Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10366 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10366 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 6016-2008 proposto da:
AUTOTRASPORTI DELLEDONNE STEFANO C.F. 03360540151, in
persona del titolare STEFANO DELLEDONNE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TITO LIVIO 179, presso lo
studio dell’avvocato DELUIGI TESTI ANGELA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CROCE ADRIANO,
2014

giusta delega in atti;
– ricorrente –

1092

contro

PORTUGALLI

STEFANO

C.F.

PRTSFN38R09H803Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3,

Data pubblicazione: 13/05/2014

presso lo studio dell’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA
LUISA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIARDINA
GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1021/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato CROCE LUIGI per delega CROCE ADRIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

di MILANO, depositata il 14/11/2007 r.gf.n. 233/06;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14 novembre 2007 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza 27 giugno 2005 del Tribunale di Lodi (che aveva condannato: la ditta individuale

marzo 2001 ed a titolo di differenze retributive varie in particolare per straordinario, della
somma di 29.475,72 oltre rivalutazione e interessi, detratta quella di 8.303,31 al cui
pagamento per retribuzione dei mesi di febbraio e marzo 2001 e T.f.r. la ditta individuale già
condannata con ordinanza 21 marzo 2003; il lavoratore al pagamento, in favore della datrice e
a titolo risarcitorio per danno arrecato ad un rimorchio per sua colpa in un incidente, della
somma di 12.047,00 oltre rivalutazione e interessi), condannava la ditta Autotrasporti
Stefano Delledonne al pagamento, in favore di Stefano Portugalli, della somma di E 29.475,72
senza detrazione oltre rivalutazione e interessi ed il secondo, in favore della prima, di
4.967,09, pure oltre rivalutazione e interessi.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva correttamente accertata, in base alla
previsione dell’art. llbis del CCNL di settore (orario di lavoro settimanale di 48 ore e di 47
dal 1° luglio 2000 con determinazione in un’ora della pausa giornaliera da detrarre per
trasferte fino a 15 ore e di due ore per trasferte di durata superiore) e alle condivise risultanze
di C.t.u. sui dischi cronotachigrafi, la somma spettante al lavoratore per straordinario e
differenze retributive in 29.475,75, già al netto della somma liquidata per T.f.r. con
ordinanza ai sensi dell’art. 423 c.p.c. Individuava quindi l’ammontare del danno imputabile al
lavoratore, certamente responsabile del sinistro per il passaggio sotto un cavalcavia vietato
agli autoveicoli di altezza superiore a mt. 3,20 e per questo sanzionato dalla polizia
municipale a norma dell’art. 7 del Codice della strada, nella somma di

e 4.967,09, pari alla

differenza determinata dal C.t.u. tra valore antesinistro dell’automezzo (di cui antieconomica
la riparazione) e valore del relitto.
Autotrasporti Stefano Delledonne ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, cui
resiste con controricorso l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Autotrasporti Stefano Delledorme al pagamento, in favore di Stefano Portugalli, suo
dipendente con mansioni di autista, inquadrato al 3 0 livellosuper, dal 18 novembre 1996 al 12

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2712 e 2719 c.c. anche in riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla contestazione di conformità agli
originali delle copie di dischi prodotte e comunque del loro contenuto, non avendo la Corte di
merito considerato la prima contestazione, né potendo essere sanata l’inidoneità delle copie

