato di non
condividere l’operato del primo Giudice e quindi
dell’Ufficio, sia perché l’atto amministrativo non
risultava adeguatamente motivato e documentalmente
supportato, sia pure perché non conteneva elementi
idonei a far ricavare le caratteristiche intrinseche ed
estrinseche dell’immobile, ancor più pregnanti e
necessarie, tenuto conto del fatto che, nel caso,
3

L’intimato Ciani, giusto controricorso, ha chiesto che

l’immobile risultava realizzato nell’anno 1970 e
classificato nella categoria C/6.
L’Agenzia del Territorio, con il primo mezzo censura
l’impugnata decisione per violazione e falsa

360 c.1 ° n.3 dello stesso codice, denunciando il vizio
di ultrapetizione, per avere la CTR annullato l’atto
amministrativo per vizio di motivazione, senza che lo
stesso fosse stato dedotto con il ricorso.
Trattasi di doglianza infondata.
La CTR, in vero, come si evince dalla parte motiva
della sentenza, ha essenzialmente, ritenuto illegittimo
il classamento, nella fondamentale considerazione che
l’Agenzia, sulla quale incombeva il relativo onere, non
aveva fornito la prova della fondatezza dell’operato
accertamento.
Hanno, in particolare, evidenziato i Giudici di appello
che l’atto amministrativo impugnato, non riportava le
caratteristiche essenziali dell’unità immobiliare e
neppure la descrizione del Box, realizzato nel lontano
1970; hanno, pure, rilevato che non risultavano
prodotti, idonei documenti comprovanti la tipologia del
bene ed il relativo stato di conservazione, tanto più
necessari, nel caso, posto che all’immobile veniva
attribuita la classe ed il valore, riferibili alla data
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applicazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art.

della nuova classificazione, senza tenere conto degli
accorgimenti tecnici e funzionali postulati dai nuovi
criteri e del naturale deterioramento, connesso al
fatto che il Box era stato costruito ben trentotto (38)

Ciò posto, ritiene il Collegio essere evidente che la
ratio decidendi, posta a base dell’impugnata sentenza,
sia rappresentata dal fatto che l’Agenzia, sulla quale
incombeva l’onere probatorio, per avere assunto
l’iniziativa di operare un diverso classamento
dell’immobile, rispetto a quello in precedenza
attribuito, non abbia fornito la prova della fondatezza
della propria pretesa.
Data l’inequivocità delle argomentazioni adoperate
dalla CTR, il sintetico e generico cenno, ad una
criticità motivazionale dell’atto di accertamento, non
risulta idoneo a far ritenere sussistente una seconda
ratio decidendi e tanto meno ad individuare una ratio
decidendi diversa, trattandosi, in buona sostanza, di
mera espressione sottesa a rafforzare la rilevata
carenza probatoria e quindi, l’infondatezza della
pretesa.
Con il secondo mezzo la decisione viene censurata per
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge
n.241 del 1990 e 7 della legge n.212 del 2000.
5

anni prima.

Si deduce l’erroneo operato dei Giudici di appello, per
non

avere

l’accertamento,

ritenuto
la

adeguatamente

dove,

invece,

motivato
risultavano

esplicitati gli elementi indispensabili per

del criterio sintetico – comparativo seguito e riferito
ad altre unità immobiliari della zona, nonchè delle
esigenze sottese alla motivazione dei provvedimenti di
accertamento fiscale.
In buona sostanza si afferma che l’atto di accertamento
catastale riferito alla data unità immobiliare, era
legittimo e fondato, posto che l’assegnazione della
classe trovava adeguata giustificazione nel riferimento
alle unità tipo ed a quelle della zona censuaria.
Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 9 e 61 del dpr n.1142/1949,
deducendosi l’erronea applicazione della normativa
catastale, per non avere considerato che il Box
risultava essere al servizio di una villa ubicata in
zona residenziale, di pregio e panoramica.
Detti mezzi devono ritenersi infondati alla stregua
dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte,
affermato proprio in tema di riclassificazione di
immobili, già dotati di rendita, secondo cui “Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
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giustificare il classamento, anche in considerazione

classamento

ad

un’unità immobiliare a destinazione

ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;

alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
Il quarto ed il quinto motivo, con i quali si denuncia
l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio,
non risultano ammissibili e fondati, avuto riguardo
alla relativa genericità e non essendo indicati i
concreti elementi pretermessi, in ipotesi idonei a
giustificare una diversa decisione.
Peraltro, il vizio deducibile in sede di legittimita’
ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., puo’ investire il
risultato dell’accertamento dei fatti e della loro
valutazione, che appartiene all’ambito dei giudizi di
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oppure ad una risistemazione dei parametri relativi

fatto riservati al giudice di merito, soltanto nei
limiti del controllo del processo logico seguito da
quel giudice per assolvere i compiti a lui riservati,
al fine di verificare se sia incorso in errori di

Alla stregua di consolidato orientamento
giurisprudenziale, i due mezzi in esame, pertanto, non
risultano ammissibili e fondati, considerato che le
argomentazioni utilizzate a giustificazione del
decisum, appaiono corrette sotto il profilo logicoformale, e d’altra parte, che le formulate doglianze,
risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione
degli stessi elementi di fatto esaminati e diversamente
valutati dal giudice di merito, non possono trovare
utile ingresso in questa sede, in base al condiviso e
consolidato principio secondo cui in tema di
accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a
sostegno delle rispettive pretese, i vizi deducibili
con il ricorso per cassazione non possono consistere
nella circostanza che la determinazione o la
valutazione delle prove siano state eseguite dal
giudice in senso difforme da quello preteso dalla
parte, perché a norma dell’art.116 cpc rientra nel
potere discrezionale – e come tale insindacabile – del
giudice di merito apprezzare all’uopo le prove,
8

diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n.16204/2005).

controllarne l’attendibilità e la concludenza e
scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle
ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di
supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito

n.11462/04, n.2090/04, n.12446/2006).
Infatti, le critiche formulate con il quarto ed il
quinto mezzo, attengono all’incomprensibilità dell’iter
logico giuridico seguito dalla CTR, nell’attribuire
all’immobile la classe 7, in mancanza di idonei
elementi fattuali che tale classificazione
giustificasse.
Ritiene il Collegio che dette generiche doglianze,
motivatamente contrastate dal Ciani, non possano
trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità
e, comunque che non incrinino il tessuto argomentativo
dell’impugnata sentenza, tenuto conto che le stesse non
consentono di individuare concreti elementi, di
rilevanza decisiva, idonei cioè a legittimare una
decisione di segno contrario; in buona sostanza,
mezzi risultano impingere e disattendere il condiviso
orientamento giurisprudenziale che onera il ricorrente
di indicare, specificamente, le circostanze di fatto e
gli elementi pretermessi, che potevano condurre, ove
esaminate e adeguatamente considerate, ad una diversa

del procedimento accertativo e valutativo seguito(Cass.

decisione, nonché i vizi logici e giuridici della
motivazione (Cass. n.11462/2004, n.2090/2004,
n.1170/2004, n.842/2002).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Euro settecento per onorario di avvocato, oltre spese
vive in euro duecento ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al
pagamento delle spese processuali, in favore del contro
ricorrente Ciani,

liquidate in complessivi euro

settecento, oltre spese vive ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 09 aprile 2015
Il Preside e

sore

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in

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