Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10366 del 11/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/05/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 11/05/2011), n.10366
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
F.P., F.A., C.G. e S.
L.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 29/19/07, depositata il 18 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 29/19/07, depositata il 18 luglio 2007, che, in sede di rinvio, rigettando l’appello dell’amministrazione finanziaria, nel giudizio introdotto da F.P., F.A., C. G. e S.L., annullava l’avviso di accertamento con il quale era stato elevato il valore di un immobile ai fini dell’INVIM. Il giudizio di primo grado era stato definito nel 1992 e quello dinanzi alla Commissione regionale nel 1998; la Corte di cassazione cassava con rinvio la decisione con la sentenza n. 11487 del 2005.
I contribuenti non hanno svolto attività nella presente sede.
Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione, denunciando (violazione degli) art. 360 c.p.c., n. 4 – del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 3, art. 10, art. 12, comma 4, art. 18, lett. c), e art. 18, comma 4, rilevato che il ricorso in riassunzione davanti al giudice d’appello era intestato al Ministero delle finanze e notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, anzichè all’Agenzia, che rimaneva contumace, ne deduceva l’inammissibilità.
Ciò in quanto, applicandosi in sede di rinvio le norme processuali della commissione ad quem, l’Ufficio può ma non deve essere assistito dall’Avvocatura dello Stato: trattasi di scelta tecnica, che implica che la riassunzione vada notificata all’Ufficio stesso.
Inoltre, all’epoca della riassunzione, era parte l’Ufficio delle entrate di Marsala (art. 10), che non ha, dal 1 gennaio 2001, nulla a che vedere con l’Agenzia delle Entrate.
L’originario giudizio d’appello, definito nel 1998, e quindi in epoca anteriore all’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, si è svolto nei confronti dell’ufficio periferico del Ministero delle finanze, sicchè non può essersi verificata alcuna estromissione dell’amministrazione originariamente costituita, cui l’Agenzia delle entrate è succeduta a titolo particolare solo dal gennaio 2001. Nei confronti del Ministero stesso è stato correttamente promosso, anch’esso anteriormente al gennaio 2001, e si è svolto il giudizio di legittimità conclusosi nel 2005.
Come affermato da questa Corte, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, l’applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., comporta che, in caso di mancata estromissione dell’Amministrazione finanziaria originariamente costituita, come evidentemente nella specie, si forma un litisconsorzio processuale tra la stessa e l’Agenzia, con la conseguente necessità d’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. (Cass. sezioni unite, 14 febbraio 2006, n. 3118).
D’altronde, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, e con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore all’entrata in funzione delle Agenzie fiscali, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, è validamente effettuata nei confronti del Ministero delle finanze, che è stato parte del giudizio di cassazione: la legitimatio ad causam e ad processus del Ministro nel giudizio di cassazione, risultante dall’ordinaria disciplina in materia di rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni statali, ed eccezionalmente derogata a favore degli Uffici periferici con esclusivo riferimento ai giudizi tributari di merito, non può infatti essere esclusa nel giudizio di rinvio, in mancanza di una chiara ed esplicita voluntas legis, analoga a quella manifestata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, non apparendo sufficienti, a tal fine, le disposizioni contenute nell’art. 63 cit., le quali si limitano a ripetere pedissequamente il contenuto dell’art. 394 cod. proc. civ., senza tener conto delle speciali regole che, in materia tributaria, disciplinano la legittimazione attiva e passiva della parte pubblica (Cass. n. 7169 del 2007).
Il ricorso in riassunzione non può pertanto dirsi invalidamente proposto nei confronti del Ministero delle finanze, ma, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate e della sua successione a titolo particolare della seconda al primo, dinanzi alla Commissione regionale dovrà essere integrato il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1 e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto fondato nei limiti supra precisati”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto nei termini indicati, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011