rigorosa prova spettante al lavoratore di svolgimento del lavoro straordinario.
Con il secondo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ed omessa e insufficiente motivazione in
ordine alla prova dell’effettivo svolgimento di lavoro straordinario e della sua quantificazione,
per mancata dimostrazione, tanto meno rigorosa come dovuto nella materia, dell’attività
tipicamente discontinua prestata dall’autista (nella disponibilità, riferita dai testi assunti, di un
mezzo di proprietà datoriale presso la propria abitazione a circa 25 km. dalla sede della ditta,
libero di organizzare la giornata lavorativa, senza mai consegnare i dischi cronotachigrafi al
proprio datore di lavoro) negli ampi intervalli delle ore di guida (alcuni richiamati per la
clamorosa differenza tra queste e le ore di straordinario richieste, in rapporto medio di 1 a 4),
sulla base dei dischi suddetti, pure contestati nella loro conformità agli originali ed elaborati
dal C.t.u. sui soli orari di uscita e di rientro del mezzo, senza alcuna indagine sull’arco
temporale intermedio.
Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
11 bis, secondo comma in riferimento all’art. 11, nono comma, lett. a) CCNL di settore e
dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ed omessa e insufficiente
motivazione sulla corretta lettura dei dischi cronotachigrafi e la mancata integrazione della
C.t.u. al riguardo, avendo essa limitato il proprio accertamento (acriticamente recepito dal
giudice di merito) alle sole ore iniziale e finale della prestazione, ma non anche a quelle di
guida, di attesa e di riposo, così contravvenendo alle disposizioni collettive denunciate, di
determinazione dell’eventuale lavoro straordinario “secondo l’attività effettivamente prestata,
quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo”; anche tenuto conto dell’obbligo
dell’autista, stabilito dall’art. 15 reg. CEE 3821/1985 recepito dall’ordinamento interno, di
azionare i dispositivi di commutazione per la registrazione separata e distinta del tempo di
guida, di altri tempi di lavoro e di disponibilità e dei periodi di riposo.

con la produzione degli originali, siccome tardiva ed in ogni caso insufficiente a fornire la

Con il quarto, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414 n. 5 e
420, quinto comma c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per tardiva
produzione dei dischi cronotachigrafi originali, a fronte della propria tempestiva contestazione
di conformità ad essi delle copie, neppure correttamente acquisiti dal giudice, in difetto di
relativa ordinanza.

riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e vizio di
motivazione sulla contestazione di conformità delle copie di dischi prodotte agli originali e
comunque del loro contenuto) può essere congiuntamente esaminato con il secondo
(violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c. e vizio di motivazione sulla prova dell’effettivo svolgimento di lavoro straordinario e
della sua quantificazione), in quanto connessi per la comune doglianza del difetto di prova del
lavoro straordinario prestato da Stefano Portugalli.
Essi sono fondati.
Ed infatti, non risulta sufficiente la mera produzione dei dischi cronotachigrafi (assunti ad
esclusivo elemento probatorio dalla sentenza impugnata), in assenza di ulteriori risultanze,
quando ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi rappresentati: come appunto nel caso
di specie, in cui il lavoratore nemmeno ha negato una tale contestazione della ditta propria
datrice di lavoro, sia pure attenuandola fortemente nell’efficacia come

“quasi di stile “, in

quanto non sollevata in corso di rapporto, ma solamente al momento di proposizione
dell’azione giudiziale (così a pgg. 10 e 12 del controricorso), a sua confutazione. Ma ciò non
ne attenua affatto la portata, anzi ridondando nella palese inadeguatezza dell’assolvimento
dell’onere probatorio di Stefano Portugalli.
In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello
straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia
fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e
rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art.
2712 c.c., né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né della loro effettiva
entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata
registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi
di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. anche in

nell’esercizio dei propri poteri istruttori (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 20 dicembre
2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437).
Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del terzo (violazione e falsa dell’art. 11 bis,
secondo comma in riferimento all’art. 11, nono comma, lett. a CCNL di settore e dell’art.
2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione su corretta

(violazione e falsa applicazione degli artt. 414 n. 5 e 420, quinto comma c.p.c., in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), discende la cassazione della sentenza impugnata, con
rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Milano, in diversa composizione, tenuta ad uniformarsi al seguente principio di diritto:

“L’accertamento de/lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, così come della
sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, in originale od in
copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi
registrati e rappresentati, siccome da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione
stabilita dall’art. 2712 c. c., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla
contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi,
pur se anch ‘essi di carattere indiziario o presuntivo”.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti, anche per le spese del
presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014

Il Presidente

lettura dei dischi cronotachigrafici e mancata integrazione della C.t.u.) e del quarto motivo

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